Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-05-2012, n. 8528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In forza di sentenza esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore M.M. procedette ad esecuzione nei confronti della Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a, sottoponendo a pignoramento le somme detenute da D.M.A. nella sua qualità di agente generale della predetta società in (OMISSIS).

All’esito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo il giudice del lavoro adito del Tribunale di Salerno rigettò il ricorso ritenendo che il ricorrente aveva omesso di fornire la prova del rapporto di agenzia tra il D.M. e la Fondiaria SAI spa.

A seguito di gravame interposto dal M., la Corte d’appello di Salerno – sezione lavoro, con sentenza del 13/1 – 26/2/2010, ha rigettato l’impugnazione, confermando che era rimasta indimostrata la sussistenza del dedotto rapporto di agenzia fra il terzo pignorato D.M. e la debitrice esecutata Fondiaria Sai spa, non potendo considerarsi, a tal fine, sufficiente la mancata comparizione del convenuto D.M. all’udienza in cui avrebbe dovuto rendere l’interrogatorio formale deferitogli, e non consentendo la contumacia del medesimo di trarre alcuna conclusione in ordine alla mancata proposizione dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.M., il quale affida l’impugnazione a due motivi di censura.

Sono rimasti solo intimati la Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a e D. M.A..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè l’illogicità e/o l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In pratica, il M. lamenta che la Corte di merito ha errato nel ritenere che nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo competeva ad esso ricorrente fornire la prova del rapporto d’agenzia tra il terzo pignorato e la società debitrice esecutata e che ciò rendeva superflua l’argomentazione difensiva diretta a far ricadere sul convenuto rimasto contumace le conseguenze della mancata eccezione del difetto di legittimazione passiva. Secondo il ricorrente l’erroneità di tale decisione risiede nel fatto che in tal modo il giudicante ha finito per rilevare d’ufficio una circostanza la cui eccezione rientrava solo nella disponibilità delle parti.

Il motivo è infondato.

Invero, l’argomentazione difensiva in esso contenuta si rivela inconferente rispetto alla validità della "ratio decidendi" adottata nella sentenza impugnata che sul punto è correttamente incentrata sulla constatazione, nell’ambito dell’accertamento dell’obbligo del terzo, della mancata dimostrazione della sussistenza del dedotto rapporto di agenzia tra il terzo pignorato e la debitrice esecutata, posto che non poteva che ricadere sul ricorrente l’onere di provare il fatto idoneo a legittimare la procedura da lui intentata per il pignoramento delle somme dovute dal terzo alla società esecutata.

In effetti, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 cod. proc. civ., mentre al creditore spetta l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo, a quest’ultimo spetta l’onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno la esistenza del credito supposta dal pignorante (v. al riguardo Cass. Sez. Lav. n. 23324 del 18/11/2010, Cass. Sez. 3, n. 5547 dell’8/06/1994).

2. Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 116, 232 e 548 c.p.c., nonchè l’erronea e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene il ricorrente che il giudice d’appello ha errato a non attribuire rilevanza alla mancata comparizione del convenuto contumace D.M.A. all’udienza in cui il medesimo avrebbe dovuto rendere l’interrogatorio formale deferitogli nel corso del giudizio di accertamento del suo obbligo di terzo pignorato.

Il motivo è infondato.

Invero, nella fattispecie il giudice d’appello ha correttamente spiegato che la circostanza della mancata risposta all’interrogatorio formale del convenuto contumace non poteva assurgere di per sè sola a prova legale delle circostanze oggetto dello stesso incombente istruttorio in mancanza di altri indizi o elementi di prova, a carico del ricorrente oneratone, atti a dimostrare l’esistenza del dedotto rapporto di agenzia, rappresentante, a sua volta, l’elemento costitutivo dell’accertamento dell’obbligo del terzo.

E’ stato, infatti, affermato (Cass. Sez. 3 n. 3258 del 14/2/2007) che "in tema di prove, con riferimento all’interrogatorio formale, la disposizione dell’art. 232 cod. proc. civ., non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova" (in senso conf. v. Cass. Sez. 2, n. 9254 del 20/4/2006).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio essendo rimaste le controparti solo intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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