Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 18-11-2011, n. 42598 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 14 febbraio 2011 il Tribunale di Palermo, costituto ai sensi dell’art. 310 c.p.p., respingeva l’appello proposto da A.M. avverso l’ordinanza 6 dicembre 2010 con la quale la Corte di appello della stessa sede giudiziaria aveva rigettato la richiesta del prevenuto di revoca degli arresti domiciliari.

Osservano i giudici del riesame che l’ A. è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per plurimi delitti di lesione personale, porto illecito di armi ed altri, che l’appello ripropone le stesse questioni già disattese dai primi giudici e che nè il decorso del tempo nè il riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno sono elementi in grado di incidere sulla attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto della gravità delle condotte poste in essere dal prevenuto, che ne denotano la negativa personalità. 2.- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Stefano Pellegrino, difensore di A.M., adducendo a ragione violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole in particolare il ricorrente che il tribunale del riesame abbia ritenuto ininfluenti rispetto alla attualità delle esigenze cautelari il tempo decorso dalla commissione del reato, sul solo rilievo della gravità delle modalità di commissione dello stesso ed abbia, poi, con evidente contraddizione affermato, altresì, la irrilevanza del riconoscimento in favore dell’ A., dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Antonio Mura ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è infondato.

2.- La Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che, in materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, l’attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all’ordinanza impositiva, può essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato. Tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri dati che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato (Cass. Sez. 4, sent. 3.10.1997, Luise, Rv. 209064; Sez. 6, sent.

2.5.1997, n. 920, Serrapica).

Il dato nuovo rilevante ai fini della revoca, ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve esser costituito da elementi di sicura rilevanza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento cautelare (Cass. Sez. 2, sent. 26.9.2007, n.39785, Rv.

238763).

3.- Nella specie il ricorrente da dedotto la rilevanza del tempo trascorso e richiamato l’avvenuto risarcimento del danno, circostanza quest’ultima che ha comportato nel giudizio il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, assumendo la contraddittorictà della motivazione dell’ordinanza, senza peraltro indicare quale sia, nel caso concreto, la specifica rilevanza dell’avvenuto risarcimento con riguardo al venir meno delle esigenze cautelari originariamente valutate.

4.- Invero l’ordinanza gravata, con motivazione congrua, logica e, per quanto succinta esente da violazioni di legge, da atto che nella fattispecie non vi è stato alcun elemento di novità significativo ed apprezzabile rispetto alla situazione originaria esistente al momento dell’applicazione della misura cautelare, non essendo il tempo trascorso idoneo di per sè stesso a far ritenere cessate o attenuate le esigenze cautelari e non potendo considerarsi il risarcimento del danno indicativo della modifica della situazione pregressa. Correttamente, pertanto, il tribunale, a fronte di una pericolosità sociale che era stata originariamente desunta, ai fine dell’applicazione della misura cautelare personale, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, nonchè dalla personalità negativa dell’indagato, quale oggettivamente valutata pure sulla scorta dei precedenti penali e della condotta nella quale si è sostanziato il fatto reato ascrittogli, ha considerato non influente il risarcimento del danno.

Si tratta, infatti, di un elemento che, pur valutato positivamente ai fini della concessione della relativa attenuante, non necessariamente è significativo di resipiscenza e di diminuita pericolosità sociale potendo rappresentare, in mancanza di ulteriori indicatori e soprattutto se valutato in raffronto con gli altri dati esaminati indicativi di specifica pericolosità, una semplice scelta dell’imputato finalizzata al conseguimento di un trattamento sanzionatorio di minor rigore o, comunque, una circostanza di non sicura valenza sintomatica dell’avvenuto mutamento delle esigenze apprezzate all’inizio del trattamento cautelare.

5.- Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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