T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 3100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Secondo quanto asserito con il ricorso in epigrafe, notificato il 22/3/1997, la deducente avrebbe svolto (per il periodo dicembre 1990dicembre 1991, e con rapporto di collaborazione coordinata e continuata dall’1/9/1995 al 31/12/1994) le mansioni di coordinatrice del progetto n.939/1989 gestito dalla Cooperativa L’Approdo di Capo D’Orlando.

In data 11/4/1996 essa presentava domanda all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina domanda al fine di essere utilizzata in lavori socialmente utili, dichiarando, sotto la propria responsabilità di aver partecipato in qualità di coordinatrice alla realizzazione del progetto di utilità collettiva n.0938/1989 gestito dall’Ente attuante per un periodo non inferiore a 180, giorni.

Però con il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe (nota prot.n. 3567 del 7/3/1997), l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, sezione circoscrizionale di Capo D’Orlando, comunicava all’interessata che, a seguito degli accertamenti svolti dall’Ispettorato del Lavoro di Messina, essa signora B.B. non risultava in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai progetti di cui alla legge n. 24/1996 e, pertanto, la si escludeva dalla graduatoria di utilizzo dei lavori socialmente utili.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente proponeva un unico motivo di gravame con il quale formulava le censure di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il provvedimento non indicherebbe quali tra i requisiti richiesti dal bando non sarebbero in possesso della odierna deducente e, quindi, detta omissione inficerebbe il provvedimento impugnato del censurato vizio di legittimità.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio per avversare il ricorso, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza ed ha allegato alla memoria di costituzione (depositata in data 5/5/1997) un nota dell’Ispettorato del Lavoro di Messina inviata, in data 10/12/1996 all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Sezione di Capo D’Orlando, nella quale l’Ufficio mittente informava la Circoscrizione ricevente che in base ad accertamenti ispettivi effettuati non era emersa alcuna prova comprovante lo svolgimento dell’attività di collaborazione effettuata dalla ricorrente con la Cooperativa L’Approdo.

Con ordinanza n.1271/1997 questo TAR accoglieva, sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

In ottemperanza a detta decisione cautelare la ricorrente veniva riammessa in graduatoria ed avviata a svolgere attività lavorativa i progetti gestiti dal Comune di Capo D’Orlando.

Alla pubblica udienza del 9/11/2011 il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

La censura formulata dalla ricorrente è meritevole di positiva valutazione.

Invero, la motivazione posta a supporto del provvedimento impugnato è assolutamente inidonea a realizzare la sua funzione atteso che da essa non è dato individuare quali siano i requisiti previsti dalla normativa per essere inseriti nella graduatoria per l’ammissione nei progetti socialmente utili di cui la ricorrente sarebbe sprovvista.

Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, la motivazione è finalizzata a consentire al destinatario dell’atto amministrativo di ricostruire esattamente l’iter logicogiuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata a adottarlo, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni.

E’ necessario che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese "… non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche…" (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 04 aprile 2006 n. 1750).

Va rilevato altresì che, anche dopo l’introduzione dell’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, una motivazione incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo, ma l’integrazione della motivazione deve pur sempre avvenire da parte della p.a. competente, mediante gli atti del procedimento medesimo o mediante un successivo provvedimento di convalida, nel mentre gli argomenti difensivi dedotti nel processo avverso il provvedimento, proprio in quanto non inseriti in un procedimento amministrativo, non sono idonei ad integrare in via postuma la motivazione in quanto detta motivazione si risolve in una inammissibile integrazione "postuma" della motivazione provvedimentale, non solo perché proveniente da mere argomentazioni difensive (Consiglio di Stato sez VI, 19 agosto 2009, n. 4993) anziché da atto dell’amministrazione competente – trattandosi in sostanza dell’esercizio di nuovo potere autoritativo – ma anche perché motivo del tutto nuovo rispetto alla determinazione assunta dell’Ufficio del Lavoro dell’ esclusione impugnata con il ricorso in epigrafe, non costituendo sviluppo delle ragioni escludenti "già intuibili in base alla parte dispositiva", e fuoriuscendo quindi dal concetto di integrazione, in luogo di una "novazione della motivazione" dell’atto impugnato, come tale inammissibile perché lesiva del fondamentale diritto di difesa (in termini Consiglio di Stato sez VI, 3 marzo 2010, n. 1241, sez V 9 ottobre 2007 n. 5271).

Tali conclusioni poi non cambiano nemmeno volendo seguire la tesi de iure condito circa la trasformazione dell’oggetto del processo amministrativo da giudizio impugnatorio a giudizio sul rapporto (in termini Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007 n. 12), poiché anche a seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., il sistema processuale amministrativo – a differenza di quanto inizialmente contenuto nella bozza elaborata dalla Commissione mista di cui all’art. 44 c. 4 legge delega 69/09 – ribadisce la centralità dell’azione demolitoria di provvedimenti illegittimi tra le azioni proponibili, e in cui i richiamati principi di "parità delle parti e giusto processo" (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il "diritto europeo" (art. 1 c.p.a.) convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa (vedi art. 41 della Carta di Nizza, richiamata dall’art. 6 del Trattato UE, nel testo modificato dal Trattato di Lisbona ratificato con l. 130/08 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009).

Sul punto giova evidenziare come la stessa Consulta, in recentissimo arresto, abbia affermato la rilevanza costituzionale dell’obbligo di motivazione oltre che "quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità" come "preordinato alla tutela del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 e 113 Cost." (Corte Costituzionale sent. 5 novembre 2010, n. 310).

La motivazione del provvedimento può quindi essere integrata nello stretto limite sopra descritto, dando possibilità alla difesa del ricorrente di contestare il nuovo esercizio del potere mediante rituale impugnazione, con motivi aggiunti, dei provvedimenti sopravvenuti.

Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, nel caso di specie, la nota allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato non può avere valenza di provvedimento integrativo della motivazione carente con efficacia sanante del vizio denunciato con il ricorso in epigrafe.

L’accoglimento della censura comporta l’accoglimento del gravame con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Avuto riguardo al fatto che l’annullamento del provvedimento impugnato si fonda, unicamente, sul vizio di difetto di motivazione di cui inficiato il provvedimento, sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti spese ed onorari di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nella parte di interesse il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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