Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-05-2012, n. 8642 Fideiussione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., premesso di essere creditrice nei confronti di P.G. della somma complessiva di L. 287.143.107 oltre interessi, in virtù della fideiussione solidale dal medesimo prestata in data 15-5-1998 a garanzia -fino a concorrenza della somma di L. 270.000.000- dell’adempimento di tutte le obbligazioni della Siltif s.r.l., conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia P. G. e P.L.T., per sentir dichiarare la simulazione e, in subordine, per sentir revocare ex art. 2901 c.c., l’atto di compravendita per notaio Regni stipulato in data 29-6-1999, con il quale P.G. aveva trasferito a P.L. T. diversi immobili, costituenti i soli cespiti di sua proprietà.

Nel costituirsi, P.G. contestava la fondatezza della domanda, deducendo, in particolare, l’inefficacia ed invalidità della fideiussione prestata, anche in considerazione del fatto che la Banca Monte dei Paschi di Siena aveva, in violazione dell’art. 1956 c.c., continuato a fare credito alla Siltif s.r.l., nonostante la sottocapitalizzazione di tale società, così pregiudicando le ragioni del fideiussore.

Si costituiva anche P.L.T., chiedendo a sua volta il rigetto della domanda attrice.

Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente, con separate comparse di costituzione, la Banca di Pistoia di Credito Cooperativo soc. coop. a r.l. e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., le quali, deducendo di essere creditrici nei confronti della Siltif s.r.l., di P.G. e di P.F. rispettivamente delle somme di L. 297.845.665 e 309.246.380, proponevano azione revocatoria ordinaria dell’atto di compravendita immobiliare stipulato il 21-6-1999 da P.G..

Con sentenza dell’11-10-2004 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava la nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita del 21-6-1999; in accoglimento della domanda proposta dalle società interventrici, dichiarava l’inefficacia del predetto atto di compravendita nei confronti di tali società; condannava i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.

Tale sentenza veniva impugnata con due distinti atti di appello da P.G. e P.L.T..

Con sentenza depositata il 18-5-2010 la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dei gravami, dichiarava le spese del giudizio di primo grado relative alle posizioni processuali delle due società interventrici interamente compensate tra le parti; rigettava per il resto l’impugnazione; condannava gli appellanti al pagamento delle spese nei confronti delle parti appellate.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto autonomi ricorsi P.G. e P.L.T., rispettivamente sulla base di sette e tre motivi.

Ad entrambi i ricorsi hanno resistito, con separati controricorsi, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a..

L’altra intimata Banca di Pistoia di Credito Cooperativo soc. coop. a r.l. non ha svolto attività difensive.

In prossimità dell’udienza entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo P.G. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccepita improcedibilità dell’azione nei confronti dell’attore, stante l’intervenuta dichiarazione di fallimento della Siltif s.r.l., società garantita dal fideiussore.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della fideiussione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1956, 1175 e 1371 c.c..

Con il terzo motivo viene dedotta l’omessa e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della simulazione dell’atto traslativo posto in essere dal P..

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado, con la quale, in modo illogico e contraddittorio, sono state accolte sia la domanda di simulazione che quella revocatoria.

Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla declaratoria di assorbimento della domanda revocatoria proposta dalle Banche interventrici, che avrebbe dovuto invece essere rigettata nel merito.

Con il sesto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 92 e 336 c.p.c., in relazione alla immotivata pronuncia di compensazione delle spese di primo grado.

Con il settimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla pronuncia di condanna delle spese di secondo grado in favore delle due società interventrici, nei cui confronti gli appellanti erano risultati interamente vittoriosi.

2) Con il primo motivo P.L.T. denuncia l’insufficiente o erronea motivazione in ordine alla ritenuta simulazione dell’atto di compravendita in questione, avendo la Corte di Appello fondato il proprio convincimento circa il carattere fittizio del contratto traslativo su elementi presuntivi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., dell’omessa pronuncia sulla domanda di nullità della sentenza di primo grado, con la quale in modo contraddittorio sono state accolte contemporaneamente sia la domanda di simulazione che l’azione revocatoria.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., in ordine alla regolamentazione delle spese di lite relative alle posizioni processuali delle due banche interventrici, che per il primo grado, nonostante il parziale accoglimento del gravame e il rigetto delle domande proposte dalle predette società, sono state compensate, e per il secondo grado sono state addirittura poste a carico degli appellanti.

3) Il primo motivo del ricorso proposto da P.G. è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia è configurabile esclusivamente nel caso in cui il giudice di merito abbia omesso di esaminare domande e eccezioni che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto. In caso di mancato esame di questioni processuali e, in particolare, di eccezioni pregiudiziali di rito, può invece profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea (cfr. Cass. 23- 1-2009 n. 1701; Cass. 21-2-2006 n. 3667; Cass. 25-6-2003 n. 10073;

Cass. 21-11-2001 n. 14670; Cass. 19-6-1997 n. 5482).

Nella specie, pertanto, poichè la Corte di Appello, omettendo di pronunciare sull’eccezione di improcedibilità della domanda attrice, sollevata da P.G., ha implicitamente ritenuto l’infondatezza della stessa, occorre verificare se tale affermazione sia esatta.

Ciò posto, si osserva che l’implicita soluzione data alla questione pregiudiziale sollevata dall’appellante si palesa corretta, alla luce del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui l’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, nel senso che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito, previa dichiarazione di improcedibilità nel giudizio di condanna promosso prima dell’inizio della procedura concorsuale, mentre l’azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può procedere con il rito ordinario (Cass. 9-7-2005 n. 14468; Cass. 1-9-1995, n. 9211; Cass. 15-4-1995 n. 4300).

Nella specie, pertanto, l’intervenuto fallimento della Siltif s.r.l., società garantita da P.G., non assume alcuna incidenza sulla procedibilità dell’azione proposta dalla Banche creditrici nei confronti di quest’ultimo.

4) Risulta invece meritevole di accoglimento il secondo motivo dello stesso ricorso.

Come si evince dall’esame diretto degli atti, consentito per la natura del vizio denunciato, con il secondo motivo di appello P.G., censurando l’opposta soluzione data alla questione dal giudice di primo grado, aveva invocato l’applicazione dell’art. 1956 c.c. e la conseguente liberazione del fideiussore, per avere la Banca Monte dei Paschi di Siena, venendo meno agli obblighi di buona fede e correttezza, continuato a fare credito alla debitrice principale Siltif s.r.l., pur sapendo che le condizioni patrimoniali di quest’ultima erano tali da rendere impossibile il soddisfacimento del credito.

La Corte di Appello, pur avendo trascritto, nell’epigrafe della sentenza impugnata, le conclusioni definitive, con le quali l’appellante aveva chiesto che venisse accertata pregiudizialmente "..l’inefficacia e/o la nullità della fideiussione prestata dall’appellante", non ha esaminato e deciso la relativa questione. In tal modo, essa è incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile ogni qual volta il giudice di merito ometta di statuire su una domanda o su una specifica eccezione fatta valere da una parte in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio.

In accoglimento del motivo in esame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

5) Gli altri motivi di entrambi i ricorsi, essendo intesi a censurare statuizioni della sentenza impugnata dipendenti da quella investita dalla pronuncia di cassazione, restano assorbiti dall’accoglimento del motivo di cui al paragrafo precedente.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso di P.G., accoglie il secondo, assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *