Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 18-11-2011, n. 42709Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 14 gennaio 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di N.M., gravemente indiziata dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di singoli episodi di cessione di droga.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagata che, con il primo motivo, eccepisce il difetto di giurisdizione e l’erronea applicazione dell’art. 6 c.p., sostenendo che la presunta associazione avrebbe radicato le proprie basi operative in Albania, mentre in Italia sarebbero stati posti in essere solo i reati-fine.

Con il secondo motivo deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza e il connesso vizio di motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata ha fondato il proprio giudizio sulla base di intercettazioni da cui non risulta la piena partecipazione dell’indagata all’organizzazione, ma semmai una semplice condotta agevolatrice nei confronti del fidanzato, P.V..

Infine, denuncia la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3 e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il primo motivo proposto è infondato.

Correttamente l’ordinanza impugnata ha respinto l’eccezione di mancanza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, richiamando l’art. 6 c.p., secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione è ivi avvenuta, in tutto o in parte.

La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che in tema di reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l’operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno.

Da ciò consegue che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni in diversi Stati acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più centri sia operante in Italia, perchè in caso positivo il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell’autorità giudiziaria dello Stato.

Nel caso in esame, secondo la ricostruzione operata dai giudici del riesame, l’organizzazione gestiva il traffico di stupefacenti dall’Albania verso l’Italia, per cui non solo i reati fine sono stati posti in essere nel territorio dello Stato, ma per il funzionamento stesso dell’organizzazione era necessario la presenza di un nucleo operativo anche in Italia, composto da persone e da mezzi.

Sicchè deve ritenersi che, almeno in parte, l’associazione operasse anche in Italia.

Infondato è anche il secondo motivo.

L’ordinanza ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di reato nei confronti di N.M. sulla base di una serie di intercettazioni da cui è risultato che l’indagata si è occupata di tenere i contatti con P.A. e P.V., i quali gestivano le vendite della droga in Italia, dopo l’arresto di P. I..

Dalle intercettazioni è emerso che l’indagata, per conto dei due P., ha effettuato anche un viaggio destinato a trasferire la droga dalla Sicilia a Torino e che era in contatto con altri appartenenti all’associazione, alcuni dei quali operavano direttamente dall’Albania.

I giudici hanno poi escluso che la condotta tenuta dalla N. potesse configurare solo un favoreggiamento nei confronti di P. V., con il quale era legata affettivamente, in considerazione del fatto che l’indagata è risultata avere diretti interessi nell’associazione ancor prima del rapporto con P.V. e che la stessa, anche successivamente all’arresto di questi, è stata incaricata di portare a termine un "affare" su indicazione di P. A. e P.I., detto T..

Il coinvolgimento dell’indagata nell’associazione è stato ricostruito su elementi probatori, anche di carattere indiziario, che appaiono del tutto logici e coerenti, rispetto ai quali risulta giustificata la valutazione circa la gravità indiziaria in relazione ai reati attribuiti alla N..

Infine, non è fondato neanche il terzo motivo riguardante le ritenute esigenze cautelari.

Questo Collegio ritiene che nella presente fattispecie non abbia alcun rilievo la statuizione contenuta nella sentenza n. 231 del 2011, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 275 c.p.p., comma 3 nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, in quanto il Tribunale del riesame ha comunque ritenuto, in concreto, particolarmente gravi i fatti contestati all’indagata, tanto è vero che ha giustificato la sussistenza delle esigenze nonostante il lasso di tempo intercorso dal fatto oggetto di contestazione proprio con riferimento alla gravità delle condotte poste in essere e al livello di inserimento nell’associazione.

In questo modo la scelta di ritenere applicabile la misura della custodia cautelare in carcere non può dirsi fondata su un giudizio presuntivo assoluto.

In conclusione, l’infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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