Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-05-2012, n. 8517 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.M., già appartenente al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, propose ricorso avverso provvedimento di esclusione, per superamento dei limiti di età, dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, di cui alla L. n. 246 del 2000, art. 12 e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, finalizzata alla copertura di posti tramite stabilizzazione del personale volontario.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’impugnazione del Ministero dell’interno, fu, tuttavia, riformata dal Consiglio di Stato.

Avverso la decisione del Consiglio di Stato, il P. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; ha illustrato le proprie ragioni anche con memoria.

L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito, senza depositare controricorso, ed ha partecipato alla discussione.

Motivi della decisione

A completamento di un processo di rilettura dell’art. 37 c.p.c. da tempo in itinere, Cass., SS.UU., 24883/08 ha precisato, con affermazione in seguito mai disattesa, che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato giudicato implicito o esplicito, posto che la relativa preclusione opera anche per il giudice di legittimità. Nel solco di tale pronunzia, le Sezioni Unite (cfr. Cass. 12905/11, 2067/11, 3200/10, 14889/09) hanno avuto modo di puntualizzare altresì, che – allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione – la parte che intende contestare tale riconoscimento è, sul punto, tenuta a proporre appello, eventualmente in via incidentale condizionata (trattandosi di parte vittoriosa), giacchè, altrimenti, l’esame della relativa questione resta preclusa in sede di legittimità, a causa dell’intervenuta formazione di giudicato implicito sulla giurisdizione.

Alla luce degli esposti rilievi ed atteso che il P. non propose appello incidentale condizionato, in punto giurisdizione, avverso la sentenza di primo grado che lo vedeva per altro verso vittorioso, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Per la soccombenza, il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della controparte, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *