Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42581 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità di S.G. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli che, ribadita la responsabilità, ha ritenuto la continuazione con altro illecito ed ha rideterminato la pena.

L’imputazione attiene alla falsità della dichiarazione resa dall’imputato ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio della motivazione. Si assume che la Corte non ha tenuto adeguatamente conto della documentazione difensiva che contrasta parte degli accertamenti della Guardia di finanza; ed ha altresì trascurato che le inesattezze contenute nella dichiarazione che si assume falsa sono dovute a mera leggerezza ed alla mancata considerazione, da parte dell’imputato, del fatto che l’alienazione di auto ed immobili non risultava dagli atti ufficiali.

3. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, si limita in larga parte a proporre affermazioni assolutamente generiche in ordine alle dedotte carenze motivazionali ed è quindi, sotto tale riguardo, privo di specificità. Inoltre, il gravame propone una serie di enunciazioni in fatto in ordine alla situazione patrimoniale del ricorrente che, con tutta evidenza, tentano di sollecitare questa Corte suprema alla riconsiderazione del merito. D’altra parte, la sentenza in questione reca ampia motivazione, fondata su definite e significative emergenze probatorie; analizza criticamente le deduzioni difensive, confutandole; mostra l’esistenza di una situazione reddituale afferente anche a beni della moglie, che configge con il tenore della dichiarazione presentata ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non si configura, quindi, alcun vizio logico dell’argomentazione probatoria.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *