Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 18-11-2011, n. 42697 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia ricorre contro la sentenza in epigrafe con cui la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Vicenza emessa il 19 giugno 2008, ha assolto J.X. dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., ritenendo che la sentenza non avrebbe preso in considerazione alcune circostanze emergenti dagli atti e idonee ad affermare la penale responsabilità dell’imputato. I giudici avrebbero accettato acriticamente la versione del coimputato E.D., che si è attribuito la solitaria proprietà della sostanza stupefacente rinvenuta, senza ricorrere ai criteri indicati dall’art. 192 c.p.p. e omettendo di considerare che la droga, assieme alla somma di Euro 1.715, era riposta in un mobile della camera da letto utilizzata anche dall’imputato.

Il ricorso è inammissibile.

Il pubblico ministero ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dai giudici di merito, che sono pervenuti all’assoluzione dell’imputato in base ad una motivazione logica e coerente, ritenendo che gli elementi probatori acquisiti integrassero un mero indizio circa il possesso dello stupefacente in capo all’imputato, indizio non confermato da altri elementi e quindi privo del carattere della gravità, precisione e concordanza. In altri termini, i giudici hanno stabilito che il rinvenimento della droga all’interno dell’appartamento utilizzato da più persone non fosse sicuramente riconducibile a J.X., anche in considerazione dell’assunzione di responsabilità da parte del coimputato E.D., le cui dichiarazioni confessorie non costituiscono, da sole, la giustificazione della decisione assolutoria, come erroneamente sembra ritenere il ricorrente.

Alla manifesta infondatezza dei motivi dedotti consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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