Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2012, n. 8664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 2047 del 2006, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dichiarato la validità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro, stipulato D.Lgs. n. 368 del 2011, ex art. 1 dalle Poste Italiane con E. P. per ragioni di carattere sostituivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato in Area Operativa ed addetto al servizio recapito/smistamento/trasporto presso il Polo Corrispondenza Piemonte/Valle d’Aosta, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo dal 2 maggio 2003 al 30settennbre 2003. La Corte territoriale ha ritenuto che non fossero state specificate nell’atto scritto, contenente la clausola del termine, le ragioni legittimanti tale termine, non essendo sufficiente il generico riferimento ad esigenze di sostituzione di personale assente con diritto a conservazione del posto di lavoro in un ambito territoriale di notevole estensione ed in relazione a tutto il personale inquadrato nell’area operativa senza indicare in alcun modo i motivi che avevano reso necessario l’apporto dell’attività lavorativa P. a tempo determinato.

La Corte ha tratto dalla mancata specificazione nel contratto di lavoro delle anzidette ragioni la conseguenza dell’inefficacia del contratto e della trasformazione dello stesso a tempo indeterminato con obbligo retributivo dalla data dell’offerta della prestazione.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con due motivi.

Il P. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Il controricorrente ha depositato brevi osservazioni ex art. 379 c.p.c., sulle conclusioni del pubblico ministero.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente società denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 1362 c.c. e segg..

Al riguardo censura l’impugnata sentenza per avere fatto malgoverno della richiamata normativa, giacchè nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001 non si rende necessario indicare nel contratto i riscontri concreti e i dati specifici, che sostanziano la ragione giustificatrice e tanto meno le fonti di prova, ben potendo detti elementi essere oggetto di allegazione e di indagine nel corso del giudizio, ove venga contestata l’effettiva esistenza della causale.

La ricorrente aggiunge che in ogni caso il contratto a termine in questione fa esplicito riferimento ad esigenze sostitutive di personale di ruolo addetto a determinate mansioni, assente in un determinato lasso di tempo ed in un determinato ambito territoriale, sicchè la relativa clausola è chiarissima nell’individuare i motivi retrostanti l’assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e nell’indicare la mansioni di adibizione del lavoratore assunto a temine.

Su tale punto il controricorrente, anche nelle note di udienza, ha ribadito le obiezioni all’accoglimento dell’assunto di parte ricorrente, sostenendo che correttamente il giudice di appello ha riscontrato la mancanza di specifiche ragioni legittimanti l’apposizione del termine, con la conseguente declaratoria di inefficacia della relativa clausola. Le esposte doglianze del ricorrente sono fondate.

Ai riguardo può richiamarsi l’indirizzo espresso da questa Corte, che, nel verificare il quadro normativo introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 2001 (in particolare art. 1, commi 1 e 2), ha puntualizzato che in relazione alle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" legittimanti l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, il concetto di "specificità" va collegato a situazioni non più stantardizzate, ma obiettive, sicchè lo stesso risente di un certo grado di "elasticità" da valutarsi dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Con riguardo in particolare alle ragioni di carattere sostituivo la stessa Corte ha osservato che il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero di lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione (cfr Cass. n. 458 del 16 gennaio 2012; Cass. n. 1576 e n. 1577 del 26 gennaio 2020). Il giudice di merito non si è attenuto ai principi richiamati, avendo verificato il requisito di specificità sulla base del mero esame esteriore del contratto ed ignorando i mezzi istruttori offerti dalla datrice di lavoro. In altri termini il giudice di merito avrebbe dovuto riscontrare se l’assunzione in discussione rispondesse al criterio di elasticità imposto dalla formulazione della nuova norma, con riferimento alle esigenze sostitutive del personale di ruolo addetto al recapito, assente per quel periodo di tempo, e all’ambito territoriale indicato nel contratto.

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., dell’art. 1419 c.c., del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per avere il giudice di appello ritenuto erroneamente applicabile in via di analogia il D.Lgs. n. 368 del 2001, l’art. 5, commi 2, 3 e 4, anche al caso di insussistenza dei requisiti sostanziali per l’assunzione a termine, laddove nel caso di specie il ricorso all’analogia non è consentito esistendo una norma specifica ( D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1), che prevede la nullità della clausola del contratto di assunzione a tempo (ossia la nullità parziale).

Tali censure, in conseguenza dell’accoglimento deprimo motivo, possono ritenersi assorbite.

3. In conclusione il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione dei principi in precedenza enunciati. Lo stesso giudice provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *