Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-05-2012, n. 8638 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 19/3/1990 F.A. conveniva in giudizio la EDILEMME s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva esecuzione di lavori di ricostruzione del fabbricato all’interno del quale si trovavano, al primo piano, i locali di sua proprietà.

Il GOT del Tribunale di Salerno condannava EDILEMME al risarcimento danni a favore dell’attrice con sentenza del 16/2/2004 che era appellata da EDILEMME s.r.l.;

l’attrice si costituiva e proponeva appello incidentale reclamando la liquidazione di danni ulteriori e contestando la decorrenza della rivalutazione.

La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 2/3/2010 rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente l’appello incidentale liquidando i danni in Euro 18.078 oltre rivalutazione dal 1989 e interessi sulle somme anno per anno rivalutate.

EDILEMME s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

F.A. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, convertito in L. n. 36 del 1934 e sostiene che la Corte di Appello, liquidando la somma di Euro 18.900 per onorari ha violato le tariffe forensi approvate con D.M. n. 127 del 2004 e il citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, laddove stabilisce che il giudice deve contenere la liquidazione tra il minimo e il massimo della tariffa; nella fattispecie la liquidazione avrebbe superato i massimi tariffar tenuto conto del valore della causa, pari a Euro 18.078, e dello scaglione applicabile in relazione a tale valore.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. In primo grado il danno risarcibile, oggetto della domanda risarcitoria, era stato liquidato in Euro 18.075 e in grado di appello il danno era stato confermato in tale ammontare, salvo una modesta correzione quanto alla decorrenza della rivalutazione. In relazione a tale valore (utilizzabile per l’individuazione dello scaglione applicabile: cfr.

Cass. S.U. 11/9/2007 n. 19014) la liquidazione di Euro 18.900 di soli onorari per la causa di appello (somma di oltre 9 volte superiore a quella liquidata in primo grado, pari a Euro 2.000)e senza alcuna motivazione, risulta eccedente di gran lunga la somma di Euro 3.680 risultante dall’applicazione dei massimi per ogni singola voce tariffaria, così come analiticamente indicato in ricorso.

Sussiste, dunque, la denunziata violazione della tariffa e del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, comma 4, convertito in L. n. 36 del 1934, che stabilisce che il giudice deve contenere la liquidazione tra il minimo ed il massimo di tariffa (salvo ipotesi particolari qui non ricorrenti).

Consegue che il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione degli onorari va cassato e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, alla quale si demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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