Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-05-2012, n. 8520 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso depositato il io luglio 2002, M.L., in servizio dal 1 gennaio 1978 presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, inquadrata dal i settembre 1989 nella ex ottava qualifica funzionale e, a seguito dell’entrata in vigore del contratto collettivo del "comparto Ministeri" 1998-2001, nella area "C", posizione economica "C2", si rivolgeva al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che, accertate le mansioni da lei effettivamente svolte sin dalla presa di servizio, specificamente in relazione ai compiti di direttore di segreteria, di direttore del servizio di ragioneria e cassiere, di segretario generale in supplenza del titolare, venisse dichiarato il diritto al superiore inquadramento in nona qualifica funzionale, in virtù della L. n. 254 del 1988, art. 1 (che aveva riconosciuto tale inquadramento, ex lege, a coloro che già rivestivano la qualifica di direttore di segreteria), e poi in area contrattuale "C", posizione "C3", con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Stato a corrispondere le relative differenze retributive, o, in subordine, anche a prescindere dall’inquadramento per legge, le predette amministrazioni venissero condannate a corrispondere il trattamento economico del profilo di "coordinatore", ricompreso nell’area contrattuale "C3".

Con sentenza del 7 luglio 2004 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, accertando il diritto all’inquadramento nella pregressa nona qualifica, in applicazione della L. n. 254 del 1988, e condannava le P.A. a corrispondere il trattamento retributivo proprio dell’arca "C3", con decorrenza dal 3 ottobre 1996 (quinquennio anteriore alla presentazione di formale istanza in data 3 ottobre 2001).

2. – Proponevano appello le P.A. dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, per sostenere: la decadenza dall’azione, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7; la carenza di giurisdizione del giudice ordinario quanto meno per il periodo di rapporto anteriore al 30 giugno 1998; la infondatezza della pretesa per essere stata la M. preposta ad articolazioni interne del servizio, secondo le funzioni proprie della posizione formalmente assegnata, e per non trovare applicazione la normativa richiamata dal Tribunale in materia di primo inquadramento ex lege.

3.- Con sentenza del 3 agosto 2009 la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese riguardanti il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e, per il restante periodo, confermava la condanna delle P.A. a corrispondere il trattamento economico dell’area "C3", profilo di coordinatore. La corte di merito rilevava, in particolare: che il radicamento della giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo per il periodo ante giugno 1998 conseguiva alla applicazione dei criteri di riparto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7; che doveva operare, in relazione alla domanda riguardante tale precedente periodo, la translatio judicii, non potendosi configurare alcuna inammissibilità della domanda, sebbene questa fosse successiva al 15 settembre 2000;

che il diritto all’inquadramento nell’area "C3", con il conseguente obbligo delle P.A. di pagare le relative differenze di retribuzione, derivava dallo specifico accertamento, compiuto in giudizio, in ordine all’espletamento di mansioni proprie di tale area professionale, in particolare rilevando, a tali fini, anche l’attribuzione delle funzioni di segretario generale in supplenza del titolare.

4- Contro questa sentenza ricorrono per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato. La M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso principale si articola in due motivi.

2.1.- Con il primo motivo si lamenta che la Corte di merito non abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda per decadenza D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, essendo la stessa ben successiva alla data del 15 settembre 2001. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della contrattazione collettiva del "comparto Ministeri" e della L. n. 186 del 1982, art. 37 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. In particolare viene dedotto che: ai sensi dell’art. 6 del c.c.n.l. 2006-2009 – attuativo del principio generale, posto dall’art. 52 cit., di fungibilità delle mansioni all’interno di ogni area professionale – la dipendente non poteva dedurre lo svolgimento di mansioni superiori, almeno per il periodo di vigenza di tale contratto; per il periodo precedente, a decorrere dal 1998 (nel limite della giurisdizione del giudice ordinario), la Corte d’appello non avrebbe dovuto valorizzare lo svolgimento di funzioni di segretario generale in sostituzione del titolare, che la supplenza temporanea è prevista dalla L. n. 186 del 1982, art. 37 (recante la disciplina dell’ordinamento della giustizia amministrativa) per l’impiegato presente in ufficio di grado più elevato o di maggiore anzianità, a prescindere dal possesso della posizione economica "C3", e, comunque, la sostituzione era avvenuta per periodi limitati; i compiti di direzione di una sezione del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, non rivestendo i caratteri della notevole rilevanza e della complessità, rientravano nella declaratoria prevista per la posizione economica "C2" dal c.c.n.l. 1998-2001, nonchè nelle attribuzioni proprie del funzionario della carriera direttiva delineate già dalla L. n. 186 del 1982, art. 11; e in ugual modo dovevano essere considerate le altre mansioni espletate dalla M., quali quelle di direzione del servizio di ragioneria e di cassiere-consegnatario.

