Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42672

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 6/2/07. dichiarava G.D. colpevole dei reati di cui agli artt. 605, 614, 609 bis e 81 cpv., 660 e 594 c.p., e lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 5 di reclusione, con applicazione della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pp.uu.: lo condannava, altresì, a) risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in Euro 15.000.00. nonchè alla rifusione, in favore della stessa, delle spese processuali. La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza dell’8/7/2010. in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 660 c.p., perchè estinto per prescrizione, e. concesse le attenuanti genetiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 10 di reclusione, con riduzione a cinque anni della durata della interdizione dai pp.uu.. con condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della p.c. con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del G., con i seguenti motivi:

– la declaratoria di responsabilità penale in capo al prevenuto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della presunta persona offesa, ma una corretta lettura delle emergenze istruttorie avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a mandare assolto l’imputato per tutti i reati ad esso contestati.

Infatti, dall’esame della piattaforma probatoria è dato rilevare che non sussistono elementi per ritenere che si siano concretizzati nè il sequestro di persona, nè la violenza sessuale e tan poco la violazione di domicilio e le molestie e le ingiurie: è evidente che le emergenze istruttorie sono state travisate dal decidente, che sulle stesse ha svolto una argomentazione estimativa non corretta.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il discorso giustificativo, svolto dal decidente per pervenire alla pronuncia di condanna del prevenuto, si palesa del tutto logico e corretto, tranne che in attinenza al delitto di cui all’art. 605 c.p..

Col primo motivo di impugnazione la difesa del G. lamenta la insussistenza di prove in ordine ai reati ascritti all’imputato, la cui responsabilità sarebbe stata affermata sulla base della ritenuta attendibilità della parte offesa e della credibilità attribuita a quanto da essa dichiarato: peraltro, le ulteriori emergenze istruttorie non avrebbero potuto ritenersi confermative della versione dei fatti fornita dalla M., in quanto non avallano il narrato di costei.

Si osserva che i giudici di merito sono pervenuti nella convinzione della fondatezza della accusa a seguito di una corretta analisi valutativa della piattaforma probatoria ed hanno rilevato che la M. è soggetto attendibile, nè è da attribuire alla stessa intenzioni calunnatorie nei confronti del prevenuto; quanto riferito dalla stessa, in ordine alle violenze subite, peraltro, e acclarato da riscontri estrinseci, quali la deposizione della teste V., gli SMS inviati dal G. alla donna, che comprovano un atteggiamento persecutorio e molesto che questi aveva nei confronti della vittima.

Rilevasi che anche per la deposizione testimoniale della persona offesa vale il principio della presunzione di attendibilità, che è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Varie pronunce di questa Corte hanno chiaramente statuito che il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve. perciò, limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che il leste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza, non. quindi quello che emerge dall’interrogatorio dell’imputato (ex multis Cass. 10/10/06, Montefusco RV. 234830).

Ciò non esclude, peraltro, che la persona offesa, tanto più se costituita parte civile, sia portatrice nel processo penale di un interesse personale che confligge naturalmente con quello del prevenuto, il che impone al giudice di procedere con cautela e rigore particolari nella valutazione delle dichiarazioni da essa rese.

La giurisprudenza di legittimità, di poi. ha affermato costantemente che la deposizione testimoniale della vittima del reato, anche se non equiparabile a quella di un testimonio estraneo al merito del processo, può. tuttavia, essere assunta da sola come fonte di prova, ove venga sottoposta ad una rigorosa analisi positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità oggettiva della testimonianza (ex multis Cass. 14/4/08 De Ritis).

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata è evidente che il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte, pervenendo nella convinzione della attendibilità della M., a seguito di esame estimativo corretto di tutte le prove acquisite, singolarmente analizzate e, di poi, costruite in un insieme armonico e concordante, tale da permettere al decidente di pervenire alla affermazione di responsabilità del G..

Peraltro, la censura formulata dalla difesa del prevenuto tende ad una rivisitazione della piattaforma probatoria, sulla quale al giudice di legittimità è preeluso procedere a nuova analisi valutativa. Il sindacato di questa Corte sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nella applicazione delle regole della logica: non internamente contraddittoria, ossia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (Cass. 29/3/06, n. 10951). La Corte territoriale ha dimostrato di attenersi pienamente ai principi richiamati.

Non può di contro non rilevarsi che in un sol punto il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito contrasta, con netta evidenza, con le emergenze istruttorie, e su questo punto la difesa del prevenuto muove mirata e fondata censura: la p.o. ha dichiarato che in occasione dell’episodio di cui al (OMISSIS), da cui è scaturita la imputazione ex art. 605 c.p. a carico dell’imputato, la porta di ingresso dell’appartamento del G. era priva di serrature, circostanza questa che determina una dissonanza evidente con la imputazione, secondo la quale (capo -a- della rubrica) l’imputato avrebbe privato la M. della libertà personale, costringendola a rimanere chiusa in casa, "chiudendo la porta della abitazione a chiave, che sottraeva e nascondeva".

La stessa p.o., quindi, va a denegare la possibilità che l’ingresso dell’appartamento de quo fosse serrato e chiuso a chiave, proprio perchè difettava la possibilità di bloccare la serratura, visto che la stessa era mancante.

Questa Corte, pertanto, ritiene di annullare con rinvio la impugnata sentenza, limitatamente al reato di cui al capo a) della imputazione, affinchè il giudice ad quem motivi in punto di sussistenza o meno del delitto di sequestro di persona, contestato al prevenuto, in dipendenza di analisi valutativa delle emergenze istruttorie in merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 605 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste; rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *