Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 18-11-2011, n. 42707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 9 marzo 2011 M.S. ha avanzato richiesta di ricusazione nei confronti dei magistrati componenti il collegio della Corte d’appello di Caltanissetta che in data 17 febbraio 2011 aveva pronunciato sentenza di condanna nei suoi confronti, in quanto gli stessi magistrati avevano partecipato alla deliberazione della sentenza di condanna emessa il 2 febbraio 2011, in sede di giudizio abbreviato, a carico di alcuni coimputati nel suo stesso processo.

Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile con provvedimento del 16 marzo 2011 dalla Corte d’appello di Caltanissetta, perchè proposta dopo la definizione del processo ritenuto pregiudicato.

Contro questa decisione propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di M.S. e deduce la violazione dell’art. 38 c.p.p. e seg. c.p.p. nonchè il difetto di motivazione, assumendo che l’istanza di ricusazione può essere proposta anche successivamente alla pronuncia della sentenza relativa al giudizio pregiudicato, citando a tal proposito una decisione di questa Corte.

Nella specie, rileva che il M. sarebbe venuto a conoscenza della composizione del collegio che ha definito il precedente processo nei confronti dei suoi coimputati solo in data 9 marzo 2011, parlando con uno dei coimputati che si trovava come lui ristretto presso la casa circondariale di Caltanissetta.

Con memoria del 12 settembre 2011 il difensore ribadisce il contenuto del ricorso e, da un lato, rileva l’irragionevolezza di un sistema in cui la conoscibilità, a giudizio concluso, di una causa di ricusazione non avrebbe alcuna forma di tutela, dall’altro, osserva che il legislatore non ha escluso la proposizione dell’istanza di ricusazione dopo l’emissione della sentenza, come dimostra l’art. 38 c.p.p., comma 2 che considera espressamente il caso in cui la causa di ricusazione sia nota dopo il giudizio.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Deve precisarsi che la sentenza di questa Corte (Sez. 1^, 26 febbraio 2002, n. 12302, Apicella), citata dal ricorrente a fondamento della tesi proposta, si riferisce alla ricusazione presentata dopo il deposito della sentenza, ma nel giudizio pregiudicante e non nel giudizio pregiudicato.

Infatti, la funzione della ricusazione non può che restare circoscritta nell’ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado stesso del processo, cui la causa di incompatibilità si riferisce, come si desume dal coordinamento tra l’art. 38 c.p.p., comma 2 e l’art. 34 c.p.p., commi 1 e 2.

Nell’ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell’udienza;

superato tale limite non è più possibile fare valere l’incompatibilità ai fini della ricusazione (Sez. 3^, 21 maggio 1998, n. 7836, Nardella).

Proprio in base a queste considerazioni si è ritenuta "esaurita" la situazione processuale anche quando la causa di incompatibilità sia insorta, sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui l’incompatibilità si riferisce (Sez. 5^, 8 gennaio 1996, n. 1249, P.M. in proc. Massari).

Nel caso in esame l’istanza di ricusazione è stata presentata il 14.3.2011, dopo la definizione, con sentenza del 17.2.2011, del processo di secondo grado al quale la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudicante si riferiva, sicchè la ricusazione richiesta non può produrre più alcun effetto sul processo ormai definito. Semmai era la sentenza che avrebbe dovuto essere impugnata.

Alla manifesta infondatezza del motivo proposto consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in considerazione della questione proposta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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