Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-05-2012, n. 8621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In base alle analisi eseguite su campioni di alcool denaturato rinvenuti in deposito, fu contestato alla s.p.a. Alcool Estense Alceste, ora spa Sacofin, di aver commercializzato, nell’ottobre 2002, un quantitativo pari a litri 182.671 di alcool denaturato in esenzione in assenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 27, comma 3, lett. a).

Il ricorso fu accolto in primo grado e la decisione venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

L’Agenzia delle dogane ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza.

La Sacofin resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Motivi della decisione

La CTR ha motivato la sua decisione osservando: "l’alcol oggetto dell’avviso di pagamento, ancorchè contenente un quantitativo di denaturante lievemente inferiore a quello prescritto, risultava tuttavia inidoneo ad impieghi diversi da quelli esenti da imposta e dunque è da escludere che potesse essere impiegato per uso alimentare umano, il solo che può essere assoggettato ad accisa";

"la dicitura alcol non sufficientemente denaturato (denaturante speciale) deve essere esclusivamente intesa nel senso che l’alcol possa essere ancora utilizzato a fini alimentari umani e quindi soggetto ad accisa".

La mancanza della pagina n. 4 nella copia del ricorso notificata alla contribuente non ne ha menomato le possibilità di difesa, perchè non conteneva nessuna considerazione o riferimento essenziale che non fosse chiaramente ricostruibile con la lettura delle altre pagine del ricorso. In specie, la portata del primo motivo era resa chiara dal quesito di diritto, che ne sintetizzava il contenuto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., riportato nella pagina 5.

L’Agenzia spiega quattro motivi di ricorso, coi quali denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 27, comma 3, lett. a), del T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi approvato col D.Lgs. n. 504 del 1995 e del D.M. 9 luglio 1996, n. 524, art. 1, nonchè del 22 considerando e dell’art. 27, comma 1, lett. a), della Direttiva del Consiglio CEE n. 83/1992 e dell’art. 1 del Regolamento CEE n. 3199/93. Sostiene che la CTR non avrebbe argomentato "perchè l’asserita impossibilità di utilizzo dell’alcool per uso alimentare umano" escluderebbe la violazione dell’art. 27, comma 3, lett. a), del t.u. sulle accise, e perchè "la dicitura alcol non sufficientemente denaturato" dovrebbe "essere esclusivamente intesa nel senso che l’alcol possa essere ancora utilizzato a fini alimentari umani e quindi soggetto ad accisa".

Il denunciato vizio di motivazione non sussiste, ma è fondata la censura di violazione di legge formulata con il secondo motivo.

Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata è chiaramente comprensibile, ed è stato infatti ben compreso dall’Agenzia delle dogane, che ne ha fatto oggetto della censura di violazione di legge:

la CTR ha ritenuto che il presupposto impositivo dell’accisa che colpisce l’alcool non denaturato è esclusivamente la sua utilizzabilità a fini alimentari umani.

E’ fondato peraltro il rilievo che l’intenzione di colpire l’uso alimentare umano dell’alcool etilico può ben essere stata presente e determinante nella mente del legislatore, ma non si è tradotta in disposizioni normative che consentano di individuarla come indefettibile presupposto dell’imposizione.

L’art. 27 del T.U., infatti, sottopone ad accisa "la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcoolici intermedi e l’alcole etilico" senza riguardo alla loro destinazione, e pone condizioni di esenzione che, in quanto derogatorie, sono di stretta interpretazione.

Esse non prevedono, in specie, che sia esente da imposta l’alcool inidoneo al consumo alimentare umano.

Con la previsione normativa invocata dalla contribuente e della quale la CTR ha ritenuto di fare applicazione, il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 27, comma 3, lett. a), è stabilito che "l’alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall’accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita". E il D.M. n. 524 del 1996, art. 1, dispone che "L’alcole etilico destinato alla vendita, per essere utilizzato, in esenzione d’accisa, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. a del T.U. n. 504 … deve essere denaturato mediante l’aggiunta, ad ogni ettolitro anidro, di una miscela, denominata denaturante generale dell’alcole etilico", costituita dalle sostanze che specifica per composizione chimica e quantità.

Nella specie è pacifico che la miscela commercializzata dalla Sacofin non corrispondeva alla composizione chimica stabilita dalla legge cerne condizione della esenzione dalla accisa dell’alcool etilico: che non fosse tuttavia idonea all’uso alimentare umano non è normativamente rilevante.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, mentre va rigettato il primo, assorbito l’esame degli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

E’ giustificata, per la particolarità della fattispecie, la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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