Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 18-11-2011, n. 42610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 21 dicembre 2010, emessa su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale monocratico di Brescia applicava a A.A., ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, accertato in (OMISSIS), la pena di mesi sei di reclusione a titolo di aumento sulla pena inflittagli con la sentenza 27 ottobre 2007 del Tribunale di Brescia e concedeva al l’imputato la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deducendo vizio di motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, seppure per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso che, per quanto fondati, non sono accoglibili per le ragioni che seguono.

2.- In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con la richiamata pronuncia la Corte Europea ha affermato l’incompatibilità del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che puniva la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello stato emesso dalla competente autorità, emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2008/115/CE analoga a quella di cui al successivo comma 5 quater ascritta al ricorrente, con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione, per via di interpretazione estensiva, alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cfr, Sez. 1, sent.

28.4.2011, n. 22105; Sez. 1., sent. 29.4.2011, n. 20130).

3.- La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, – introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni con la L. 2 agosto 2011, n. 129 – ha modificato, con ciò confermando nella sostanza l’intervenuta abolitio criminis, la fattispecie incriminatrice per cui non può ritenersi realizzata una continuità normativa con la precedente disposizione, non solo per lo iato temporale ma, soprattutto, per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta. Basti evidenziare che in base alla nuova normativa l’intimazione di allontanamento può essere emanata solo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatoli della partenza volontaria e allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE).

Si tratta, all’evidenza, quindi di una nuova norma incriminatrice che può dispiegare i suoi effetti solo con riguardo ai fatti verificatisi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

4.- Nel caso di specie la sentenza di patteggiamento non impugnata dall’imputato non è divenuta definitiva in ragione del ricorso del Procuratore Generale e, in via di principio, essa non potrebbe essere annullata senza rinvio, con conseguente proscioglimento dell’imputato, per ragioni diverse da quelle illustrate dal PM ricorrente che postulano il solo annullamento con riguardo al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena.

5.- Rileva però il Collegio che in ipotesi di successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 c.p., le definizioni di sentenza irrevocabile e di condanna, ricavabili dalla norma devono essere ricondotte alla nozione di giudicato formale, secondo una lettura combinata con quanto previsto dall’art. 673 c.p.p.; ne deriva che fin tanto che la sentenza non è pervenuta alla definitività, non essendosi ancora realizzato il giudicato formale, spetta comunque al giudice della cognizione prendere atto della avvenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per il fatto divenuto privo di rilevanza penale. Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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