Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-05-2012, n. 8538 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Bari accoglieva il gravame svolto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da P. G..

2. La Corte territoriale puntualizzava che P.G., inserita nella graduatoria permanente provinciale di Foggia ad esaurimento per il conferimento delle supplenze del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, aveva presentato domanda per l’aggiornamento o la permanenza in detta graduatoria e si era vista negare il diritto di precedenza del D.M. n. 75 del 2001, ex art. 4, comma 2, pur avendone i requisiti; conseguentemente, non avendo ricevuto incarichi di supplenza annuale negli anni scolastici dal 2003 al 2004, chiedeva riconoscersi come prestato in tali anni, ai fini giuridici ed economici, il periodo di servizio alle dipendenze dello Stato, con condanna delle Amministrazioni convenute (il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia) al risarcimento dei danni e all’adeguamento della graduatoria permanente provinciale.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva, per quanto qui rileva:

– infondata l’eccezione di acquiescenza, per aver l’Ufficio scolastico provinciale inteso dare esecuzione alla sentenza che, per contenere statuizione di condanna all’adeguamento della graduatoria, aveva efficacia esecutiva e che anche solo l’astratta possibilità di un’esecuzione in forma specifica era sufficiente ad impedire la configurabilità di un’acquiescenza tacita ed attesa, altresì, la possibilità, per il dipendente, di ricorrere al giudizio di ottemperanza, a parte il rilievo dell’indimostrata corresponsione delle retribuzioni nel periodo contestato, adempimento al quale, in caso di spontanea esecuzione, l’Amministrazione avrebbe dato corso;

– infondata, nel merito, la pretesa azionata giacchè la legge 124/1999 conferisce la precedenza assoluta soltanto ai soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti in caso di conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche presso cui è stata presentata la relativa domanda e i decreti ministeriali fanno coerente applicazione del dettato normativo;

– in definitiva, nè la L. n. 124 del 1999, nè i decreti attuativi hanno previsto, in favore del personale ATA inserito nella graduatoria permanente provinciale, alcun diritto di precedenza nel conferimento delle supplenze annuali di competenza del Centro Servizi Amministrativi.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, si duole che la corte territoriale non abbia dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Amministrazione scolastica per intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado, per aver l’Amministrazione dato spontanea ed incondizionata attuazione alle statuizioni della sentenza di prime cure non suscettibili di esecuzione forzata. In particolare, tra i comportamenti dell’Amministrazione dai quali si pretende trarre la volontà di non contrastare gli effetti della sentenza, viene richiamato il Decreto 20 luglio 2006 con il quale l’Ufficio scolastico provinciale di Foggia ha riconosciuto, alla parte vittoriosa in primo grado, i periodi di servizio oggetto di causa e modificato la graduatoria con l’inserimento della parte ricorrente in posizione utile ad ottenere una supplenza annuale negli istituti scolastici della Provincia di Foggia. Per la parte ricorrente, pertanto, l’adeguamento della graduatoria permanente provinciale in dipendenza della statuizione del primo giudice, in presenza di un obbligo di fare infungibile ed insuscettibile di formare oggetto del giudizio di ottemperanza (per non essere la statuizione passata in giudicato), non poteva condurre alla conclusione, cui è invece pervenuta la corte territoriale, di ritenere che la P.A., dando esecuzione alla sentenza di primo grado, avesse voluto sottrarsi all’esecuzione forzata della stessa.

6. Il motivo è manifestamente infondato.

7. Osserva il Collegio che l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge) è configurabile quando la parte interessata abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione.

8. Questa Corte ha più volte ribadito che l’acquiescenza consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, sia in forma tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, inequivocabilmente, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e i predetti atti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (ex multis, Cass. 16460/2004; Cass. 2826/2008).

