Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-05-2012, n. 8632 Iscrizione a ruolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 160/28/09, depositata il 23.10.2009, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo ed ha annullato la cartella di pagamento relativa ad IRPEG, IVA ed IRAP, per l’anno 2001, emessa a carico della Società BBG S.p.A., osservando che le maggiori imposte, accertate dall’Ufficio, erano state iscritte a ruolo per intero, prima dell’emissione della sentenza di primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

Per la cassazione della sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate, con quattro motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, la ricorrente evidenzia che la cartella era stata emessa a seguito dell’avviso d’accertamento, impugnato dalla contribuente, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, norma che, consentendo l’iscrizione a ruolo in base ad atti d’accertamento non ancora definitivi, non può ritenersi nè abrogata nè derogata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, che attiene al diverso ambito della riscossione delle imposte, in base alle sentenze delle Commissioni tributarie. Col secondo motivo, la ricorrente deduce, nuovamente, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, rilevando che, anche nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo avesse riguardato l’intero importo delle imposte accertate (ipotesi non rispondente al vero, essendo stata iscritta, solo, per la metà) i giudici d’appello non avrebbero dovuto dichiarare il ruolo totalmente illegittimo, ma avrebbero dovuto confermarlo per la metà. Col terzo motivo, la ricorrente afferma la nullità della sentenza, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7 e art. 112 c.p.c., per aver sostenuto che la cartella e l’iscrizione a ruolo avevano riguardato il totale delle maggiori imposte ed interessi, a differenza di quanto affermato, al riguardo, dalla contribuente, e, col quarto motivo, deduce l’insufficienza della motivazione, ex art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, in relazione al fatto, decisivo, relativo all’ammontare delle somme portate nell’avviso d’accertamento e nella cartella di pagamento.

Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha condivisibilmente affermato (Cass. n. 12791 del 2011; n. 7339 del 2003) che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, è relativo alla riscossione del tributo nella fase amministrativa, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, laddove il sopravvenuto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, regola – in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Peraltro, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo comma 2 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del primo comma del medesimo art. 15, qui in rilievo, il quale si riferisce al cennato, differente, ambito di disciplina della riscossione dei tributi.

Anche il quarto motivo, che va ora esaminato, è fondato. L’impugnata sentenza afferma che "le maggiori imposte accertate sono state iscritti a ruolo per intero", senza dar conto nè dell’ammontare delle somme oggetto dell’avviso d’accertamento, nè di quelle iscritte a ruolo, riportate, nella loro sostanza, in seno al ricorso.

L’impugnata sentenza, va, dunque, cassata, in relazione ai motivi accolti, assorbiti gli altri, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà, anche, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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