Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42585

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’istanza avanzata da A.B.M., intesa ad ottenere l’equa riparazione per ingiusta detenzione subita in ordine al reato di cui all’art. 270 bis cod. pen..

2. Ricorre per cassazione il richiedente. Si considera che le dichiarazioni con le quali sono state escluse le simpatie J. sono state rese quasi ad un anno di distanza dall’inizio della custodia cautelare, sicchè esse, in ogni caso, non possono giustificare il primo lungo periodo di detenzione. La corte d’appello, inoltre, trascura di considerare che la condotta del ricorrente si inscrive perfettamente nell’ambito degli artt. 21 e 19 Cost., costituendo manifestazione del pensiero in una non estesa cerchia di amici, con implicazioni afferenti anche alla sfera religiosa. In conseguenza si tratta di condotte non censurabili e non idonee, quindi, ad escludere il diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione.

3. Il ricorso è infondato. Il provvedimento da conto che in ordine all’accusa è intervenuta pronunzia assolutoria di merito perchè il fatto non sussiste. Nella condotta del richiedente vengono tuttavia individuati profili di colpa grave. Egli, si osserva, ha ostinatamente negato la sua vocazione J., così dissimulando l’adesione a tale movimento ed al pensiero politico religioso propugnato. Già di per sè questa condotta integra profili di colpa grave perchè idonea ad alimentare negli organi inquirenti il sospetto che tale atteggiamento celasse azioni penalmente rilevanti.

E’ invece emerso dalle conversazioni intercettate, come evidenziato nella pronunzia assolutoria, che lo straniero viveva in uno stato di costante esaltazione religiosa con un approccio non connesso alla sola sfera interiore. Si manifestava attenzione verso il conflitto iracheno non limitata alla partecipazione alle sofferenze delle popolazioni e accompagnata dal proposito di unirsi ai fratelli che combattevano in Iraq contro gli Usa. Nelle discussioni si parlava della predisposizione al martirio e della possibilità e dei modi di recarsi nella zona di guerra nonchè dei contatti da stabilire con gruppi militari organizzati. La pronunzia assolutoria di merito da altresì conto che il richiedente gravava senza dubbio nell’aria ideologica dell’integralismo islamico con esplicita adesione e disponibilità alla lotta armata. Tale atteggiamento, tuttavia, esulava da qualsiasi fenomeno associativo rilevante causare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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