Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42713

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di C.A. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Prato in data 20-4-2011 per il reato di cui all’art. 572 c.p. in pregiudizio della convivente more uxorio L.A. e della figlia C., il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza in data 9-5-2011, sostituiva la misura in carcere con quella degli arresti domiciliari, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia contestato e, comunque, idonea alla tutela del pericolo di recidivanza la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella in carcere.

Avverso detta ordinanza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l’omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria con trascurata valutazione degli elementi a discarico, apoditticamente ritenuti non meritevoli di credito.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro Mille/00 alla Cassa delle Ammende.

Ed invero, l’impugnata ordinanza, con puntuale, corretta e logica motivazione, ha tracciato una inequivoca convergenza degli elementi accusatori in piena idoneità di portata gravitazionale indiziaria ex art. 273 c.p.p..

Infatti, le specifiche ed affatto contraddittorie dichiarazioni, talora non prive di rimarchevole drammaticità, rese dalla L. hanno trovato ampio riscontro nelle convergenti conferme di tutte le testimonianze dei familiari e vicini di casa puntualmente indicate ai foll. 2 – 3 – 4 -5 dell’impugnata ordinanza.

Contrariamente alle doglianze difensive, inoltre, il Tribunale si è fatto motivato ed attento carco di rappresentare l’infondatezza delle cantrodeduzioni difensive (cfr. fol. 6)in punto di assenza di prova generica dell’assunto della vittima e di fragile, credibile e convincente fondatezza dell’asserito condizionamento delle dichiarazioni dei testi in relazione a quelle della L. per l’appartenenza ad una stessa confessione religiosa.

Così motivatamente tracciata la gravità indiziaria, nel ribadire la stessa ed il concreto pericolo di recidivanza (fol. 6), il Tribunale del riesame (ancorchè non vi sia traccia nell’ordinanza impugnata) ha evidentemente avuto riguardo alle condizioni soggettive dell’indagato, come rappresentate dalla difesa anche nel presente ricorso, per legittimare la sostituzione della misura in carcere con quella meno afflittiva della custodia domiciliare.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali o della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *