Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-11-2011) 21-11-2011, n. 42905

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata il 17 giugno 2011, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta d’estradizione del cittadino albanese B.B., avanzata dal Ministro della giustizia della Repubblica di Albania per l’esecuzione (ordine n. 69 del 10 novembre 2007) della pena di 12 anni di reclusione, inflitta con sentenza n. 364 del 29.12.2004 del Tribunale del distretto giudiziario di S. per i reati di tentato omicidio premeditato e di detenzione illecita di armi da fuoco, decisione confermata dalla Corte Suprema con sentenza n. 626 del 10 ottobre 2007. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’estradando, che deduce:

a) violazione dell’art. 707 c.p.p. e del principio del ne bis in idem, per l’esistenza di precedente sentenza della stessa Corte d’appello che aveva respinto una precedente richiesta d’estradizione per i medesimi fatti;

b) omesso esame della prescrizione, secondo l’ordinamento albanese, dei reati addebitati al B..

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono infondati e l’impugnazione va rigettata.

2. Per quanto riguarda il primo motivo, effettivamente una prima richiesta d’estradizione processuale del B., fondata su un provvedimento cautelare personale, fu respinta con sentenza della Corte d’appello del 24 giugno 2003, in quanto l’autorità albanese non aveva trasmesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

La Corte d’appello ha correttamente ritenuto non preclusa la nuova richiesta di estradizione dal precedente rigetto dell’estradizione processuale determinata dalla mancata allegazione agli atti del titolo di restrizione della libertà personale.

Tale decisione si conforma alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la pronuncia di una successiva sentenza favorevole all’estradizione non è preclusa a seguito di un’ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti a norma dell’art. 707 cod. proc. pen., quando la precedente decisione sia stata fondata su questioni procedurali (Cass. Sez. 6, n. 8812/2011, Balliu; Sez. 6, Sentenza n. 40167/2006, Jazukevicius).

3. A sostegno della sua seconda censura, il ricorrente invoca la disposizione dell’art. 10 della Convenzione Europea d’estradizione (firmata a Parigi il 13.12.1957, ratificata dalla Romania e dall’Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300), secondo cui l’estradizione non va accordata "se, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, l’azione penale o la pena siano prescritte".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, l’indicata disposizione è applicabile alle estradizioni per ragioni di esecuzione penale unicamente per la parte che si riferisce alla prescrizione della pena da espiare e non per quella concernente la prescrizione del reato per cui la pena è stata inflitta.

La prescrizione del reato, rileva soltanto per l’estradizione processuale, relativa cioè all’esercizio dell’azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con una sentenza definitiva (Cass. Sez. 6, n. 45051/2010, Mandachi).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha avanzato alcun rilievo in ordine all’eventuale prescrizione della pena, limitando le sue deduzioni alla prescrizione dei reati, che vanno perciò rigettate in base alle considerazioni sopra svolte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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