Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-05-2012, n. 8536 Carriera inquadramento Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20-2-2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda di F.L. volta a far dichiarare il diritto del medesimo – già dipendente dell’Amministrazione Monopoli di Stato, poi transitato all’Ente Tabacchi Italiani e da questo infine all’Agenzia Dogane – al riconoscimento della progressione in carriera ed economica maturata nel periodo trascorso alle dipendenze dell’Ente Tabacchi Italiani ed al conseguente inquadramento nell’Amministrazione Finanziaria in posizione paritetica nonchè alle conseguenti differenze di trattamento retributivo.

Il F. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la integrale riforma, con l’accoglimento della domanda, deducendo quale motivo di gravame l’erronea interpretazione ed applicazione della normativa di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4.

Le appellate amministrazioni si costituivano resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 5-3-2010, rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che il F., rientrando sicuramente tra i destinatari della disposizione di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4, correttamente era stato riammesso nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria con la medesima qualifica posseduta al momento della trasformazione dell’ETI in s.p.a. (6^ livello). La Corte, inoltre, quanto alle denunciate disparità di trattamento, rispetto al personale trasferito dichiarato in esubero già all’atto della trasformazione in s.p.a., rilevava che comunque non erano risultati esuberi anteriori a quelli che avevano interessato il ricorrente, e rispetto al personale non trasferito all’ETI, osservava che il F. apparteneva al settore di attività ceduta dall’amministrazione statale per cui il suo trasferimento all’ente (poi s.p.a.) rappresentava l’unica possibilità di conservazione dell’occupazione.

Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto ricorso con cinque motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia delle Dogane, hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4, nonchè vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che il "criterio restrittivo di riammissione nell’Amministrazione finanziaria" previsto da tale ultima norma concerne solo i dipendenti dichiarati in esubero all’atto della trasformazione dell’E.T.I. e non coloro che sono stati esonerati "nei sette anni successivi", come appunto esso ricorrente.

Tanto premesso il F. rivendica il reingresso nell’amministrazione che lo ha forzosamente trasferito tenendo conto della qualifica e dell’inquadramento medio tempore conseguiti nell’E.T.I. e poi nell’acquirente (British american tabacco ltd.).

In particolare il ricorrente lamenta sul punto la "laconicità" della motivazione della Corte di merito e la "iniquità" della soluzione dalla stessa accolta, rilevandone la conseguente disparità di trattamento delle "posizioni del personale dell’A.a.m.s. mai transitato nell’E.T.l. e di quello transitato e subito ricollocato all’atto della trasformazione rispetto a quello potenzialmente ricollocabile nei sette anni successivi".

Con il secondo motivo il ricorrente, in subordine, in ragione di tale disparità di trattamento, deduce la incostituzionalità della norma in oggetto per violazione dell’art. 3 Cost., così come interpretata nella sentenza impugnata.

I detti motivi non meritano accoglimento.

Osserva il Collegio che il D.Lgs. n. 283 del 1998 ha istituito l’Ente Tabacchi Italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, prevedendo altresì la trasformazione dell’ente in società per azioni. Tale trasformazione è avvenuta in data 20-7-2000 e la E.T.I. s.p.a., così costituitasi, è stata successivamente (nel luglio 2003) incorporata nella B.A.T. Italia s.p.a..

In particolare l’art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. ha stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto il personale già appartenente all’A.a.m.s. (e addetto alle attività di cui all’art. 1, comma 2) "è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’Ente nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all’ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all’art. 2, comma 2".

Il comma 4 dello stesso articolo, ha previsto espressamente che "Il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo viene trasformato…, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi (poi estesi a "nove anni successivi", in base alla modifica introdotta con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 98) alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell’amministrazione finanziaria…e in quelli di altre pubbliche amministrazioni.. A tal fine, all’atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale…., ferma restando l’appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all’atto della trasformazione.

Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all’esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l’onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell’ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l’anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l’amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell’Ente o nelle società".

Tale ultima norma, come è stato chiarito da questa Corte (v. Cass. 3- 3-2010 n. 5112), si riferisce, quindi, unicamente al personale "trasferito" all’Ente e alle società indicate, e non anche a quello inserito nel ruolo ad esaurimento e soltanto distaccato temporaneamente presso l’E.T.I. e le dette società. E’ altresì evidente che la norma stessa intende garantire una "riammissione" nella pubblica amministrazione, al personale in esubero (ormai alle dipendenze di un soggetto privato), il quale altrimenti sarebbe soggetto ad una procedura di licenziamento collettivo.

Orbene, come emerso documentalmente (così l’impugnata sentenza, sul punto non censurata) il F. "con D.M. 30 maggio 2002 è stato – a seguito della trasformazione dell’Ente Tabacchi in società per azioni – trasferito, in quanto già facente parte del personale ivi distaccato ex d.lgs. con la qualifica di 6^ livello. Nel successivo D.M. n. 17433 del 2004 si legge che – a seguito degli accordi aziendali per il dimensionamento del personale ed ai successivi accertati esuberi tra il personale trasferito con il precedente D.M. 30 maggio 2002 presso la s.p.a. – ai nominativi di cui all’elenco (fra cui il F.) si applicava il beneficio di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4. Con successivo accordo sindacale del 23 marzo 2004 si conveniva la ricollocazione del medesimo personale presso l’amministrazione finanziaria con le relative qualifiche: per F. con la qualifica B/3 (corrispondente alla 6^ q.f.)".

