Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con sentenza, resa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a S.I., imputata dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), di violazione delle normative sulle edificazioni in c.a. e antisismica, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 349 c.p., commi 1 e 2, la pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, convertita la pena detentiva in quella pecuniaria, cosi per un totale di Euro 6.700,00 di multa, con ordine di demolizione del manufatto abusivo.

Propone ricorso per cassazione la imputata personalmente con i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 546 c.p.p., lett. c), in quanto nella sentenza sono stati inseriti capi di imputazione difformi da quelli contestati nel corso del procedimento, con diversa indicazione anche dell’epoca di commissione dei fatti:

– violazione dell’art. 129 c.p.p., in correlato al disposto degli artt. 157 e 160 c.p., visto che la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, risultava già prescritta.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Non merita accoglimento la eccezione di violazione dell’art. 546 c.p.p., lett. c) perchè non ricorre alcuna ipotesi di nullità della sentenza nel caso in cui la stessa riporti in apertura solo la parte originaria del capo di imputazione, priva delle specificazioni contestate in udienza, allorchè risulti che queste ultime siano state comunque trascritte o notificate ritualmente all’imputato contumace. come nel caso di specie (Cass. 15/4/08, n. 15549: Cass. 13/1/09, n. 1 137).

Di contro fondato è il secondo motivo di impugnazione, attinente alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 in quanto il termine prescrizionale di esso risulta consumato in data antecedente alla pronuncia resa dal Tribunale, nè risulta che la S. abbia espressamente rinunciato alla prescrizione.

Rilevasi che secondo l’orientamento di questa Corte, di gran lunga prevalerne (Cass. 13/3/07. n. 18391: Cass. 26/11/09, n. 3548), ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 6, la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti.

Conseguentemente, la richiesta di applicazione di una pena concordata ex art. 444 c.p.p., non può costituire ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile (Cass. 12/10/10, Coata).

L’omesso rilievo della prescrizione può, quindi, essere legittimamente dedotto con il ricorso per cassazione, costituendo una ipotesi di violazione di legge, visto che ai sensi dell’art. 129 c.p.p. incombeva al giudice di merito l’obbligo di accertare la insussistenza di cause di non punibilità e di non convalidare, perciò, l’accordo raggiunto dalle parti sulla pena.

La non manifesta infondatezza dei motivi libellati permette di rilevare la sussistenza di cause di non punibilità, per cui.

Conseguentemente, vanno dichiarati estinte tutte le contravvenzioni per consumazione del termine prescrizionale, tranne il delitto ex art. 349 c.p..

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso in relazione al reato di cui all’art. 349 c.p..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere le contravvenzioni estinte per prescrizione;

dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso in relazione al residuo delitto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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