T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 3348

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto l’istante ha impugnato l’atto in epigrafe specificato sostenendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza 31.1.2011 n.267 questo T.A.R. Sezione IV ha accolto la formulata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 5.12.2011, il patrono della parte ricorrente ha fatto presente che nelle more processuali la resistente Amministrazione ha rilasciato alla ricorrente un permesso di soggiorno, il che ha fatto venir meno la materia del contendere relativamente al presente giudizio.

Ritiene il Collegio che di ciò va dato formalmente atto e che le spese processuali possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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