Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42677 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Rimini, con semenza del 26/5/09, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava S.M. colpevole dei reati di cui all’art. 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2; art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1; art. 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2;

art. 609 octies c.p. e art. 609 ter c.p., n. 2; artt. 110 e 628 c.p.;

art. 110 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 e art. 699 c.p., e lo condannava, riconosciuta la diminuzione di pena ex art. 89 c.p., con la diminuente per il rito, ad anni 6 di reclusione.

La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 26/4/2010, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ritenuta la equivalenza tra la diminuente di cui all’art. 89 c.p. e le contestate aggravanti, ritenuto reato più grave la violenza sessuale di gruppo, ha determinato la pena in anni 6 di reclusione, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del S., con i seguenti motivi:

– i giudici di merito non hanno valutato correttamente il vizio parziale di mente, di cui è affetto il prevenuto, elemento questo determinante ai fini della affermazione della riconosciuta volontarietà delle condotte da esso poste in essere e quindi della sussistenza dell’elemento psicologico del reato; -erroneamente il giudice di seconde cure ha ritenuto di maggiore gravità il reato di violenza sessuale di gruppo rispetto a quello di rapina, così come contestato in rubrica; ulteriore errore ha commesso nel calcolare gli aumenti per la continuazione, nonchè nel non concedere le attenuanti generiche; -insussistenza del reato di cui all’art. 609 octies c.p., rilevato che quanto dichiarato dalla presunta parte offesa sulla presenza di un altro uomo sulla autovettura e sulle modalità della condotta che avrebbe posto in essere il prevenuto non appare plausibile. Peraltro non è staio sottoposto, immotivatamente, ad analisi D.N.A. l’anticoncezionale ritrovato sul luogo in cui si sarebbe consumata la violenza;

– illogicità della motivazione rispetto al secondo episodio di rapina, in quanto, da una corretta lettura delle emergenze istruttorie emerge che la vittima consegnò il denaro senza essere assoggettata a violenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile per quanto di ragione.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente a sostegno della affermata colpevolezza del prevenuto, in ordine a tutti i reati ad esso ascritti, si palesa logica e corretta.

In ordine alla contestata valutazione attribuita dai giudici di merito al vizio di mente, di cui è affetto il S., si evidenzia che la Corte territoriale ha richiamato le risultanze della consulenza psichiatrica, alla quale è stato sottoposto il prevenuto:

da essa si evince che il disturbo della personalità bordeline, che affligge il soggetto, non è tale da rendere insussistente l’elemento soggettivo, in quanto il vizio parziale di mente, nel caso de quo, incide sulla spinta emozionale che ha condotto il soggetto al reato e non sull’elemento intenzionale, anche meramente istintivo, che lo ha mosso.

Sul punto, di poi, il decidente osserva come in ipotesi di reato commesso da seminfermo di mente vada comunque accertata la sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che quest’ultimo non è incompatibile con il vizio parziale di niente, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione può avere rilevanza nei reati a dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati da dolo generico (Cass. 17/10/2000, n. 9202; Cass. 8/10/09. n. 41357). come nel caso di specie.

Quindi, tra la diminuente del detto vizio, che attiene alla capacità di intendere e di volere e alla imputabilità, e la intensità del dolo, considerata come grado rilevante della determinazione a conseguire il proposito criminoso, esiste la autonomia concettuale, posto che la prima riguarda la sfera psichica del soggetto e il momento formativo della volontà, mentre la seconda concerne il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l’obiettivo considerato (Cass. 18/1/95, n. 3633; Cass. 10/3/03, n. 16260; Cass. 7/4/05, n. 19248).

Del pari totalmente priva di pregio si palesa la seconda censura. nella parte in cui si contesta la attribuzione di maggiore gravità al reato di violenza sessuale di gruppo rispetto alla rapina, in quanto avendo il decidente ritenuto di concedere la attenuante di cui all’art. 8 c.p. in giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate, è evidente che il delitto più grave risulta essere quello ex art. 609 ocities c.p., che prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni, mentre l’art. 628 c.p., prevede la reclusione da tre e dieci anni.

Fondata, di contro deve ritenersi la eccezione in ordine alla omessa determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, cioè la pena da attribuire, ex art. 81 c.p.. ai reati satellite, di cui manca del tutto la indicazione, nonchè quella in ordine all’omesso riscontro giustificativo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, denegate dal decidente.

Gli ulteriori motivi di ricorso si palesano in fatto, tendendo ad una rivalutazione della piattaforma probatoria su cui al giudice di legittimità è precluso di procedere a rianalisi estimativa, visto che questa Corte è giudice della corretta applicazione della legge e della logica e plausibile argomentazione e non della prova.

In dipendenza di quanto osservato, ferma restando la responsabilità dell’imputato per i reati ad esso ascritti, la sentenza va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. con rinvio al giudice ad quem perchè specifichi il quantum relativo agli aumenti di pena per i reati satellite e perchè motivi sul diniego delle attenuanti generiche. invocate e non concesse.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, altra sezione; rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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