9. Il suddetto significato non può essere attribuito all’adeguamento, da parte dell’Amministrazione scolastica, della graduatoria permanente provinciale in dipendenza della statuizione del primo giudice, con l’inserimento della parte vittoriosa in primo grado in posizione utile ad ottenere una supplenza annuale negli istituti scolastici della Provincia di Foggia, trattandosi di comportamento che può risultare fondato anche dalla mera volontà di evitare pregiudizi all’Amministrazione soccombente all’eventuale esito del gravame sfavorevole alla parte pubblica, comunque svincolato dalla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate nel periodo riconosciuto, cui pure l’Amministrazione scolastica era stata condanna con la sentenza di primo grado.

10. Tanto premesso, va esaminato il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, commi 1 e 3, della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, 2, 5, 6, 11 e art. 6, comma 7, del D.M. n. 123 del 2000, art. 2, commi 1 e 4 e del D.M. n. 430 del 2000, art. 2, comma 1, in combinato disposto, oltre alla falsa applicazione del D.M. n. 75 del 2001, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 2. Assume la parte ricorrente che l’indicazione di un diritto di precedenza, previsto dal D.M. n. 75 del 2001, art. 4, comma 2, non poteva che essere riferito letteralmente sia alle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le supplenze gestite dall’ex Provveditorato, sia alle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto, sul presupposto che le modalità di integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici dovessero essere le stesse previste per il personale docente, per l’esplicito richiamo della cit. L. n. 124, art. 4, commi 6 e 11, e per la conseguente applicazione del cit. D.Lgs. n. 297, art. 401, nel testo sostituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 1, comma 6. In definitiva, per la parte ricorrente la modalità di inserimento dei collaboratori scolastici, che non erano già inseriti nella graduatoria ad esaurimento, in coda rispetto al personale già incluso, trovava fondamento normativo, oltre che logico, in attuazione della clausola di salvaguardia: il legislatore della novella n. 124 del 1999 ha abrogato l’art. 581 del T.U. (art. 14) e, contestualmente (art. 1, comma 6), ha modificato l’art. 401 stesso testo unico (che regolamenta le graduatorie permanenti del personale docente), estendendo (art. 4, commi 6 e 11) alle nuove graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente con l’espressa previsione della clausola di salvaguardia (nella graduatoria permanente provinciale, e non nelle graduatorie di circolo o di istituto, non ancora istituite per i collaboratori scolastici), in caso di integrazione delle posizioni di coloro che erano già inclusi in una graduatoria permanente ad esaurimento, fino al 1999 solo aggiornabile e non integrabile.

11. Osserva il Collegio che la complessa censura postula, per semplificare la tesi difensiva di parte ricorrente, il diritto dei collaboratori scolastici già inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, prima della sua trasformazione in graduatoria permanente di 2^ fascia, alla precedenza assoluta rispetto ai candidati non inseriti nella stessa graduatoria provinciale ad esaurimento anche nella graduatoria permanente provinciale di 2^ fascia, per beneficiare di occasioni di lavoro più stabili, quali le supplenze annuali e temporanee, con nomine fatte prima dell’inizio dell’anno scolastico, gestite dagli ex Provveditorati agli studi. La lesione di tale diritto di precedenza, id est la non utile collocazione nella graduatoria, avrebbe comportato il mancato conferimento delle supplenze e, conseguentemente, un danno per mancato riconoscimento del periodo di servizio alle dipendenze della P.A., il cui risarcimento andrebbe rapportato alle retribuzioni non percepite nel periodo in contestazione.

12. Così descritta la pretesa azionata, ed il bene della vita richiesto, si tratta di verificare se la censura alla sentenza gravata, fondata sulla violazione di un impianto normativo da cui emergerebbe il diritto di precedenza siccome normativamente fondato sull’omogeneità tra graduatorie permanenti dei docenti e dei collaboratori scolastici e, specificamente per questi ultimi, tra graduatorie permanenti e graduatorie di circolo o di istituto, trova riscontro nei principi fissati dall’ordinamento, con norme di rango primario e subprimario che regolano la materia.

