Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2012, n. 8663 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1768 del 2006, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ribadito la nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro per il periodo 16.11.1999/18.01.2000, stipulato della Poste Italiane con R. R., nonchè che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’inizio del rapporto, con la condanna delle Poste Italiane al pagamento delle retribuzioni dal 15.05.2004, e al ripristino del rapporto. La stessa Corte ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

La Corte territoriale, sul presupposto della legittima formulazione della clausola relativa alle "esigenze eccezionali", conseguenti alla fase di ristrutturazione rimodulazione degli assetti occupazionali, di cui ai contratti collettivi e individuali, è giunta alla conclusione della declaratoria di nullità dell’apposizione del termine per carenza di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza in concreto e nello specifico ufficio o unità produttiva delle esigenze eccezionali legittimanti l’assunzione a tempo determinato, e ciò in particolare nel caso di specie, per avere la R. prestato attività svolgendo le mansioni ordinarie dell’Area Operativa presso l’Ufficio polifunzionale di (OMISSIS).

Con riguardo alle conseguenze economiche della declaratoria di nullità la Corte ha precisato che le stesse non potessero essere configurate che dalla data dell’offerta della prestazione lavorativa e, nel caso di specie, potendo essere correlate alla data di esperimento del tentativo di conciliazione (15 maggio 2004).

Circa il profilo della risoluzione del contratto per mutuo consenso tacito la Corte ha osservato che dal mero trascorrere del tempo non avrebbe potuto desumersi la volontà, sia pure tacita, del lavoratore di risolvere il rapporto e di rinunciare ad un suo diritto.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con due motivi. L’intimata R. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, contrastato dalle Poste Italiane con proprio controricorso.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., tratta dosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia violazione e falsa della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo sindacale del 25.09.1997 e successivi accordi integrativi ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Al riguardo sostiene che l’impostazione dell’impugnata sentenza è radicalmente errata nella misura in cui esige la prova del collegamento in relazione ad una fattispecie di termine di fonte contrattuale che tale collegamento non ha voluto elevare a requisito di legittimità delle assunzioni. E ciò tanto più che il richiamato accordo del 25.09.1997, che ha integrato l’art. 8 del CCNL del 26.11.1994, non richiede esplicitamente alcuna specifica connessione tra le mansioni assegnate al lavoratore assunto con contratto a temine e la ristrutturazione in atto, limitandosi a postulare, quale causa legittimante la stipulazione del contratto a temine determinato, il perdurare del processo di ristrutturazione aziendale e del progressivo riequilibrio sul territorio delle risorse umane.

Il motivo è infondato.

Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte ha affermato n casi di analoghi ricorsi (cfr fra le altre Cass. n. 7042 del 24 marzo 2009; Cass. n. 1626 del 22 gennaio 2009, Cass. n. 41 del 7 gennaio 2009, Cass. n. 27030 del 12 novembre 2008, Cass. n. 27470 del 19 novembre 2008).

Peraltro la questione, come emerge dalla lettura del ricorso stesso, risulta già ampiamente trattata nel giudizio di merito, avendo la società con l’appello ribadito chiaramente la natura ricognitiva degli accordi attuativi dell’accordo del 25.09.1997.

In specie la decisione impugnata, nella parte in cui ha affermato l’illegittimità del termine apposto al contratto in questione, deve ritenersi conforme a diritto, anche se motivazione della sentenza deve ritenersi parzialmente erronea.

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001) sulla scia di Cass. S.U. n. 4588 del 2 marzo 2006, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale dei lavoratoti da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr Cass. n. 21063 del 4 agosto 2008, Cass. n. 9245 del 20 aprile 2006). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (cfr tra le altre, Cass. n. 21062 del 4 agosto 2008, Cass. n. 18378 del 23 agosto 2008). In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (cfr fra le altre, Cass. n. 18383 del 23 agosto 2008, Cass. n. 7745 del 14 aprile 2005, Cass. n. 2866 del 14 febbraio 2004). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzione a temine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, attuativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 20 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo in determinato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (cfr fra le altre, Cass. n. 20608 del 1 ottobre 2007, Cass. n. 7979 del 27 marzo 2008; Cass. n. 18378/2006 cit).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in questione per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo.

In tal senso, qui di, va respinto il ricorso, in parte correggendosi, come già detto, la motivazione dell’impugnata sentenza, non essendo stata, peraltro, proposta alcuna ulteriore censura, riguardante in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva dei termine e il capo relativo al risarcimento del danno". 4. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce, in via subordinata, violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, dell’art. 1362 c.c., comma 2, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla volontà risolutiva della lavoratrice.

Sostiene che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno delle richiamate norme e delle risultanze probatorie, essendo pacifica nel caso di specie la presenza di tutti gli elementi integranti l’ipotedi del mutuo consenso tacito, avendo l’intimata manifestato il proprio disinteresse a ricostituire un rapporto di lavoro con la società. Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha disatteso il motivo di impugnazione dell’appellante verificando gli elementi, indicati come espressivi di una manifestazione di accettazione tacita della conclusione del contratto con conseguente cessazione del rapporto per mutuo consenso, e pervenendo alla conclusione che non vi era stato alcun comportamento della lavoratrice da interpretarsi come acquiescenza alla risoluzione del rapporto. Trattasi nel caso di specie di una valutazione, congruamente e adeguatamente motivata, condotta sulla scia di orientamento di questa Corte, contro cui la ricorrente si limita ad opporre un diverso e non consentito apprezzamento (cfr Cass. n. 16932 del 4 agosto 2011).

5. Con il ricorso incidentale condizionato la R. censura la sentenza di appello con due motivi, di cui il primo attiene alla violazione degli accordo sindacali del 1997 e 1998 con riferimento all’efficacia temporale della loro validità fino al 30 aprile 1998, ed il secondo riguarda l’asserita nullità dell’accordo del 25.09.1997 per mancata sottoscrizione di tutti i firmatari e la genericità della causale "esigenze eccezionali".

Tali motivi possono ritenersi assorbiti per effetto ed in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

6. In conclusione il ricorso principale va rigettato con assorbimento di quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle Poste Italiane come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale, condanna la ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *