Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 18-11-2011, n. 42711 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Messina ha confermato l’ordinanza custodiale emessa il 7.4.2 011 dal locale GIP nei confronti, tra gli altri, di M.S. per il reato di cui al capo S (l’indagato avrebbe in precedenza acquistato o fatto da intermediario in una cessione di droga, fornita da C.L. a tre catanesi non individuati, per il controvalore di trentamila Euro).

Secondo il Tribunale, era certo il tentativo di vendita di 500 gr. di cocaina per 25.000,00 Euro da parte del C. (dopo il suo arresto in occasione del sequestro di droga ed armi rinvenuti nella sua disponibilità) al M. tramite la propria moglie, in un contesto caratterizzato da modalità di contatti certamente sintomatici anche di pregressi rapporti per forniture di stupefacenti dal medesimo C. al M.; tale trattativa era altrettanto certamente rimasta senza esito alcuno; tuttavia, proprio dalle conversazioni intercorse, ed in particolare da quella del 17.2.2010 nella quale C.L. incaricava la moglie – nel contesto della trattativa con M. – anche di sollecitare l’indagato ad attivarsi per recuperare il credito vantato nei confronti di tre soggetti, risultava comprovata la partecipazione del M. a quella precedente specifica cessione.

2. Ricorre a mezzo del difensore il M., deducendo con primo motivo violazione dell’art. 273 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e vizi di motivazione: secondo il ricorrente, certa l’insussistenza di alcun elemento a suo carico per concorso nei vari episodi contestati a C.L., ed anche per il tentativo di acquisto per i 500 grammi di cocaina commentato dal Tribunale – in effetti essendo mancata alcuna imputazione al proposito -, la ritenuta sua corresponsabilità per la precedente fornitura rispetto alla quale residuava il credito di 30.000,00 Euro, richiamato nella conversazione tra C.L. e la moglie, sarebbe stata basata su mere congetture.

In particolare, la conclusione che C.L. fosse il fornitore all’ingrosso di M. essendo basata solo su non riscontrate affermazioni rese dalla moglie di C.L. al marito.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 274 c.p.p., perchè mancherebbe il pericolo di reiterazione, essendo i precedenti penali del ricorrente afferenti reati di indole diversa; il Tribunale avrebbe anche omesso di motivare sull’inidoneità di misure meno gravose.

3. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha richiamato e commentato, tra l’altro, anche le conversazioni tra le mogli di C. e M. e quelle tra M. e la propria moglie, sicchè la deduzione del ricorso che i riferimenti al M. come persona coinvolta in attività di spaccio, in collegamento con C.L., sarebbero basate solo su affermazioni della moglie del C. è infondata.

Questa deduzione, appena disattesa, risulta l’unica specifica nel primo motivo di ricorso, che per il resto contesta genericamente l’assenza di elementi probatori, senza confrontarsi espressamente con il passaggio essenziale dell’apprezzamento del Tribunale che – dato atto della specifica richiesta di recupero tramite M. di quella somma (consona significativamente a quella riferita nella trattativa non andata a buon fine) e indicate le ragioni del ritenuto rapporto di droga tra i due – ha valutato privo di altre causali il credito vantato.

Sicchè, a fronte di un apprezzamento di stretto merito non incongruo ai dati probatori esposti e immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, unici rilevanti in sede di legittimità, non compete alla Corte di cassazione la scelta della ricostruzione del fatto in ipotesi più adeguata.

Il secondo motivo si risolve in censure di merito, a fronte di un articolato apprezzamento specifico sul punto (pag. 6 dell’ordinanza), immune dai vizi di ordine logico che soli rilevano ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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