3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per avere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alle pretese relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17. Si rileva, al riguardo, che la domanda introdotta dalla M. si fonda sullo svolgimento, per tutta la durata del rapporto, di mansioni tipiche della pregressa nona qualifica, nonchè sull’inadempimento della P.A. protrattosi sino alla data del pensionamento, avvenuto nel 2009, sì che la lesione del diritto deve essere riferita, in maniera unitaria, alla permanenza della condotta inadempiente prima e dopo la predetta data del 30 giugno 1998. 4.- Il ricorso principale è infondato.

4.1.- Privo di fondamento è l’assunto, di cui al primo motivo, secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la inammissibilità della domanda per decadenza D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7. E infatti queste Sezioni unite hanno già precisato, in analoghe controversie, che spetta al giudice fornito della giurisdizione di accertare gli effetti delle domande proposte oltre la data del 15 settembre 2000, prevista dalla norma indicata (cfr. Cass., sez. un., n. 26829 del 2008; Corte cost. n. 214 del 2004 e n. 213 del 2005). E quindi, nella specie, il giudice adito, nel declinare la propria giurisdizione per il periodo precedente al 30 giugno 1998, non poteva compiere un siffatto accertamento.

4.2.- Parimenti infondate si rivelano le censure contenute nel secondo motivo.

4.2,1.- Nel giudizio di merito è stato accertato che la dipendente ha sempre svolto le funzioni di direttore di segreteria all’interno del Tribunale Amministrativo Regionale, dapprima nella unica segreteria esistente, articolata in tre uffici (udienze, copie e archivio), e quindi, a seguito della strutturazione del t.a.r. in due sezioni, nella segreteria della seconda sezione. Inoltre, ha anche svolto le funzioni di direzione del servizio di ragioneria e di riscontro contabile sin dalla istituzione del servizio, disposta nel 1982, ai sensi della L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 53 mentre ha poi esercitato le funzioni di segretario generale come supplente del titolare nei periodi novembre 1997-19 maggio 1998, gennaio-15 novembre 1999, nonchè di cassiere del t.a.r. dal marzo 2001. 4.2.2.- Ciò posto, mette conto rilevare che la posizione di direttore di segreteria dava titolo a fruire del beneficio di cui alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1, comma 1 (inquadramento nel nono livello retributivo funzionale, anche in soprannumero, del personale che alla data di entrata in vigore della L. 11 luglio 1980, n. 312, di riassetto del personale dello Stato, aveva acquisito la settima qualifica). Vero è che la M., come accertato in giudizio, aveva ottenuto un inquadramento retroattivo (con inserimento nella settima qualifica funzionale dal i gennaio 1978), ma è principio affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa che la determinazione contenuta nel D.P.C.M. d’inquadramento doveva ritenersi valida ed efficace, e non fittizia, ma valutabile sotto ogni profilo per l’avanzamento nella carriera di appartenenza, dato che l’effetto retroattivo dell’inquadramento nella settima qualifica funzionale derivava senza intermediazioni dalla legge, che ne limitava l’efficacia ai soli fini giuridici, tacendo in modo che l’impiegato potesse vantare una posizione per ogni aspetto (livello e decorrenza) valutabile come riferibile all’impiego statale, così escludendosi ogni sua riconducibilità al suo pregresso stato giuridico: il che corrispondeva all’intento legislativo di creare una elasse di funzionari omogeneamente addetti al servizio presso gli organi di giustizia amministrativa, da far poi confluire nei nuovi ruoli di cui alla citata L. 27 aprile 1982, n. 186, con la contestuale necessità di prescindere dalla pur diversa situazione di fatto riscontrabile nell’anno 1980 in capo alla M., ad ogni effetto da considerarsi inquadrata nel settimo livello retributivo- funzionale alla data di entrata in vigore della L. 11 luglio 1980, n. 312, con correlativa applicabilità, nei suoi confronti, del ridetto beneficio di cui alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1. 4.2.3. "Il rilievo vale, di per sè, ad evidenziare la illegittimità dell’inquadramento nella ottava qualifica operato dalla P.A. nel 1989, ma è anche idoneo a ricondurre la qualifica, così acquisita ex lege, nella classificazione adottata nella contrattazione collettiva.

