Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 22/7/10, ha rigettato la opposizione avanzata nell’interesse di C.P. tendente ad ottenere la restituzione del fucile sequestrato, in dipendenza del contestato reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. b), sanzionato ai sensi della citata legge, art. 30, comma 1, lett. d).

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto eccependo la erronea applicazione della L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. b), art. 30, comma 1, lett. d), art. 28, comma 2, in luogo dell’art. 47 c.p., comma 3, nonchè mancata applicazione della L.R. Puglia n. 18 del 2005: il C. non si è avveduto di essersi inoltrato nell’area protetta in quanto questa non risultava delimitata dalla apposita tabulazione.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio, in quanto il Gip ha provveduto de plano in difetto di contraddittorio ex art. 127 c.p.p..

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata, come a giusta ragione evidenziato nella requisitoria scritta del P.G., la nullità del provvedimento impugnato, in quanto il Gip ha deciso de plano sulla opposizione avanzata dal C..

E’ costante orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardo alla applicabilità del procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. per il caso in cui il decisione giudice delle indagini preliminari sia chiamato a pronunciarsi sulla opposizione dell’interessato al decreto motivato del p.m., che rigetti la detta istanza.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, che il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, regolato dall’art. 263 c.p.p., comma 5, instaurato a seguito di opposizione avanzata avverso il rigetto pronunciato da parte del p.m. comporta l’instaurazione del contraddittorio delle parti, per cui il procedimento deve seguire necessariamente le forme di cui all’art. 127 c.p.p., a pena di nullità (Cass. S.U. 30/10/08, n. 9857; Cass. sent. n. 33393/02;

Cass. 10/3/03, Cocco).

Ne consegue che il provvedimento deve essere annullato con rinvio affinchè il giudice ad quem si pronunci sulla istanza de qua. nel contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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