Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-05-2012, n. 8639 Servitù coattive di passaggio

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3.8.2002 G.G. esponeva:

di essere proprietario della strada p.f. 1677/3 in P.T. 1014 C.C. Madrano; che i coniugi M.R. e T.G., comproprietari del limitrofo edificio p.ed.369 in P.T. 1187 C.C. Madrano (particella sulla quale era stata costruita nel 1980 la loro casa di abitazione, abitata nel settembre 1982), dall’anno 1986 transitavano su tale strada,aprendo un cancello di accesso senza l’assenso di esso attore e senza che a vantaggio del fondo dei convenuti fosse intavolata alcuna servitù; la p. ed. 369 dei M. – T. godeva di altro comodo accesso dalla strada provinciale della (OMISSIS).

Il G. conveniva, quindi, in giudizio, innanzi al Tribunale di Trento,detti coniugi per sentire accertare la libertà di detta stradina da diritti di servitù di passaggio a favore della particella di proprietà M. – T. con ordine agli stessi di cessare il transito.

Si costituivano i convenuti chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse accertata l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla p.f. 1677/3 o, in subordine,che fosse accertata l’interclusione della loro proprietà con costituzione di servitù coattiva sulla p.f, 1677/3.

Con sentenza 7.4.2005 il Tribunale di Trento dichiarava che la p.f.

1677/3 non era gravata da servitù di passo in favore della p.ed. 369 e che, pertanto, i convenuti non avevano diritto di esercitare il passaggio su detta strada e condannava i coniugi M. alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza M.R. e T.G. proponevano appello cui resisteva il G..

Espletata C.T.U.,al fine di accertare l’interclusione dei fondi di parte appellata, con sentenza depositata il 20.12.2007, la Corte di Appello di Trento, in riforma della sentenza impugnata, dato atto della interclusione dei fondi di proprietà dei coniugi M., costituiva servitù coattiva "di passo e ripasso, a piedi e con mezzi meccanici, a carico della p.f. 1677/3 ed i favore della p.f. 376/3 nonchè della ped. 369 in C.C. Madrano; quantificava in Euro 6.300,00 l’indennità dovuta dai coniugi M. in favore del G. e compensava interamente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso G.G. formulando due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso e memoria i coniugi M. – T. proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sul capo della decisione con cui la Corte di merito aveva respinto il loro gravame in ordine alla domanda diretta ad accertare l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale in favore della loro proprietà.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla "non interclusione delle p.f. 376/3 e p.ed. 369", posto che le stesse, in base all’accertamento del C.T.U., godevano di altro accesso alla pubblica via attraverso la limitrofa p.ed.228 intestata a T. G.;

difettava, pertanto, il requisito dell’interclusione del fondo di cui all’art. 1051 c.c., d era irrilevante il riferimento al fatto che il percorso prescelto per l’esercizio della servitù costituisse la "via più breve e di minor danno" per il fondo da gravare di servitù, posto che tale criterio rilevava nella diversa ipotesi di interclusione assoluta di un immobile;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., avendo la Corte di merito costituito il passaggio coattivo pur in assenza di una qualsiasi interclusione (assoluta o relativa) ed in presenza di un accesso "inadatto ed insufficiente ai bisogni del fondo"; nella specie, quindi, la sussistenza di un accesso avrebbe dovuto condurre al rigetto dell’azione avversaria, "senza necessità di un fronto tra vecchio e nuovo tragitto".

Previa riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza, il Collegio osserva:

i primi due motivi di doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. La Corte distrettuale ha dato conto della interclusione assoluta dell’immobile dei coniugi M., sulla base di quanto accertato dal C.T.U., nominato in grado di appello, il quale ha accertato "che la p.f.376/3 e la p.ed. 369 sono intercluse, non disponendo di alcun altro accesso alla strada pubblica se non attraverso la p.f. 1677/3" appartenente al G..

Il ricorrente si limita a prospettare un’ubicazione alternativa ove dovrebbe gravare la servitù, non considerando le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata con riferimento al fatto che "altri proprietari dei fondi confinanti esercitavano il diritto di passaggio su detta particella p.f.1677/3, circostanza non comportante alcun aggravio dell’attuale situazione del fondo G. gravato dalla servitù in questione, tenuto conto, inoltre, che la motivazione sul punto risponde ai criteri di cui all’art. 1051 c.c., comma 2 (via più breve e di minor danno del fondo servente, di nessun impatto ambientale e costituente accesso comodo sulla strada statale (V. pag. 6 sent, imp.).

Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione dell’art. 1051 c.c., comma 4, esenta, sia pure in maniera non assoluta, dall’assoggettamento a servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti e, nel caso in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, attribuisce priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cfr. Cass. n. 12340/2008).

Orbene, il percorso della servitù cui fa riferimento il ricorrente non sarebbe rispettoso di tale criterio, posto che esso verrebbe a gravare su area di soggetto terzo ed insisterebbe su un passaggio non solo limitato (consentito a piccoli mezzi meccanici) ma anche qualificato come "cortile".

Del pari infondato è il ricorso incidentale con cui i controricorrenti deducono:

omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine al rigetto della domanda di costituzione della servitù per usucapione, posto che dalle prove testimoniali e documentali emergeva che, sin dall’epoca della costruzione della casa (nel 1980) e, comunque, da quando avevano iniziato ad abitarvi (marzo 1982), i M. avevano utilizzato la p.f. 1677/3 per accedere alla abitazione stessa.

Al riguardo la Corte di merito ha motivato congruamente il difetto dei requisiti temporali per l’usucapione, evidenziando l’incertezza degli elementi probatori circa l’epoca in cui gli attuali ricorrenti incidentali andarono ad occupare la loro abitazione, essendo le dichiarazioni dei testi sul punto "vaghe e contrastanti" e "non essendovi elementi univoci circa l’epoca in cui iniziò detto passaggio, tenuto conto,inoltre, che l’atto di citazione è stato notificato nell’agosto del 2002", data che escluderebbe il decorso temporale dell’usucapione, quand’anche rapportato alla data in cui i M. andarono ad abitare nella costruzione in questione.

Alla stregua di quanto osservato vanno rigettati entrambi i ricorsi.

Ricorrono giusti motivi, considerata la reciproca soccombenza delle parti, per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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