Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-05-2012, n. 8620

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza depositata il 4 luglio 2005, la Commissione tributaria regionale di Napoli, respingendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale, ha annullato l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla base di un verbale ispettivo della Guardia di finanza, aveva negato il carattere mutualistico dell’attività commerciale svolta dalla Coop. Agricola Flora Pompei s.r.l. ed aveva conseguentemente dichiarato non spettanti le agevolazioni in materia di IVA (riduzione dal 19 al 4 per cento) di cui la contribuente si era avvalsa. La pronunzia era basata sul a confutazione di quanto rappresentato dalla Guardia di finanza, basata a sua volta, tale confutazione, sulle verifiche ispettive operate dal Ministero del lavoro.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso denunziando, con due motivi, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e carenza e/o contraddittorietà della motivazione, nonchè la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la pronunzia della commissione regionale non aveva prestato alcuna considerazione alle deduzioni di fatto e di diritto esposte dall’Amministrazione finanziaria ed ai rilievi riferiti nel verbale di contestazione e non aveva neppure tenuto conto con precisione delle risultanze dell’accertamento operato dal Ministero del lavoro.

La cooperativa ha resistito all’impugnazione depositando controricorso.

2. Da quanto riferito – senza sostanziali differenziazioni – nel ricorso e nel controricorso, risulta che il verbale ispettivo della Guardia di finanza aveva accertato "la mancanza dei requisiti per un certo numero di soci, la omessa documentazione sul movimento giornaliero della merce, lo sbilancio tra forniture dei soci e vendite dei prodotti in particolari mesi dell’anno" (così la sentenza impugnata); i verificatori – secondo la versione che del verbale ispettivo è esposta nel controricorso – avrebbero anche rappresentato che una parte dei beni venivano venduti nel piazzale antistante il locale coperto di proprietà della cooperativa. Oltre a queste circostanze il verbale – secondo la versione che ne da il ricorso, senza peraltro contestazioni di fatto da parte del controricorrente – avrebbe anche accertato che presso il punto vendita vedevano non solo i soci ma anche altri commercianti o comunque non soci; gli acquirenti versavano il prezzo a costoro ma richiedevano e ricevevano la fattura – con apposizione dell’IVA e descrizione della merce compravenduta – negli uffici della, cooperativa senza la presenza del venditore e senza la consegna a quest’ultimo di copia della fattura stessa; non esisteva documentazione giornaliera dei conferimenti e delle corrispondenti vendite e i conferimenti dei soci (fatturati all’atto del versamento ad essi del prezzo del venduto) non coincidevano con le vendite fatturate (con descrizione analitica delle discrasie riscontrate al riguardo).

3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Come risulta dal timbro cronologico apposto in capo al modulo recante la relata della notifica operata mediante il servizio postale, l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 4 ottobre 2006, che era – come afferma lo stesso controricorrente, l’ultimo giorno utile.

4. La denunzia di carenza di motivazione è fondata.

La sentenza impugnata non ha in alcun modo dato conto degli accertamenti di fatto compiuti, limitandosi a riferirsi genericamente alle pretese conferme dello scopo mutualistico provenienti dalle "autorità preposte" e alle denunzie circa la presenza di venditori abusivi nel piazzale antistante il capannone di pertinenza della cooperativa, senza in alcun modo dar conto degli specifici fatti concretamente accertati. La pronunzia, quindi non è idonea a smentire i dati specifici riferiti nel verbale ispettivo della Guardia di finanza e posti dall’Amministrazione finanziaria a fondamento della rettifica.

Quanto al fatto rappresentato in detto verbale, non ha ovviamente alcun rilievo, in sè, che nel piazzale antistante il capannone di pertinenza della Cooperativa operassero – abusivamente o meno – anche fiorai non soci. Il dato determinante è che, a dire della Guardia di finanza, le vendite di costoro, da essi fatte personalmente e con prezzo dagli stessi personalmente incassato – erano invece fatturate dalla Cooperativa, con illegittima applicazione, quindi, dell’aliquota IVA agevolata. Da qui la verificata discrasia tra vendite e conferimenti da parte dei soci. In sostanza, secondo il verbale della Guardia di finanza, la Cooperativa, oltre all’attività di commercializzazione dei prodotti dei soci, si sarebbe prestata anche a svolgere una sorta di attività di interposizione tributaria facendo apparire come effettuate dalla cooperativa anche vendite di terzi non soci, con conseguente illegittima fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative.

Sulla suddetta circostanza di fatto la sentenza impugnata nulla dice e tale omissione inficia per difetto di motivazione la l’annullamento della rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria e la conferma delle agevolazioni.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso e di conseguenza cassa la sentenza impugnata rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Napoli, che provvedere anche in ordine alle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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