Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da C.V. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Cassino in data 21.7.2009 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di detenzione continuata anche in concorso con terzi di stupefacenti a fine di spaccio e, unificati detti reati in continuazione, concesse le attenuanti generiche con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00= di multa, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 7.7.2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli, alla stregua anche dell’esito dell’intercettazioni telefoniche di cui rigettava l’eccezione difensiva di inutilizzabilltà e ribadiva la misura del trattamento sanzionatorio sottolineando il mero errore materiale nel richiamo alla diminuzione per le attenuanti generiche, mentre doveva essere attribuita al rito abbreviato.

Avverso detta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Erronea applicazione di legge per inutilizzabilità delle intercettazioni in mancanza di conoscibililità dei decreti autorizzativi e di proroga, fermo restando che dette intercettazioni non offrono prova alcuna della natura e del quantitativo dello stupefacente, ne, della condotta attribuita al ricorrente in termini di spaccio;

2) Inesistenza e/o insufficienza della prova di spaccio con mancato sequestro della droga e conseguente impossibilità di conoscerne natura e quantità anche ai fini di una più corretta determinazione della pena; 3) Non punibilità dell’imputato, trattandosi, semmai, di scambio di modiche quantità di droga tra soggetti tossicodependenti;

4) Mancata applicazione della diminuente per il rito e contraddottorietà della motivazione sul punto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento dello spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), trattasi di eccezione non solo infondata ma preliminarmente del tutto generica, come, del resto, già motivatamente segnalato nell’impugnata sentenza (cfr. fol. 27), proposta a chiari fini di gratuito tentativo difensivo di contrasto all’accusa, fondata, peraltro, non solo sulle convergenti ed inequivoche dichiarazioni del soggetti acquirenti dello stupefacente loro ceduto o offerto in vendita dal C., ma sullo altrettanto univoche e convergenti indagini di p.g., il tutto ben segnalate in sentenza, caso per caso, in rapporto alle imputazioni contestate al ricorrente (cfr. fol. 28) non senza correttamente ravvisare le consumazione del reato anche nel caso di solo accordo tra le parti alla cessione di droga, a prescindere dalla materiale consegna di questa da parte dello spacciatore all’acquirente.

I motivi sub 2) e 3), tra loro intuibilmente connessi, trovano ampia e motivata smentita nella puntuale, corretta e logica risposta offerta in sentenza per ciascun capo d’imputazione ascritto al ricorrente, con ribadita fondatezza dei termini d’accusa (cfr. foll.

29/34), stante l’inequivoeo tenore delle intercettazioni telefoniche puntualmente segnalate in sentenza e le convergenti dichiarazioni di taluni "clienti" dell’imputato, tutte correttamente utilizzabili, allo stato degli atti, stante la scelta del giudizio abbreviato.

Anche il motivo sub 4) è manifestamente infondato, alla luce dell’ineccepibile precisazione offerta in sentenza (cfr. foll. 33 34) in tema di corretta determinazione della misura del trattamento sanzionatorio, una volta chiarito il mero errore materiale del giudice di 1^ grado.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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