Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42667

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, sezione per i minorenni, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di S. M. in ordine al reato: a) di cui all’art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), a lui ascritto per avere costretto con violenza B.E., minore degli anni quattordici, a subire una congiunzione carnale ed a praticargli un rapporto sessuale orale.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza la violenza sessuale di cui alla contestazione si è verificata nell’abitazione dei genitori della persona offesa, ove il S. si era recato unitamente a tale P.D., compagno di scuola della minore.

I tre si erano portati nella tavernetta annessa alla abitazione ed il P., avendo notato che tra il S. e la E. era iniziato un approccio sessuale, li aveva lasciati soli, allontanandosi per un certo periodo di tempo. Nei giorni successivi la ragazza aveva confidato al P. di avere subito violenza ad opera del S. e lo stesso P. aveva raccontato il fatto alla madre della ragazza.

In sintesi, la B.E. ha successivamente riferito in dibattimento che inizialmente lei aveva accettato di baciare il S., ma quando il ragazzo aveva iniziato ad allungare le mani gli aveva detto di lasciarla. Il S. le aveva imposto gli atti sessuali dandole un calcio e tappandole la bocca con la mano. La ragazza riferiva di non avere urlato temendo che la madre potesse sentirli. La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame dell’appellante, ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla piena attendibilità della persona offesa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di colpevolezza, in quanto fondata, in via quasi esclusiva, sulle dichiarazioni della persona offesa.

In sintesi, si deduce che i giudici di merito, nell’affermare l’attendibilità della minore, hanno omesso di valutare adeguatamente i problemi psicologici manifestati dalla B.E., che in sede di perizia psichiatrica era risultata avere una personalità borderline, caratterizzata da instabilità affettiva, dell’umore e del comportamento; omesso di valutare la problematicità dei rapporti tra la ragazza ed i suoi genitori. Si deduce inoltre che in più occasioni la E. aveva dichiarato di non avere manifestato alcuna opposizione nei confronti dell’imputato nel corso della ritenuta consumazione del rapporto sessuale e che la ragazza aveva infine dichiarato di non essere stata d’accordo solo a seguito delle pressioni cui l’aveva sottoposta la madre durante una specie di interrogatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ appena il caso di ricordare in punto di diritto a proposito dei vizi della motivazione della sentenza che, anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sicchè il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).

Orbene, le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di una nuova valutazione in punto di fatto delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.

Peraltro, l’affermazione di colpevolezza è stata fondata dai giudici di merito di entrambi i gradi del giudizio su una valutazione approfondita di tutte le risultanze processuali, oggetto di motivazione esaustiva ed immune da vizi logici.

In particolare, il Tribunale ha disposto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di testimoniare della persona offesa, espletata con esito positivo, ed in entrambi i gradi del giudizio sono state valutate attentamente le dichiarazioni della B. E., concludendosi per un giudizio di piena attendibilità, nel corso del quale sono stati valutati i rilievi formulati dall’imputato e riproposti nei motivi di ricorso.

Sono stati inoltre ravvisati riscontri alla credibilità del narrato nel fatto che la ragazza aveva raccontato la violenza subita alla madre, negli stessi termini descritti successivamente in dibattimento, e nel fatto che la madre in tale circostanza notò un grosso ematoma su una gamba della ragazzina, da ricondursi al calcio che le aveva infetto il S..

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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