Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premesso che avverso la sentenza di questa Corte in data 15-02-2011 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da D.R. D. avverso il decreto del GIP presso 11 Tribunale di Avezzano in data 27-5-2010 di archiviazione del procedimento penale, contro tal P.M. ed altri, sentenza depositata il 1-4-011, il predetto D.R. ha proposto impugnazione, qualificata come ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. senza specificare i motivi ma limitandosi a riservarsi presentazione di memorie, proposte solo all’odierna udienza camerale.

Motivi della decisione

che l’impugnazione va preliminarmente dichiarata inammissibile utilmente operando, nella specie, il combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., lett. c), art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) con l’art. 625 bis c.p.p., comma 4 e non potendo trovare applicazione l’art. 311, comma 4, tassativamente riservato alle decisioni emesse ex artt. 309 e 310 c.p.p., nè il comma 2 dell’art. 127 la cui procedura e richiamata dall’art. 625 bis, comma 4 cit., posto che, a prescindere dalla tardività della proposizione, le memorie non valgono a "supplire" la genetica mancanza dei motivi all’atto dell’impugnazione;

che, in ogni caso, il richiamato ricorso straordinario è sottoposto, in tema di impugnazione, ai tassativi criteri e forme legittimanti una tempestiva deduzione di specifiche doglianze, onde mettere, altrettanto tempestivamente, il giudice in condizioni di poterne valutare termini e fondatezza, di guisa che va ribadito il principio di diritto secondo cui, nella specie, la mancanza originaria dei motivi del ricorso non può essere sanata "ex post" con la produzione solo in data odierna depositata dal ricorrente; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro CINQUECENTO/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *