Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-05-2012, n. 8512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.F. ebbe in concessione in data 4.12.2004 da Comune di Venetico un chiosco di vendita, dell’estensione di mq 54, in un mercato coperto. Sull’assunto dell’inadeguatezza dell’area e del degrado del mercato, il P. conveniva il Comune innanzi al Tribunale di Messina per i danni. Il Tribunale, con sentenza in data 19.5.2008 declinava la propria giurisdizione, sul rilievo del carattere concessorio della fonte del rapporto ed ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 5. La causa veniva riassunta innanzi al Tar Sicilia – sezione distaccata di Catania ed anche detto giudice, con sentenza in data 10.2.2011, dichiarava il difetto della propria giurisdizione sul rilievo che la causa petendi si basava non sull’atto concessorio o sulla sua revoca bensì sul mero inadempimento contrattuale del Comune in ordine all’obbligo ordinario di manutenzione dell’area, e quindi al di fuori dell’esercizio dei poteri del concedente.

Ricorre ex art. 362 c.p.c., n. 1, comma 2 il P. a seguito di detto conflitto negativo di giurisdizione.

Motivi della decisione

In particolare il ricorrente, nel chiedere che questa Corte risolva detto conflitto, stante il suo interesse ad una pronuncia nel merito, afferma che "dalle argomentazioni addotte nelle rispettive motivazioni delle due sentenze, infatti, è condivisibile l’enunciato del giudice amministrativo" mentre "non condivisibile è invece l’enunciato del giudice ordinario". Condivide il ricorrente la motivazione del giudice amministrativo che, richiamando la pronuncia di queste Sezioni Unite n. 20117/2005, ha statuito che la P.A.. allorquando non si pone nei confronti del privato come autorità in ragione degli interessi tutelati della collettività e delle sue esigenze, è assoggettata come ogni parte privata alla giurisdizione del G.o.. In questi casi il G.o. non può soltanto accertare gli obblighi dell’amministrazione, condannandola al risarcimento del danno, ma può anche pronunciare condanna di essa ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4 allegato E, perchè non operando l’ente pubblico come autorità, detto facere non può considerarsi alla stregua di una attività provvedimentale o comunque riservata all’esclusivo apprezzamento della competente autorità amministrativa.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Deve, in proposito, ribadirsi quanto già statuito da queste Sezioni Unite con la pronuncia n. 2418 del 2011, secondo cui in tema di riparto di giurisdizione, la norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, deve essere interpretata nel senso che la competenza del Tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità pubblica. purchè la controversia, promossa per il rifiuto dell’autorità stessa di riconoscere il diritto preteso del concessionario, coinvolga il contenuto dell’atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell’Amministrazione e de concessionario. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal concessionario nei confronti di un Comune per il risarcimento del danno conseguente alla violazione di un diritto derivante dalla concessione, trattandosi di controversia relativa all’esecuzione di questa, nella quale vengono in esame posizioni soggettive diverse da quelle connesse al pagamento di canoni e corrispettivi dovuti all’ente concedente.

Nella vicenda in esame la controversia risarcitoria deriva dalla concessione di un bene pubblico in un rapporto quindi tra pubblica amministrazione e soggetto privato, con conseguente applicabilità del sopra richiamato art. 5, ed ha ad oggetto, per quanto dedotto.

L’inadempienza del Comune di Venetico in ordine alla idoneità dall’immobile "concesso" all’odierno ricorrente e alle conseguenti spese sostenute da quest’ultimo. In relazione alle spese del giudizio va precisato che è rimessa al giudice amministrativo la liquidazione delle spese del giudizio concluso con la sentenza cassata del Tar insieme a quelle del giudizio di cassazione, restando ferme le spese liquidate dal Tribunale civile.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; cassa la sentenza del Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, cui rimette le parti anche per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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