Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2012, n. 8652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti impugnava la sentenza del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il diritto di M. R. ad essere inquadrato nella superiore categoria di funzionario di grado primo dal 9 gennaio 1989, lamentando la contraddittorietà della motivazione per avere il primo giudice per un verso ritenuto univoche le testimonianze raccolte e dall’altro per averle ritenute discordanti, tanto da disporre un confronto tra alcuni testimoni. Ribadiva che i compiti assegnati al M., come emergeva dalle testimonianze escusse, rientravano perfettamente nella qualifica di funzionario di secondo grado riconosciutagli.

Resisteva il M. che proponeva altresì appello incidentale quanto al mancato riconoscimento dell’indennità di laurea prevista dall’art. 23, comma 2, del c.c.n.l. 24 settembre 1980, nonchè per il mancato riconoscimento del risarcimento danni, conseguenti il ritardo nell’inquadramento come funzionario, in violazione di specifico impegno assunto dalla banca.

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza depositata il 20 luglio 2009, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale, condannando la Cassa di Risparmio a corrispondere al M. l’indennità di laurea dal 1 gennaio 1983; condannava altresì la Cassa al risarcimento del danno, pari alle differenze retributive corrispondenti alla qualifica di funzionario di terzo grado dal 22 aprile 1982 al 1 gennaio 1983.

Per la cassazione i tale sentenza propone ricorso la Cassa, affidato a tre motivi.

Resiste il M. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Deve pregiudizialmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, sollevata dal M..

La stessa Banca ricorrente espone, in via preliminare, che la sentenza d’appello venne notificata tramite ufficiale giudiziario il 12 ottobre 2009 "alla Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati V. Supino e L. Iezzi, con domicilio eletto in L’Aquila, Via degli Ortolani 29, presso lo studio dell’avv. Maurizio Rossi, consegnandone copia in mani dell’avv. Maurizio Rossi, per tale qualificatosi, incaricato di ricevere gli atti, che ne cura la consegna al destinatario temporaneamente assente".

Dall’intestazione della sentenza impugnata, qui non censurata, risulta l’esattezza dei dati relativi ai procuratori costituiti e del domicilio eletto sopra riportati.

Questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis, Cass. 12 settembre 2011 n. 18640; Cass. 25 settembre 2009 n. 20684; Cass. 2 aprile 2009 n. 8071; Cass. 12 gennaio 2007 n. 437) il principio per cui la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore, anzichè al procuratore quale destinatario della notificazione, è idonea a far decorrere i termini per l1 impugnazione, dal momento che anch’essa soddisfa l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame.

Questa Corte ha altresì chiarito che "a norma degli artt. 325, 285 e 170 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni è inammissibile, anche nell’ipotesi in cui la sentenza sia stata notificata al procuratore domiciliatario invece che alla parte presso quest’ultimo, non potendo farsi distinzione, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, fra tali due forme di notificazione" (Cass. ord. 18 settembre 2009 n. 20193; Cass. 11 giugno 2009 n. 13546; Cass. 18 settembre 2008 n. 23843; Cass. 8 maggio 2008 n. 11216).

La notifica in questione era pertanto idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, conseguendone l’inammissibilità dell’odierno ricorso, notificato solo in data 19 febbraio 2010.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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