Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-12-2011, n. 6814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 17.9.2004 la Regione LazioDipartimento Economico ed OccupazionaleDirezione Generale Agricoltura disponeva in favore della ditta F. F. la concessione di un contributo di euro 100.000,00 pari al 40% dell’investimento complessivo ammesso di euro 250.000,00 per la ristrutturazione di fabbricati rurali destinati ad attività agroturistica. A tale provvedimento seguiva, in data 10.11.2004, la corresponsione di una anticipazione di euro 50.000,00.

Senonchè con provvedimento in data 2.1.2009 la Regione dichiarava la decadenza dal contributo e la revoca dell’atto di concessione del 17.9.2004 in considerazione "delle irregolarità riscontrate a carico della ditta".

L’anzidetto provvedimento veniva impugnato mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, che veniva accolto sulla base del parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n.204/2011, recepito con d.p.r. 21 marzo 2011.

Con l’odierno ricorso, esperito ai sensi degli artt. 112115 c.p.a. il sig. F. chiede l’ottemperanza della decisione resa sul ricorso straordinario, unitamente al risarcimento del danno, e segnatamente:

a)la restituzione della somma di euro 55.588,49 (con gli interessi e il maggior danno) corrispondente a quella che il F. ha dovuto versare alla compagnia di assicurazione che aveva rilasciato la polizza fideiussoria (sulla anticipazione di 50.000,00 euro), stante la avvenuta escussione di detta polizza da parte della A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);

b)la corresponsione dell’ulteriore somma di euro 46.140,60 (anch’essa con interessi e il maggior danno), corrispondente alla residua somma dovuta in forza del contributo concesso;

c)il risarcimento del danno conseguente alla illegittima revoca del contributo, ed in particolare:

il maggior costo della polizza fideiussoria che il F. ha dovuto sopportare per il mantenimento della stessa in conseguenza del provvedimento di revoca del contributo;

il danno da mancato avviamento della impresa di agroturismo cagionata dalla mancata disponibilità della somma oggetto di contributo;

il danno da perdita del finanziamento regionale sulla misura 3.1.2. del P.I.T. – Comune di Poggio Bustone per il quale il F. aveva presentato domanda (ritenuta irricevibile a causa del contenzioso in atto con la Regione).

Si è costituita in giudizio la Regione la quale ha controdedotto:

che la restituzione della somma di euro 55.592,59 versata dal F. alla compagnia di assicurazione compete alla A.G.E.A., soggetto beneficiario della polizza (la quale è stata sollecitata dalla stessa Regione a comunicare i tempi e le modalità della restituzione);

che con atto in data 24.8.2011 è stata disposta la liquidazione in favore del ricorrente della somma di euro 46.140,60 (corrispondente alla seconda tranche del contributo);

che gli interessi sulle predette somme sono in corso di liquidazione;

che il maggior costo della polizza fideiussoria è incluso nella somma di euro 55.592,59 che deve essere restituita da A.G.E.A.;

che non compete il risarcimento del danno richiesto dal ricorrente, né per il mancato avviamento della impresa di agriturismo, né per la asserita perdita di altro finanziamento regionale.

La A.G.E.A., cui il ricorso in ottemperanza è stato notificato, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è fondato nei limiti di seguito indicati.

Va preliminarmente osservato che per effetto del giudicato formatosi sulla decisione del ricorso straordinario proposto dall’odierno ricorrente, con la quale è stata confermata la legittimità della concessione del contributo regionale, il ricorrente ha diritto alla corresponsione sia di quanto ha dovuto restituire in relazione alla anticipazione ricevuta, sia della quota residua di contributo che non aveva percepito.

Ciò posto, deve darsi atto che in ordine alla debenza delle somme spettanti al ricorrente, sia a titolo di capitale, che di interessi, in relazione al concesso contributo, non v’è contestazione tra le parti. Peraltro, non essendosi ancora perfezionata la materiale corresponsione di quanto dovuto, la Regione da un lato e l’A.G.E.A. dall’altro, ciascuna per la parte di propria competenza, dovranno provvedervi entro il termine assegnato in dispositivo.

Con riferimento alle domande risarcitorie azionate dal ricorrente, non merita adesione la richiesta di risarcimento del danno che sarebbe derivato al ricorrente per la perdita di altro finanziamento regionale (determinata dal contenzioso in atto con la Regione). E ciò per la decisiva considerazione che il danno prospettato è del tutto ipotetico, non solo perché il relativo procedimento non risulta ancora definito né vi è stata erogazione di finanziamenti, ma anche per la ragione che non è comprovato che l’interessato vi avesse titolo.

Circa poi il danno che l’annullamento della concessione del contributo avrebbe cagionato alla impresa di agroturismo, non può aderirsi alla richiesta di danno per mancato avviamento della impresa, dal momento che la completa erogazione del contributo, anche in assenza di contenzioso, sarebbe avvenuta successivamente alla realizzazione dell’intervento e della sua rendicontazione, e non v’è dunque nesso di causalità tra la indisponibilità del contributo e mancato avviamento dell’impresa.

Deve essere invece condivisa la prospettazione del ricorrente (delineata nella memoria difensiva), secondo cui la mancata disponibilità della somma dovuta a titolo di contributo ha determinato una mancanza di liquidità che ha inciso sulla operatività dell’impresa (completamento dell’arredamento, assunzione di dipendenti, acquisto di materie prime, ecc…). In relazione a siffatta voce di danno, tenuto conto della misura del contributo concesso e dell’arco di tempo nel quale esso è risultato indisponibile in conseguenza dell’illegittimo operato della Regione, deve riconoscersi in via equitativa a titolo di risarcimento -a carico della Regione- la somma di euro 20.000,00 (ventimila).

Nei limiti sopraesposti il ricorso in esame deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso in ottemperanza in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina alla Regione Lazio ed alla A.G.E.A. (Azienda per le Erogazioni in Agricoltura) di adottare gli atti adempitivi del giudicato per cui è causa mediante erogazione o restituzione delle somme specificate nella stessa motivazione, e ciò nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente decisione.

Condanna la Regione al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura forfettaria di euro 20.000,00, come in motivazione.

Compensa le spese del presente giudizio..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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