13. Per illustrare la cornice normativa in cui si inscrive la vicenda che ne occupa occorre partire dal D.M. 19 aprile 2001, n. 75, che ha previsto, nell’art. 4, comma 2, il diritto di precedenza nell’ambito della seconda fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze: "Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali". 14. Non trascurando da subito, e sui cui infra si tornerà, l’evidente ed inequivoco riferimento della disposizione alle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze per le quali i relativi contratti sono stipulati dai dirigenti scolastici e non dagli Uffici provinciali scolastici, il preambolo del D.M. n. 75 del 2001 ci conduce alle fonti normative primarie cui la norma di rango secondario si è informata.

15. La L. 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha introdotto significative modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in particolare, per quanto qui interessa, ridisciplinando le supplenze del personale scolastico, con riferimento al personale docente nei commi 1-10 ed estendendo espressamente, nel comma 11, le regole introdotte per i docenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in breve, ATA).

16. Le supplenze, con stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, cui possono, pertanto, aspirare i collaboratori scolastici, sono, a mente della citata L. n. 129 del 1999, art. 4: a) la supplenza annuale per posti privi del titolare; b) la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti; c) la supplenza temporanea. Solo per le prime due (ipotesi a e b) si utilizzano le graduatorie permanenti, mentre per il conferimento delle supplenze temporanee (ipotesi e) si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto la cui formazione, per criteri, modalità e termini, è improntata a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti.

17. Per l’attuazione della predetta norma primaria sono stati adottati distinti decreti attuativi per il personale docente ( D.M. 25 maggio 2000, n. 201) e per i collaboratori scolastici ( D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), ai quali è stata demandata la potestà regolamentare in ordine alle modalità per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee ( L. n. 129, art. 4, comma 5) con l’indicazione dei criteri cui informarne l’esercizio ( L. n. 129, comma 6, art. 4: utilizzazione delle graduatorie permanenti per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche; cit. L. n. 129, art. 4, comma 7: utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee).

Decreti attuativi distinti, va rimarcato, accomunati dall’omogeneità dei criteri direttivi, ma con disposizioni attuative specifiche per il personale docente e per i collaboratori scolastici.

18. Nell’illustrare la sequenza temporale della vicenda normativa evolutiva del conferimento delle supplenze al personale scolastico, occorre, però, fare un passo indietro giacchè con decretazione d’urgenza sono state dettate, nell’agosto del 2000, disposizioni in materia di personale scolastico al fine di assicurare la regolare funzionalità delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001, nella prospettiva dell’incerto compimento, entro il 31 agosto 2000, delle complesse operazioni per l’approvazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 401, come modificato dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, e di quelle dei concorsi per titoli ed esami.

19. Il D.L. 28 agosto 2000, n. 240 (pubblicato in G.U. 30 agosto, n. 202), convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 2000, n. 306, ha così disposto, nell’art. 1, comma 6, con esclusivo riferimento alle graduatorie provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici, e per una sola volta, che: "le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 587, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l’inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali". 20. La disposizione, immutata in sede di conversione, ha introdotto, per una sola volta, in consonanza con la strumento normativo adottato della decretazione per straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 Cost., l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento di cui al cit. D.Lgs. n. 297, art. 587, per gli incarichi di supplenza conferiti dall’Ufficio provinciale del lavoro, con l’inserimento del personale con i requisiti ivi indicati (aver prestato servizio, nelle scuole statali, negli ultimi tre anni scolastici, nel medesimo profilo professionale o in profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali).

21. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 587, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, rinviando, per le assunzioni del personale ATA tramite l’ufficio provinciale del lavoro, alle disposizioni di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, ha altresì disposto, nel comma 2, il preventivo e necessario esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui all’art. 581. Va detto che, per quanto non rilevante ratione temporis nella specie, in seguito, a norma del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, art. 2, comma 3, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, è stato demandato direttamente ai dirigenti scolastici il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.

