Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-05-2012, n. 8530 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 novembre 2006 il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da A.A.M. con il quale aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto alla qualifica di impiegato di 6^ livello del CCNL Telecomunicazioni del 2000 con la condanna della Telecom Italia s.p.a. al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive. A seguito di impugnazione dell’ A. la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto dell’ A. all’inquadramento ed al trattamento economico e normativo di impiegato di 5 livello ai sensi del suddetto CCNL Telecomunicazioni 2000 a decorrere dal 1 ottobre 2000 condannando la Telecom al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive a decorrere dal 1 luglio 2000. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando dettagliatamente l’istruttoria testimoniale svolta nel giudizio di primo grado dalla quale non può evincersi che la prestazione lavorativo svolta dall’ A. comprendesse quei poteri e presentasse quei caratteri propri dei lavoratori inquadrati nell’invocato 6^ livello, non essendo emerso alcun elemento a riprova della funzione direttiva o della facoltà di decisione e dell’autonomia d’iniziativa che connotano le mansioni corrispondenti. Tuttavia la Corte romana ha considerato che le mansioni svolte dall’ A. ben si inquadrano nella declaratoria del 5^ livello in quanto l’autonomia e la decisionalità riferite al medesimo lavoratore risultano incanalate entro le norme e le procedure attinenti all’attività di pertinenza, mentre l’elevata tecnicalità dei compiti assolti ne riflette la complessità e delicatezza desumibili dalla prova testimoniale raccolta.

La Telecom Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su unico motivo.

Resiste con controricorso l’ A..

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta insufficiente e contraddizione motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe dato applicazione all’art. 2103 cod. civ. disponendo la decorrenza del superiore inquadramento al 1 ottobre 2000 in modo del tutto immotivato, non essendo affatto indicato l’inizio dello svolgimento delle mansioni superiori nè la sua eventuale prova, avendo fatto coincidere in modo illogico ed immotivato, tale inizio con l’entrata in vigore del CCNL di categoria.

Il ricorso è infondato.

Riguardo al riconosciuto inquadramento al superiore 5^ livello va considerato che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica, tanto da esaminare dettagliatamente il contenuto delle mansioni svolte rapportandole alle declaratorie contrattuali distinguendo quella del 6^ e del 5^ livello ed escludendo l’inquadramento nel 6^ livello invocato originariamente dal lavoratore. La Corte territoriale ha poi considerato le circostanze riferite dai testi T. e B. che hanno riferito sulle mansioni svolte dall’ A. valutandole con giudizio non censurabile in sede di legittimità. In ordine alla decorrenza del riconosciuto superiore inquadramento appare logica la coincidenza con l’entrata in vigore del contratto che ha previsto la riconosciuta qualifica, trattandosi, appunto, di previsione contrattuale per la quale non sarebbe possibile una decorrenza diversa nella costanza delle medesime mansioni.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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