Detto inquadramento corrisponde, quindi, perfettamente a quello posseduto dal F. "all’atto della trasformazione" dell’Ente in s.p.a., così come appunto previsto espressamente e chiaramente dall’art. 4 comma 4 citato.

Del resto l’interpretazione sostenuta dal ricorrente non trova alcun sostegno non solo nella lettera, bensì anche nello ratio della norma, che intende garantire (al personale successivamente in esubero presso la s.p.a.) la "riammissione" (v. anche L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 98 cit., che differisce il "termine per optare per il rientro") nell’amministrazione finanziaria o in altra pubblica amministrazione, "ferma restando l’appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all’atto della trasformazione" dell’Ente.

Quanto, poi, alle censure di disparità di trattamento e di violazione dell’art. 3 Cost., correttamente la Corte di merito ha ritenuto la manifesta infondatezza delle stesse.

In relazione al personale, già A.A.M.S., non trasferito all’E.T.I., al quale non si applica il D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4 (v. Cass. 5112/2010 sopra citata), è evidente la diversità della situazione di fatto e di diritto del personale rimasto alle dipendenze della pubblica amministrazione, rispetto a personale trasferito all’E.T.I. e alla s.p.a., per il quale ultimo, una volta entrato in esubero, l’opzione per il rientro nella pubblica amministrazione può costituire l’unica possibilità di conservazione dell’occupazione.

Del resto trattandosi, appunto, di "riammissione" e di "rientro" nella pubblica amministrazione coerentemente il legislatore ha garantito "l’appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all’atto della trasformazione", così ancorandosi all’ultimo riferimento omogeneo.

Rispetto, poi, al personale trasferito che sarebbe stato dichiarato in esubero "subito", "già all’atto della trasformazione in s.p.a.", correttamente la Corte territoriale ha rilevato che non constano dichiarazioni di esuberi anteriori a quelli che hanno interessato il F. (note del febbraio 2004). Peraltro con il ricorso la questione viene riproposta in via meramente ipotetica ed astratta, come tale irrilevante.

Con il terzo motivo, denunciando motivazione insufficiente, violazione dell’art. 4 comma 4 citato e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda, subordinata, di riconoscimento dell’"appartenenza all’area funzionale C, posizione economica C1, con decorrenza economica del 3-5-2004 e giuridica a far data dal 1-6-2002 e, per effetto del nuovo c.c.n.l. nella terza area, confacente livello retribuivo", il tutto in ragione del fatto che all’atto della trasformazione dell’E.T.I. in s.p.a., egli deteneva le "funzioni del profilo superiore di Collaboratore tecnico capo (7^ q.f.), formalmente attribuitegli con determina direttoriale del 16-8-1999 e sempre riconfermate sino all’inquadramento giuridico nel settore privato".

In particolare il ricorrente deduce che la detta determina dirigenziale era produttiva di effetti non solo "economici" ma anche "giuridici" e che, peraltro, il D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4, non pone alcuna particolare imitazione "per la circostanza che le funzioni fossero attribuite in via provvisoria".

Il motivo è infondato.

Sul punto la Corte di merito ha rilevato che "esaminando la delibera in questione è agevole comprendere che al F. sono state attribuite in via provvisoria le funzioni di collaboratore tecnico capo senza alcun riconoscimento della corrispondente superiore qualifica di 7^ livello (riconoscimento per altro vietato, com’è noto, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52)".

Tale decisione è conforme alla lettera e alla ratto del D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4, come sopra evidenziate.

E’ evidente, infatti, che "l’appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all’atto della trasformazione" e la finalità della conservazione di tale "appartenenza" al rientro nella pubblica amministrazione, non consentono di comprendere nella chiara previsione di legge anche le assegnazioni provvisorie a mansioni superiori, comunque irrilevanti ai fini dell’inquadramento del dipendente pubblico.

Con il quarto motivo il ricorrente in sostanza lamenta omessa pronuncia e omessa motivazione sulla domanda subordinata con la quale egli aveva dedotto che "non avrebbe dovuto comunque essere inquadrato in profilo professionale inferiore (assistente in luogo di collaboratore) a quello detenuto sino a tutta le precedente permanenza nella p.a.".

Anche tale motivo non merita accoglimento.

A parte, infatti, la evidente contraddittorietà del motivo con il quale si denunciano contemporaneamente due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione (v. fra le altre Cass. 17-7-2007 n. 15882), osserva il Collegio che, in sostanza la Corte di merito ha implicitamente rigettato anche la domanda in esame una volta esclusa la rilevanza (ai fini dell’art. 4, comma 4 D.Lgs. citato) della assegnazione provvisoria mansioni superiori.

Del resto lo stesso ricorrente deduce che il profilo superiore era da lui semplicemente "detenuto", in ragione proprio della detta assegnazione provvisoria.

Infine parimenti infondato è il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamenta (anche qui contraddittoriamente) omessa pronuncia ed omessa motivazione sulla domanda delle conseguenti differenze retributive e dei danni civili.

Sul punto, il primo giudice (come si legge nello stesso ricorso) aveva ritenuto "assorbite" tali domande consequenziali, in seguito al rigetto delle richieste principali, e la Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, implicitamente ha confermato anche tale statuizione.

Il ricorrente, in sostanza, lamenta il "silenzio" della Corte d’Appello, senza peraltro contestare in alcun modo il citato assorbimento e, tanto meno, il carattere consequenziale delle dette domande.

La censura, quindi, non solo è contraddittoria ma neppure coglie nel segno.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine, in ragione della novità e complessità della questione principale, ricorrono giusti motivi (ex art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis) per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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