Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2011) 21-11-2011, n. 42908

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la ordinanza (recte, decreto) in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava il decreto del Tribunale di Milano in data 29 settembre 2010 con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di F.C. di revoca (a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 7) della confisca dell’immobile intestato a M. G. sito in (OMISSIS), località (OMISSIS), disposta con provvedimento del 23 febbraio 1998 dalla Corte d’appello di Milano nell’ambito del procedimento di prevenzione in danno di O.G., marito della M.. Ricorre per cassazione il F. personalmente.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal F.. Il Collegio ritiene, invero, che debba essere ribadito il principio, già affermato da questa stessa Sezione in fattispecie analoghe, secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (sent. 17 settembre 2009, n. 46429, Pace ed altri; 20 gennaio 2011, n. 13798, Bonura). La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato (cui è assimilata, ai fini del discorso in esame, la posizione del soggetto assoggettato a misure di prevenzione: v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.), che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti c.d. personalissimi.

Non così per il terzo interessato, perchè questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, "ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore", come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 83 c.p.c..

Nella specie, il F. deve essere considerato a tutti gli effetti terzo interessato, in quanto agisce unicamente per contrastare la confisca disposta su un bene di cui si assume effettivo proprietario, restando per il resto estraneo al procedimento di prevenzione a carico dell’ O. (che coinvolse, sul piano patrimoniale, la moglie dello stesso). Il F., quindi, avrebbe dovuto conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l’inammissibilità del ricorso.

La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l’esame dei motivi proposti.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, in relazione al motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (trecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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