Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da M.C.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 17-01-2006 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di illecita importazione a fine di spaccio di Kg. 13 di cocaina, aggravato dal numero di pensane in concorso tra loro e dall’ingente quantità dello stupefacente e lo aveva condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione ed Euro 60.000 di multa, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 4-12-07 confermava il giudizio di 1^ grado.

Avverso il relativo ordine di esecuzione della pena il predetto M. ha proposto incidente di esecuzione, invocando la non esecutività dell’ordine di esecuzione della PG di Milano, la sospensione della esecuzione ex art. 670 c.p.p., con conseguente scarcerazione dell’istante e la dichiarazione di nullità di tutti gli atti successivi alla convalida del fermo con restituzione degli atti al Pm. per il prosieguo e contestualmente la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. del condannato in contumacia per proporre ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte territoriale meneghina.

A seguito di relativa ordinanza in data 15-12-2010 della stessa Corte di Appello veniva dichiarata la non esecutività della sentenza 4-12- 07 con sospensione di detta esecuzione,stante l’erronea notifica degli avvisi tutti, già in sede di giudizio di 1^ grado, non già ai difensori di fiducia nominati dal M., fin all’atto del suo fermo di p.g. ed in sede di relativa convalida, nelle persone degli avv. Fanfani Giuseppe del foro di Arezzo e D.D. del foro di Napoli ma a difensore di ufficio nominato in persona dell’Avv. Coluzzi Donata in sede di decreto di latitanza emesso dal GIP di Milano il 30-5-05 e veniva disposta la rinnovazione delle notifiche dell’avviso di deposito della sentenza di appello n. 4071/07 del 4-12- 07 al fine della decorrenza del termini per la proposizione del ricorso in case azione, avvisi da notificarsi all’imputato ed ai predetti difensori di fiducia.

Con il conseguente ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte di Appello di Milano si e dedotto a motivi del gravame l’inossorvanza di nome processuali stabilite a pena di nullità in violazione dello art. 606, lett. c) in relazione all’art. 178, lett. c), art. 179, comma 1, art. 96, comma 1, art. 97, comma 1, artt. 296, 415 bis, art. 419, 420 e 484 c.p.p. nonchè per violazione degli artt. 157, 159, 161, 163, 164, 165 c.p.p., puntualizzandosi (con relativa allegazione di atti) che:

1) Il 27-9-200 il ricorrente veniva sottoposte a fermo di indiziato di delitto da parte della Polizia stradale di Arezzo ed al momento di tale fino nominava quale difensore di fiducia l’Avv. Domenico Ducci del foro di Napoli, come da relativi verbali di fermo e di avviso del diritto di nomina del difensore di fiducia;

2) Associato alla Casa Cicondariale di Arezzo il predetto imputato in data 28-9-2000 nominava quale difensore di fiducia anche l’avv. Giuseppe Fanfani del foro di Arezzo, come da estratto del registro IP I;

3) In sede di udienza di convalida del fermo in data 29-9-2000,a cui partecipava l’Avv. Fanfani di persona e l’Avv. Ducci a mezzo di sostituto, il GIP convalidava il fermo ma respingeva la domanda di custodia cautelare in carcere, ordinando l’immediata liberazione del fermato;

4) All’atto della dimissione dalla Casa Circondariale di Arezzo, il M. eleggeva domicilio presso lo studio legale dell’avv. Fanfani del foro di Arezzo, come da verbale in data 29-9-2000, redatto presso detta Casa circ.le;

5) Il procedimento n. 6510/00 N.R. della Procura della Repubblica di Arezzo, relativo a detto fermo, veniva quindi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Milano il 30-11-2000 e registrato presso detto Ufficio il 18-12-2000, poi riunito al procedimento N.R.G. n. 11155/99 N.R;

6) A seguito di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Milano in data 6-4-05, con riferimento, tra gli altri, a detto procedimento n. 11155/99, il GIP procedente emetteva decreto di latitanza dell’imputato, con contestuale nomina al predetto di un difensore di ufficio in persona dell’Avv. Donata Coluzzi del foro di Milano, come da provvedimento del 30-5-05, con relativo avviso di deposito a tale difensore;

7) All’avv. Coluzzi, quale difensore di ufficio del ricorrente e pressa tale legale ex art. 165 c.p.p., al predetto M. venivano notificati gli atti successivi del procedimento, a partire dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e fino al decreto che dispone il giudizio innanzi al giudice di 1^ grado, omettendosi la notifica di tali avvisi ai difensori di fiducia dell’imputato e, presso il domicilio eletto da costui;

7) Tali omissioni comportano la nullità assoluta ed insanabile delle e cenate notifiche di detti atti, con conseguente compromissione del diritto di difesa attinenti la conoscenza degli atti invalidamente notificati.

Il ricorso e fondato e va accolto,con conseguente annullamento della sentenza impugnata nonchè di quella di 1^ grado e conseguente rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio.

Ed invero, come puntualmente dedotto e documentato dalla difesa secondo l’anzidetto tracciato dei motivi di ricorso, la cui fondatezza, anche documentale, è stata direttamente verificata in atti da questo giudice di legittimità, come da dovuto controllo per la natura della eccezione preliminare in rito, l’omessa notifica di avviso degli atti predetti sia al M. sia ai suoi difensori di fiducia, ritualmente e tempestivamente nominati, comporta un’evidente compromissione del diritto di difesa dell’imputato in proprio e come soggetto patrocinato da difensori di fiducia, con conseguente nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p., anche in armonia con le garanzie a tutela del giusto processo.

Di qui la necessaria pronuncia di annullamento con rinvio sia della sentenza di 1^ grado che di quella di appello nei termini richiesti con il ricorso in esame.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata nonchè quella di 1^ grado e RINVIA al Tribunale di Milano per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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