Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-05-2012, n. 8513 Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10.2.2001 presso il Tribunale di Velletri, sezione lavoro, C.A. esponeva che, quale dipendente del Comune di Marino, assunto con qualifica di Vigile Urbano a seguito di concorso pubblico in data 1.2.1983, era stato inquadrato con effetti dal 3.7.1998. a seguito di successivo concorso pubblico, nel profilo professionale di istruttore di vigilanza ex 6A qualifica funzionale addetto al coordinamento e controllo.

Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria D in adeguata posizione ex art. 29 punto A e in subordine punto C del Nuovo Ordinamento Professionale in vigore dall’1.4.1999. per l’appartenenza alla qualifica funzionale ex 6A nell’area di vigilanza e per il concreto svolgimento di compiti di coordinamento previsti dall’art. 29 comma 1 C.c.n.l. 14.9.2000. Il ricorrente chiedeva altresì che il Tribunale si pronunciasse anche in ordine all’obbligo, per la convenuta amministrazione comunale di Marino, di istituire i relativi posti in dotazione organica, dotandoli della relativa copertura finanziaria (ex art. 15, comma 5, C.c.n.l. 1.4.99). Nel giudizio il Comune era contumace.

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1969/2005, così statuiva:

"in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al passaggio nella categoria D del personale dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo (lett. c) del comma 1 dell’art. 29 del C.c.n.l. del 14.9.2000 e condanna 1"Amministrazione resistente all’adozione dei conseguenti provvedimenti ex art. 29 commi 5 e 6 del suddetto C.c.n.l.; condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.500,00 comprese spese generali".

La sentenza del Tribunale di Velletri Sezione Lavoro n. 1969/2005, depositata in data 25.10.2005, munita della formula esecutiva in data 1.2.2006, notificata in data 18.12.2006, passava in giudicato per mancata proposizione dell’appello.

In data 12.6.2007 il ricorrente notificava al Comune di Marino atto stragiudiziale di diffida e messa in mora per l’esecuzione del giudicato.

In data 24.7.2007, C.A. depositava ricorso per ottemperanza del giudicato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio esponendo che non era ancora stato inquadrato nella categoria D, come suo diritto espressamente riconosciuto nella sentenza nè l’Amministrazione aveva adottato i conseguenti provvedimenti tesi a sostenere e confermare, sotto il profilo organizzativo, contabile ecc. il riconosciuto diritto del ricorrente.

L’adito far, con sentenza n. 1552/2008, dichiarava improcedibile il ricorso per carenza di interesse, affermando che "con avviso seguito alle Delib. nn. 20 e 45 del 2007 della Giunta comunale di Marino è stata indetta la selezione interna per due posti vacanti di categoria D, profilo specialista di vigilanza, alla quale sono stati ammessi a partecipare i soli dipendenti C.A. e V. G.. Ritiene il collegio che le suddette determinazioni sono satisfattive dell’interesse del ricorrente in relazione all’esecuzione del giudicato, come in questa sede dedotto, posto che la pronuncia della Corte d’Appello nulla dispone in ordine alle decorrenze delle qualifiche per i vincitori della selezione, limitandosi a sancire il diritto del C. a prendervi parte.

Quanto premesso determina la sopravvenuta carenza d’interesse all’azione e l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza".

A seguito di impugnazione, il Consiglio di Stato, con la decisione in esame depositata in data 24.9.2010, rigettava il gravame, affermando che "emerge in modo chiaro e univoco, che la domanda d’inquadramento nella categoria D è stata accolta dal giudice del lavoro non nel senso preteso dall’odierno appellante, di un passaggio automatico alla categoria superiore, bensì nel senso dell"accertamento del diritto alla partecipazione alle prove selettive, prescritte dall’art. 29, commi 5 e 6, del c.c.n.l. del settore, con condanna dell’Amministrazione di procedere in conformità alla disciplina collettiva. Ne deriva che la determinazione dirigenziale prot. n. 1389 del 21 maggio 2007, con la quale, in base alle deliberazioni della giunta comunale nn. 20/2007 e 45/2007. è stata bandita la selezione per l’accesso alla categoria D ex art. 29 lett. c) c.c.n.l.

14 settembre 2000, con ammissione dei due dipendenti C. A. (l’odierno appellante) e G.V. esclusivamente per effetto del giudicato determinatosi sulle sentenze della Corte d’Appello di Roma n. 2355/04 (evidentemente relativa al secondo dipendente;) e del Tribunale di Velletri n. 1969/05, Sezione Lavoro (v. così, testualmente, il citato provvedimento dirigenziale, sub. doc. 4 del fase, del ricorrente), correttamente è stata ritenuta satisfattiva della posizione giuridica del ricorrente, riconosciutagli dal giudicato civile azionato in sede di ottemperanza, con conseguente corretta declaratoria d’improccdibilità del ricorso per carenza d’interesse".

Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost. il C., con un unico motivo, illustrato da memoria: resiste con controricorso il Comune.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce "Violazione inerente la giurisdizione (art. 111 Cost., u.c.) – Interpolazione – Violazione del limite esterno della giurisdizione"; si afferma che nel caso in questione non vi è un problema di "interpretazione" bensì di arbitraria sostituzione del dispositivo della sentenza del giudice del lavoro.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve innanzitutto rilevarsi che il Giudice Amministrativo nel giudizio di ottemperanza di sentenza del Giudice Ordinario cade in eccesso di potere giurisdizionale quando non si limiti all’interpretazione del giudicato, al quale si tratta di assicurare l’ottemperanza stessa.

Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, il Tribunale di Velletri, sezione lavoro, sulla cui pronuncia si è formato il giudicalo, oggetto del giudizio di ottemperanza in questione, aveva statuito che "in conclusione, in accoglimento del ricorso deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al passaggio nella categoria D del personale dell’area di vigilanza… con conseguente ordine all’Amministrazione convenuta di procedere in conformità, attribuendo detto punteggio aggiuntivo nel rispetto delle condizioni e dei limiti nonchè delle procedure selettive… si ricorda infatti che sulla base della stessa interpretazione autentica del contratto collettivo in oggetto l’art. 7, comma 5, del C.c.n.l. del 31.3.1999 non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali…"; è dunque di tutta evidenza che il giudice del lavoro ha inteso riconoscere il diritto del C. all’inquadramento nella categoria D in questione, cui accedere mediante procedura concorsuale, con la conseguenza che non ricorre nella fattispecie in oggetto la suddetta volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella della P.A.. Del resto, quanto statuito è in linea con il principio giurisdizionale stabilito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 5452/2011) in base al quale, nel settore del lavoro, il diritto al passaggio ad una diversa e superiore qualifica non da luogo ad una immissione automatica ma si realizza mediante l’espletamento di procedure concorsuali, come avvenuto nel caso di specie.

In definitiva, il Consiglio di Stato nella decisione impugnata ha correttamente ritenuto il diritto del C. come relativo all’accesso alle procedure concorsuali.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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