Cass. civ. VI – 1, Sent., 31-05-2012, n. 8791

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento di quattro ricorsi riuniti per equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposti dagli attuali ricorrenti per cassazione indicati in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 1.650,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di riparazione del danno morale per il ritardo di un processo amministrativo protrattosi per 8 anni e 6 mesi davanti al TAR del Lazio, liquidando Euro 300,00 per ciascuno anno di durata eccedente quella ragionevole, stimata in 3 anni.

I soccombenti hanno impugnato il predetto decreto con quattro, identici ricorsi per cassazione, contenenti due motivi di censura.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è difeso.

Motivi della decisione

1. – I quattro ricorsi, aventi ad oggetto il medesimo provvedimento, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Con i due motivi di ricorso si censura, sotto i profili rispettivamente della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione, la liquidazione del danno morale in ragione di Euro 300,00 annui.

3. – La complessiva censura è fondata, essendosi il giudice di merito ingiustificatamente discostato, nel liquidare la predetta somma, dagli standard seguiti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il decreto impugnato va dunque cassato.

La causa può tuttavia essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Posto che, secondo gli standard consolidati della Corte europea dei diritti dell’uomo, la durata del processo amministrativo presupposto, pari a 8 anni e 6 mesi, ha certamente superato i limiti della ragionevolezza, può liquidarsi, a titolo di equa riparazione, sempre in base agli standard della medesima Corte, la somma di Euro 4.750,00, oltre agli interessi dalla domanda.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di Euro 4.750,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè delle spese dell’intero giudizio in favore dei ricorrenti in solido, liquidate in Euro 1.560,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, e in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.100,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed acecssori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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