Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-05-2012, n. 8628 Accertamento per adesione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito degli avvisi d’accertamento per maggiori redditi d’impresa relativi agli anni 2002 e 2003, la S.n.c. LE.RA ha attivato la procedura di adesione, definita con un accordo che prevedeva il versamento di otto rate trimestrali delle maggiori imposte definite;

la Società ha versato la prima rata, ma ha omesso di prestare la prevista garanzia. L’Ufficio ha provveduto, quindi, ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte originariamente accertate ed a notificare le cartelle di pagamento, che sono state impugnate dalla contribuente, sul presupposto dell’intervenuto pagamento, integrale ed anticipato, delle rate pattuite. Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Caserta, e la decisione è stata confermata, con sentenza n. 480/1/09 depositata il 19.10.2009, (dalla CTR della Campania, che, dato atto dell’intervenuto pagamento delle rate concordate, ha ritenuto il caso assimilabile a quello del pagamento effettuato in unica soluzione, affermando che la mancata prestazione della garanzia rende inefficace l’adesione, solo, nel caso, non ricorrente nella specie, di mancato pagamento delle rate stesse. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con un motivo. L’intimata non ha presentato difese.

Motivi della decisione

Col proposto ricorso, l’Agenzia deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 8 e 9, per avere i giudici d’appello ritenuto efficace l’atto di adesione nonostante l’omessa presentazione della garanzia -secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis – alla cui prestazione, unita al pagamento della prima rata, è subordinato il perfezionamento della definizione, in caso di pagamento rateale. Correttamente, dunque, era stato emesso il ruolo, essendo l’avviso d’accertamento divenuto definitivo, per mancata impugnazione ed inefficacia dell’atto di adesione.

Il motivo è fondato. Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, dispone che "il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto", ed il comma 2 consente il versamento rateale delle somme dovute e prevede, in tal caso, che l’importo della prima rata va versato entro il termine indicato nel comma 1, sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi legali, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, ed il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme, ed a far pervenire, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all’ufficio, che "rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione" (comma 3). Il successivo art. 9 (nel testo, qui applicabile, antecedente il D.L. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni nella L. n. 111 del 2011), che reca la rubrica "perfezionamento della definizione", dispone, a sua volta, che "la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2": in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale seconda ipotesi l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (cfr. Cass. n. 26681 del 2009); a contrario, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria. Così convenendo, la circostanza che il pagamento rateale, a garanzia del quale la garanzia deve esser prestata, venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, in base al sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati (mediante la prestazione della garanzia) e non rimessi alla mera diligenza del debitore. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta all’esposto principio, avendo ritenuto valido l’accertamento con adesione, in assenza di prestazione della garanzia (peraltro, secondo i dati riportati dalla ricorrente, il versamento delle rate successive alla prima è avvenuto nel novembre del 2007, dopo la notifica, del marzo del 2007, della cartella impugnata) va, in conclusione, cassata; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, mentre la contribuente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e, giudicando nel merito rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese dei due gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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