Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42587 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Udine ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di A.R., in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c. 2. Ricorre per cassazione l’ A. lamentando che erroneamente il Giudice ha irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima, traendo argomento dalla necessità di bilanciare la concessione della sospensione condizionale della pena. Così facendo si è confusa l’applicazione di due istituti che hanno natura e finalità diverse;

e si è trascurato che, ai sensi dell’art. 218 C.d.S., la misura di detta sanzione amministrativa è connessa alla gravità della violazione commessa, del danno inferto ed al pericolo connesso all’ulteriore circolazione.

3. Il ricorso è infondato. Sebbene la pronunzia evochi la necessità di supportare la prognosi positiva in ordine alla recidiva, che ha consentito di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, resta decisivo il fatto che subito dopo sia considerato che la quantificazione della sanzione nella misura massima è resa necessaria "dalla quantità di episodi di reiterazione verificatisi nel tempo". Tale valutazione, evocando la contestata recidiva e quindi l’attitudine alla commissione di reati del genere di quello commesso, giustifica autonomamente, alla stregua di elementi di giudizio obiettivi e significativi, l’entità della sanzione.

L’imputato, d’altra parte, non ha certo interesse a dolersi del fatto che, nonostante tale ben motivato apprezzamento si sia ravvisato di disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione penale.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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