Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-05-2012, n. 8519 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso dell’11 giugno 2004 D.M.M.P. si rivolgeva al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentirsi accertare resistenza di un rapporto di pubblico impiego di fatto in relazione all’attività medico-assistenziale da lei prestata – con il sistema retribuivo "a gettone" – dal luglio 1981 al 31 dicembre 1997 alle dipendenze, dapprima, dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II" e, poi, della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell’Azienda Universitaria Policlinico (ora Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II"), con condanna di tali amministrazioni a corrispondere il trattamento economico uguale a quello percepito dal personale assunto con mansioni analoghe, nonchè, anche nei confronti dell’INPDAP e dell’INPS, a versare i contributi previdenziali o in subordine gli importi corrispondenti al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. o comunque al risarcimento dei danni in relazione all’omesso versamento della contribuzione assicurativa e previdenziale, oltre al pagamento dell’indennità di buonuscita.

1.1.- Si costituivano in giudizio sia le Università degli Studi che l’Azienda universitaria, nonchè l’INPS, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, la infondatezza delle pretese attoree.

1.2.- Con sentenza del 29 ottobre 2004 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservando che i fatti posti a fondamento della domanda risalivano ad epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998, sì che la controversia era devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo in base alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7. 2.- Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con sentenza del 9 marzo 2009, respingeva il gravame proposto dalla lavoratrice, osservando che ai fini della giurisdizione assumeva rilievo, non già la data di presentazione della domanda in giudizio, ma il periodo in cui si erano svolte le prestazioni lavorative dedotte e che, d’altronde, la giurisdizione del giudice amministrativo era stata affermata anche dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, adito dalla ricorrente ai fini del riconoscimento della posizione previdenziale.

3.- Avverso tale decisione la D.M. propone ricorso per cassazione. L’Università degli Studi "Federico II" e la Seconda Università degli Studi di Napoli resistono con controricorso, mentre gli enti previdenziali hanno depositato procura ai difensori;

l’Azienda Ospedaliera Universitaria non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.- L’unico motivo di ricorso si articola in più profili di censura, intesi a sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia.

Si deduce che:

a) ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, la ricorrente ha correttamente proposto la domanda dinanzi al giudice ordinario, in relazione al periodo anteriore al 30 giugno 1998, non potendosi ritenere verificata – secondo un’interpretazione della norma conforme agli art. 3, 24, 76 e 113 Cost. – alcuna decadenza dall’azione;

b) la consapevolezza della natura subordinata del rapporto è intervenuta dopo la predetta data, in coincidenza con il raggiungimento dell’età pensionabile.

2.- Il ricorso è infondato in tutti i profili così evidenziati, dovendosi confermare quanto già precisato da queste Sezioni unite in analoghe controversie.

2.1.- Il criterio dettato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per la determinazione, in via transitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti di pubblico impiego trova applicazione anche nel caso in cui – come nella specie – la domanda attorea si fondi, se pure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione, a favore dell’ente pubblico, a norma dell’art. 2126 c.c.. Ed invero il fatto costitutivo dei diritti derivanti per il lavoratore, in base a tale disposizione, dallo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro non validamente costituito è integrato dall’effettiva attuazione nel corso del tempo del rapporto di lavoro e, in particolare, dalla esecuzione delle prestazioni lavorative, senza che abbia alcuna tutela giuridica l’aspettativa del lavoratore ad una prosecuzione del rapporto nel corso del tempo e quindi anche al mantenimento dei livelli di inquadramento e di retribuzione in base alla disciplina di cui all’art. 2103 c.c.. Ne consegue che la applicazione della richiamata disciplina transitoria in tali situazioni comporta che permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i diritti maturati sulla base della esecuzione del rapporto sino al 30 giugno 1998 (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26018).

2.2.- La soluzione non muta per il fatto che la domanda contenga, altresì, la richiesta di regolarizzazione contributiva e assicurativa. E intatti anche tale richiesta, rivolta nei confronti del datore di lavoro pubblico in relazione a prestazioni lavorative rese presso la P.A. in periodo anteriore al 30 giugno 1998, è ugualmente devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la P.A. che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all’ente pubblico utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi, sia attraverso una regolare assunzione, sia con un rapporto affetto da nullità che, però, non produce effetti, ex art. 2126 c.c., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass., sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26829). Nella specie, la controversia riguarda non già il diritto ad ottenere le prestazioni previdenziali dall’ente deputato (con applicazione degli speciali principi concernenti l’automatismo delle prestazioni medesime e la imprescrittibilità del diritto a pensione), bensì l’obbligazione del datore di lavoro di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi; poichè gli obblighi nascenti a carico del datore pubblico si riferiscono a periodi anteriori al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7. Entro tale periodo si era invero perfezionata la fattispecie attributiva del diritto, non assumendo rilievo che la lavoratrice avesse solo in seguito, e dopo il giugno 1998, maturato il diritto alla pensione.

2.3.- Con riguardo alle questioni che la ricorrente propone sulla illegittimità della disciplina transitoria, per contrarietà alla Costituzione, queste Sezioni unite hanno già precisato in analoghe controversie che esse debbono essere fatte valere davanti al giudice munito di giurisdizione, che nella specie è il giudice amministrativo, al quale spetta di accertare gli effetti delle domande proposte oltre la data del 15 settembre 2000, prevista dalla norma, e di valutarne la conformità ai principi costituzionali e alle convenzioni internazionali (cfr. Cass., sez. un., n. 26829 del 2008, cit; Corte cost. n. 214 del 2004 e n. 213 del 2005).

4.- In conclusione, il ricorso va respinto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi gli effetti della translatio judicii.

5.- La natura della controversia e la complessità delle questioni inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio fra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Compensa le spese del giudizio nei confronti delle parti costituite;

nulla per le spese nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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