E infatti il c.c.n.l. del "comparto Ministeri" 1998-2001 prevede per l’area "C", posizione economica "C2", la direzione e il coordinamento di unità organiche, mentre per la posizione economica "C3" è prevista la direzione o il coordinamento di attività di diversi settori e strutture, nonchè, in ragione del possesso di consolidate esperienze professionali, l’assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare.

La ricognizione delinea, con riferimento alla M., una continuità professionale rispetto alle funzioni attribuite in regime "non contrattualizzatò, dato che alla stessa – come s’è visto – erano state assegnate la direzione dell’unica segreteria (composta di tre distinti uffici) sino al 1986 e, successivamente, la direzione della segreteria della seconda sezione (anch’essa distinta in diversi uffici e servizi, ai sensi della L. 10 aprile 1964, n. 193, art. 10 applicabile ai tribunali amministrativi regionali in virtù del D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, art. 22). Inoltre, le era stato conferito, con ordine di servizio del giugno 1997, l’incarico di sostituire il segretario generale in caso di assenza o impedimento del titolare: evenienza che, in effetti, si era verificata in diversi periodi (peraltro per niente brevi o sporadici, come sostenuto dalla P.A., ma, rispettivamente, per oltre un semestre e per quasi un anno) e che è stata valorizzata in maniera pertinente dalla sentenza impugnata, ove si è sottolineato il rilievo determinante di un tale conferimento, alla stregua della previsione contrattuale, ai fini della individuazione del corretto inquadramento della lavoratrice; e, peraltro, proprio alle disposizioni del c.c.n.l. occorre fare riferimento, a decorrere dalla "contrattualizzazione" dell’impiego pubblico, dacchè la disciplina collettiva costituisce la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia subito, o meno, un demansionamento, ovvero un’assegnazione a mansioni superiori (cfr.

Cass. 19 dicembre 2008, 11. 29827), sì che l’esplicita previsione, contenuta in un ordine di servizio e propria della posizione "C3", di una funzione direttiva in via di supplenza temporanea esclude una fungibilità di attribuzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 all’interno dell’area "C", posizione "C2", e vale invece a configura l’assegnazione, in via di fatto, di funzioni proprie della posizione "C3" rivendicata dall’impiegata.

Allo stesso modo, perdono di rilievo le deduzioni delle P.A. ricorrenti riguardo alla rilevanza degli incarichi di dirigente del servizio di contabilità e di cassiere-consegnatario, dato che l’accertamento operato dal giudice di merito ha puntualmente evidenziato la complessità dei medesimi, in relazione alla strutturazione e rilevanza dell’ufficio giudiziario e alle concrete modalità di svolgimento, e la conseguente corrispondenza alle funzioni descritte dal contratto collettivo per la posizione "C3". 5.- E’ invece fondato il ricorso incidentale.

Il caso concreto presenta una peculiare caratteristica, in relazione alla quale la giurisprudenza di queste Sezioni unite, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 (cfr. Cass., sez. un., i marzo 2012, n. 3183; 19 aprile 2012, n. 6102); e, cioè, la situazione di fatto cui si raccorda la pretesa dedotta in giudizio è rimasta nel tempo la medesima che la lavoratrice deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione in ordine all’attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale. Indiscutibile è la conclusione, cui sono pervenuti i giudici del merito, che a questo giudice spetti conoscere del diritto al trattamento economico pertinente alla qualifica o posizione rivestita nel periodo successivo al 30 giugno 1998; non di meno, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia: la scissione della tutela giurisdizionale, se è giustificabile in termini di adesione ad una regola generale dettata per esigenze di organizzazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, è però inadatta rispetto al caso concreto a realizzare la concentrazione della giurisdizione, a sua volta strumento della effettività della tutela.

6.- In conclusione, è respinto il ricorso principale, mentre è accolto il ricorso incidentale con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998. 7.- La sentenza impugnata è perciò cassata in relazione a tale ultimo ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna (in diversa composizione), in ragione del fatto che i giudici di merito hanno conosciuto del merito della domanda, quello di primo grado per l’intero periodo e quello d’appello per la "frazionè" successiva al 30 giugno 1998, sì che viene meno il presupposto per l’applicazione dell’art. 353 c.p.c., comma 1, (che, peraltro, il rinvio al giudice d’appello dovrebbe comunque operarsi, per la unitarietà della pretesa, anche in ipotesi di doppia declinatoria di giurisdizione per il periodo precedente e di pronuncia nel merito per il periodo successivo: cfr. Cass., sez. un., 6102/2012, cit.). Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso principale e accoglie l’incidentale dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998; cassa la sentenza impugnata, in relazione a tale ricorso, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2012

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