T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 3347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna il piano regolatore del Comune di Bergamo in quanto l’area di sua proprietà con la variante in oggetto è stata classificata come zona destinata a verde V2 sopprimendo così la volumetria realizzabile consentita dal precedente piano urbanistico.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Dopo diversi rinvii richiesti dalla ricorrente (23/3/2010; 8/6/2010) risulta agli atti che il Comune di Bergamo ha approvato il nuovo PGT, (avviso pubblicato sul BURL del 21/7/2010).

La ricorrente dichiara di avere ancora un interesse risarcitorio e chiede che la causa vada in decisione.

Il Comune ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 8/11/2011 la causa viene trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La ricorrente afferma di mantenere un interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto ai fini di un eventuale e futuro giudizio risarcitorio.

In merito però la giurisprudenza ha chiarito che anche in tali casi non viene meno il principio generale – riconducibile all’art. 100 Cod. proc. civ. – della necessaria sussistenza, per l’ammissibilità dell’azione, di un interesse concreto ed attuale, mai identificabile con il mero ripristino della legalità violata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 aprile 2011, n. 2102; Cons. Stato, VI, 12 novembre 2008, n. 5661;V, 6 giugno 2007, n. 6252 e 20 maggio 2008, n. 2364).

A tal fine la ricorrente deve quindi dare la prova della connessione tra il suo interesse relitto alla decisione del ricorso ed i singoli motivi dedotti in giudizio, al fine di dimostrare che l’interesse alla decisione del ricorso nonostante la palese improcedibilità dell’azione di annullamento, ha carattere concreto ed attuale.

Ciò a maggior ragione in una materia quale la pianificazione urbanistica, ove l’azione risarcitoria si scontra con l’ampia discrezionalità dell’amministrazione (Cons. Stato, V, 06/20/2009 n. 6038).

A ciò si aggiunge che la scelta della parte ricorrente di rinviare l’udienza fino al sopravvenire di un nuovo atto di pianificazione che ha reso improcedibile l’azione di annullamento esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, in quanto ai sensi dell’art. 30 c. 3 del Codice del processo amministrativo il ricorrente non è tenuto solo ad esperire gli strumenti di tutela previsti ma anche a coltivarli.

La scelta di attendere l’improcedibilità dell’azione di annullamento si è risolta quindi in un surrettizio tentativo di aggirare la previsione della norma citata, tentativo che dev’essere impedito sin dal giudizio di annullamento per evidenti motivi di economia processuale, ed onera il ricorrente della prova in questo giudizio dell’esistenza di concrete possibilità di accoglimento della domanda risarcitoria.

Non avendo la parte ricorrente dedotto alcunché in merito al carattere concreto ed attuale dell’utilità che dalla decisione del ricorso possa derivargli al fine della presentazione di una successiva azione risarcitoria, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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