Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-05-2012, n. 8532 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7/01/93 F.F., dopo aver dedotto di aver lavorato alle dipendenze di G.V., titolare dell’omonima marineria, dall’ottobre 1972 all’aprile 1989 come operaio specializzato e di aver percepito una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal CCNL, chiedeva al Pretore di Gravina, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del G. alla corresponsione della somma di L. 253.035.671 (pari ad Euro 130.682,02) a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute e indennità di fine rapporto.

Costituitosi in giudizio il resistente, la causa era trasmessa alla sezione lavoro del Tribunale di Bari che accoglieva la domanda per la minor somma di Euro 38.078,85.

Con atto depositato il 3/11/2008 il G. proponeva appello avverso tale pronuncia evidenziando la non applicabilità del CCNL siccome prodotto tardivamente e, comunque, l’erroneità della c.t.u. di prime cure fondata sul riconoscimento nei riguardi del F. della qualifica di operaio specializzato invece che di mero operaio qualificato; concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituiva il F. chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale perchè, in riforma dell’impugnata sentenza, il G. fosse condannato alla corresponsione della somma di Euro 34.929,91, quale lavoro straordinario ed al pagamento delle competenze del giudizio di primo grado nella maggior misura indicata dalla nota depositata in prime cure; il tutto con vittoria delle spese di gravame.

Con sentenza del 18 marzo-6 maggio 2010 l’adita Corte d’appello di Bari, esclusa la tardività della produzione del CCNL di categoria, rilevando lo stesso sotto il profilo paramentrico ex art. 36 Cost., rigettava l’appello del G. mentre accoglieva quello incidentale limitatamente alla doglianza concernente la ridotta liquidazione delle spese di primo grado. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre G.V. con tre motivi.

Resiste F.F. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso G.V., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. e art. 2697 c.c., lamenta che il F., pur richiamando il Contratto Collettivo della Piccola Industria Lapidei, lo aveva depositato solo nella fase finale della istruttoria di primo grado, incorrendo, quindi, nella formale decadenza prevista dalle richiamate norme del codice di rito. Osserva ancora il ricorrente che, non implicando la vicenda in oggetto la sola questione della individuazione, in via parametrica, dei minimi tariffari del Contratto Collettivo rispetto alla retribuzione equa e dignitosa con riferimento all’art. 36 Cost., ma riguardando la completa applicabilità di tale Contratto in riferimento "al corredo mansionario delle varie qualifiche e categorie" dallo stesso previste, la Corte di Appello avrebbe violato la richiamata normativa, procedendo ad una operazione non solo di parametrazione dei minimi tariffari, bensì, soprattutto, di valutazione delle mansioni del dipendente alla stregua delle qualificazioni previste dalla disciplina collettiva.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa motivazione, osserva che già con il suo appello lamentava che il Giudice di primo grado, pur indicando il F. quale operaio manovale, lo inquadrasse nella categoria D del CCNL che invece riguarda gli operai specializzati.

Con il terzo connesso motivo, riguardante "violazione e falsa applicazione del contratto collettivo della piccola industria lapidei nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado in merito ad un punto decisivo della controversia", il ricorrente lamenta l’erroneo riferimento delle mansioni svolte dal F. alla categoria D) nonostante il materiale probatorio acquisito non deponesse in tal senso.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento.

Invero, la Corte d’appello, con riferimento all’eccepita tardività della produzione in primo grado del CCNL di settore (Lipidei), condividendo le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado, ha osservato come l’acquisizione del CCNL rientri nell’esercizio dei poteri officiosi allorquando lo stesso venga invocato come nella specie – non in via di diretta applicazione ma quale espressione parametrica delle condizioni di merito e retributive di lavoro e quindi quale elemento presuntivo della corrispondenza dei minimi retributivi al precetto costituzionale di cui all’art. 36 Cost.

(Cass. 13/06/95 n. 6685).

Va soggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nelle cause soggette al rito del lavoro l’acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ., comma 2, non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l’esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, comma 2, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l’applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico l’accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne l’ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni che ne fondino il rigetto (Cass. n. 1246/2011; Cass. n. 15653/2010).

Quanto alla ulteriore questione sollevata dal ricorrente circa il non consentito riferimento alla categoria D (operaio specializzato) piuttosto che alla categoria E (operaio qualificato) del richiamato CCNL, la Corte d’appello ha evidenziato che "la sintetica decodificazione del livello di abilità mansionale del lavoratore non figuri nel CCNL di categoria" e, per contro, nel predetto CCNL viene enunciato "la declaratoria della categoria D come comprensiva dei lavoratori che compiono a regola d’arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche conseguite con adeguato tirocinio, cui fa seguito quella della categoria E ove confluiscono i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio".

La Corte ha, inoltre, soggiunto che, "mentre tra i profili professionali di cui alla categoria E invocata dall’appellante figura quello del lucidatore a macchina che "esegue lavori di lucidatura o di finitura di spigoli, coste ecc… nell’ambito di categoria D riconosciuta in primo grado al F. ricorre il diverso profilo del lucidatore che esegue a regola d’arte qualsiasi lavoro di lucidatura su qualunque materiale lapideo e che ha specifica competenza nella preparazione ed applicazione degli stucchi, mastici, resine,..".

Orbene, la Corte di merito, riguardando sotto tale prospettiva il materiale probatorio di primo grado ha ritenuto -sempre ai fini della determinazione della retribuzione e non anche di una non richiesta declaratoria qualificatoria-sussumibile la complessiva attitudine mansionale del F. nell’ambito della categoria D sia in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso alle dipendenze del G. tanto da far registrare, nella stessa compilazione delle buste paga acquisite agli atti, il riconoscimento del livello di operaio qualificato dall’iniziale condizione di semplice apprendista marmista (in piena conformità alla conseguita specificità professionale della declaratoria della categoria D rispetto alla generica abilità mansionale di cui alla declaratoria sub E) sia in relazione al risultato della prova testimoniale di prime cure convergente nell’attribuire al F. la mansione prevalente di lucidatore del marmo nonchè di stuccatore, in condizioni di autonomia operativa.

L’impugnata sentenza ha, dunque, adeguatamente argomentato come tale specificità mansionale fosse ben ricompresa della categoria sub D del CCNL in atti (che richiama la lucidatura e la stuccatura di qualunque materiale lapideo e dunque anche del marmo) mentre risultasse incompatibile con quella richiamata dalla categoria E in cui l’attività di lucidatura è limitata agli spigoli ed alle coste e non all’intero elemento lapideo.

Ne discende, alla luce di tali considerazioni, l’infondatezza del motivo di gravame incentrato sulla presunta erroneità della qualificazione mansionale del F. nell’ambito della declaratoria sub D rispetto a quella sub E, con conseguente erronenità della determinazione in via parametrica della retribuzione prevista dal CCNL della Piccola Industria per un dipendente con la qualifica di operaio di categoria D. Ne discende, altresì, che non risulta alcuna omissione nella motivazione della sentenza di secondo grado, avendo invece con chiarezza risposto sul "punto ritenuto decisivo della controversia".

In conclusione, le doglianze proposte dal G. con il proposto ricorso risultano prive di fondamento, avendo già ottenuto puntuale ed adeguata risposta dalla sentenza impugnata.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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