22. Il cit. D.Lgs. n. 297, art. 581, cui rinviava il richiamato art. 587 del testo unico, inserito nel titolo 3^ del predetto testo unico destinato alla disciplina del personale ATA non di ruolo, e recante, nello specifico, la disciplina delle supplenze annuali (il successivo art. 582 disciplinava le supplenze temporanee) è stato abrogato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, art. 8 (in G.U., 24 gennaio, n. 19), regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, di cui si dirà ampiamente nel paragrafo che segue, e ciò conferma l’ambito temporale della regola del previo necessario esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui all’art. 581 del T.U., delimitato dalla decretazione d’urgenza e dall’abrogazione per il combinato disposto della norma regolamentare e della legge di delegazione cui la norma regolamentare si è informata per esercitare la vis abrogativi.

23. Venendo, infine, al regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA, adottato ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, applicabile ratione temporis controvertendosi di incarichi di supplenza conferiti a decorrere da epoca successiva (in particolare, dall’anno scolastico 2001-2002), l’arti. 1 disciplina la disponibilità di posti e la tipologia di supplenze in conformità con i criteri direttivi per l’esercizio della potestà regolamentare (cui si è accennato nel paragrafo 16), l’art. 2 disciplina le graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, gli artt. 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le graduatorie di circolo e di istituto e le relative supplenze conferite dai dirigenti scolastici attingendo alle graduatorie di circolo e di istituto.

24. Recita, pertanto, l’art. 2: "1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 11, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 554, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all’art. 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali. 2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato. 3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l’inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego. 4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3". 25. Dall’articolata disposizione emergono due livelli per il conferimento ai collaboratori scolastici delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche: un primo livello, prioritario e propedeutico, concerne l’utilizzazione delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli; un secondo livello, residuale, nel senso che può ad esso attingersi "in caso di esaurimento" delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli, prevede l’utilizzazione delle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento, graduatorie non meramente statiche, ma dinamiche, quali risultanti, cioè, dall’aggiornamento ed integrazione con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici abbia prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

26. Val la pena di evidenziare che la lineare descrizione delle predette graduatorie provinciali ad esaurimento ha come contraltare la pur lineare, ma ben più articolata descrizione delle graduatorie di circolo e di istituto ove, per ciascun profilo professionale presente nella scuola, la relativa graduatoria è distinta in fasce da utilizzare, nell’ordine, dalla prima alla terza e la cui composizione è analiticamente e dettagliatamente elencata nell’art. 5 del regolamento in esame anche quanto alle relative inclusioni e graduazioni.

27. In tale contesto normativo, e in conformità alle norme di rango primario e secondario finora richiamate, è intervenuto il D.M. 19 aprile 2001, n. 75, che ha disciplinato l’inserimento in una graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per la prima volta, e l’inserimento in una graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella di precedente inclusione (art. 1, comma 2); la graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia in cui i collaboratori scolastici sono già inseriti, ivi intendendo restare senza aggiornare la propria posizione (art. 1, comma 3);

l’alternativa con l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (id est in ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 554) (art. 1, comma 11) e la cancellazione automatica dalla graduatoria provinciale ad esaurimento per le supplenze una volta conseguito l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni in ruolo nel medesimo profilo professionale (art. 1, comma 12). L’art. 2 del regolamento ha, quindi, indicato l’Autorità scolastica competente per la domanda di inserimento o di aggiornamento, ravvisandola nell’Ufficio scolastico provinciale; l’art. ha, infine, disciplinato le domande di inserimento nelle graduatorie di circolo o d’istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che permangono o chiedono l’aggiornamento o l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad esaurimento.

