Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 18-11-2011, n. 42616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 2 dicembre 2010, emessa su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2011, il Tribunale monocratico di Tivoli aveva applicato a A.E. la pena di mesi dieci di reclusione per i reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, e di cui all’art. 337 c.p..

2.- Con successiva ordinanza in data 20 gennaio 2011 lo stesso tribunale Monocratico di Tivoli, su richiesta del difensore del condannato, disponeva l’espulsione di A.E. a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, ai sensi dell’art. 16. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di deducendo l’erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16 in quanto: – il comma 1 della norma prevede per il giudice la possibilità di sostituire la pena detentiva con l’espulsione dal territorio dello Stato solo al momento della pronuncia della sentenza; – il comma 3 dello stesso articolo non consente l’espulsione per i reati previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

– il giudice ha adorato il provvedimento dopo che la sentenza era già passata in giudicato e, in questo caso, competente a disporre l’espulsione è il magistrato di sorveglianza.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato.

E’ da esaminare preliminarmente la doglianza relativa alla incompetenza del Tribunale di Tivoli a disporre la espulsione dal territorio dello Stato, la cui fondatezza ed il conseguente accoglimento, rendono superfluo l’esame delle altre. Invero, dall’esame degli atti consentito nel caso di specie essendo stato dedotto errore in procedendo, risulta che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata il 2 dicembre 2010 dal Tribunale monocratico di Tivoli, è divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2011 e che l’istanza del difensore di A.E. è stata presentata il 13 gennaio 2011. 2.- A norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 6, che richiama il precedente comma 5, della medesima disposizione, competente a disporre l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nella citata Legge, art. 13, comma 2, che deve scontare una pena residua non superiore ad anni due e sempre che la condanna non riguardi uno o più delitti previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è il magistrato di sorveglianza.

3.- Dunque come correttamente rilevato e denunciato nel ricorso del PM , il Tribunale di Tivoli, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, neppure quale giudice dell’esecuzione avrebbe potuto disporre l’espulsione dello straniero condannato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Roma perchè decida sull’istanza proposta dal difensore dell’imputato in data 13 gennaio 2011.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza 20 gennaio 2011 del Tribunale di Tivoli e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Roma per decidere sulla istanza presentata in data 13 gennaio 2011 dal difensore nell’interesse di A.E..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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