28. Su quest’ultima disposizione, l’art. 4, si è incentrata la pretesa azionata in giudizio, muovendo dal diritto di precedenza che risulta ivi così disciplinato: "1. Coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico; coloro che hanno titolo a richiedere l’aggiornamento nell’ambito delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere l’inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze. 2. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali". 29. All’evidenza il comma 2 è intrinsecamente legato al comma 1 che lo precede, giacchè l’enunciazione del diritto di precedenza è ben delimitata alla seconda fascia richiamata, "predetta", nel comma precedente, vale a dire la seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze, con un inciso, volto a delimitare l’ambito del diritto di precedenza enunciato, che inequivocabilmente richiama le sole graduatorie scandite dalla ripartizione in fasce, vale a dire, come spiegato nei paragrafi precedenti, le graduatorie di circolo o di istituto.

30. La disposizione, pertanto, cui è sottesa la ratio legis di garantire precedenza agli aspiranti già da tempo inclusi in graduatoria, nel momento in cui, a seguito del trasferimento di personale degli enti locali allo Stato, un gran numero di nuovi aspiranti avrebbe richiesto l’accesso alle graduatorie, vale, pertanto, solo per le graduatorie di circolo o di istituto.

31. Per gli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento, non ripartite in fasce, la disciplina attuativa è dettata dall’art. 7 del regolamento in esame che prevede la formulazione, a cura degli Uffici Scolastici provinciali, in conformità con i criteri enunciati nelle lettere a), b), c) che contemplano, al più, la valutazione delle preferenze, riserve e titoli per l’aggiornamento della graduatoria e per le domande di inserimento, ma non enunciano alcun diritto di precedenza, nè esplicitamente nè attraverso un rinvio alla disposizione dell’art. 4, comma 2, piuttosto confermando lo strumento tecnico dell’inserimento a pettine dei nuovi aspiranti nella graduatoria (come si evince dal disposto della lett. c "assegnando i punteggi, le preferenze e le riserve di cui agli allegati A; B1 per l’insieme dei titoli nel caso di domande di inserimento").

32. Non si rinviene, nell’illustrato corpo normativo, alcuna disposizione che evochi l’inclusione, in coda alle graduatorie, degli aspiranti non inclusi nella graduatoria, diversamente da quanto previsto espressamente, per il personale docente, nel regolamento 27 marzo 2000, n. 123, con riferimento alla prima integrazione delle graduatorie base per il predetto personale, con l’inclusione, in coda alle medesime graduatorie e con la puntuale elencazione dell’ordine di precedenza, e benchè il regolamento in materia di conferimento delle supplenze al personale ATA sia successivo al regolamento per il personale docente ed un rinvio esplicito alle disposizioni precedenti avrebbe potuto condurre all’applicazione del medesimo criterio adoperato per il personale docente, sia pur limitatamente alla prima integrazione delle graduatorie base.

33. Peraltro, non va sottaciuto che il Giudice delle leggi (v., sentenza Corte cost. n. 41 del 2011) ha già ritenuto che il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione in una singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduca una disciplina irragionevole che comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

34. L’invocato diritto di precedenza per i collaboratori scolastici, oltre a non trovare fondamento normativo postulerebbe, pertanto, con l’inserimento in coda dei nuovi iscritti, un irragionevole sacrificio del criterio meritocratico nel reclutamento del personale scolastico.

35. Solo in tal senso può, invero, parlarsi di omogeneità tra le diverse componenti del personale scolastico, e non come propugna la parte ricorrente con riferimento alla disciplina delle graduatorie permanenti per le quali, diversamente da quanto opinato dalla difesa attrice, le sezioni unite di questa Corte (Cass., SU 3399/2008), per i soli profili inerenti agli esiti in termini di riparto di giurisdizione hanno sostenuto l’omogeneità tra controversie concernenti la pretesa all’assunzione del personale ATA e l’inserimento del docente in apposita graduatoria, in quanto implicanti il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata.

36. In conclusione, la sentenza impugnata – in qualche sua parte corretta ed integrata nella motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – non è suscettibile di cassazione e il ricorso va rigettato.

37. La novità e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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