Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-12-2011, n. 6813

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il dr. F. F. e l’Istituto Oftalmico Pentrio, soggetti provvisoriamente accreditati per prestazioni ambulatoriali nelle branche di malattie cardiovascolari e di oculistica, impugnavano dinanzi al Tar Molise la delibera di Giunta Regionale della Regione Molise n. 855 del 4.8.2003, avente ad oggetto "trasferimento di attività ambulatoriale" nonché l’accordo contrattuale tra Regione e I.r.c.c.s., Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed, ad essa allegato.

2. Il Tar Molise respingeva il ricorso sul presupposto che l’ente a cui i provvedimenti impugnati attribuivano la possibilità di erogare nuove prestazioni specialistiche è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e cioè una struttura sanitaria di rilievo nazionale e di alta specializzazione, sia pure privata, ma a tutti gli effetti equiparabile alle Aziende sanitarie pubbliche, risultando quindi consequenziale che un siffatto centro di eccellenza del S.S.N. possa erogare prestazioni ambulatoriali di oculistica e cardiologia, per patologie che concorrano agli eventi predisponenti o scatenanti delle malattie neurologiche o che si accompagnano ad esse.

In ogni caso per il Tar, la delibera di Giunta Regionale n. 855 del 2003 poteva essere intesa anche quale atto di accreditamento. In tale evenienza, l’ampliamento di prestazioni ambulatoriali dell’I.R.C.C.S. sarebbe stata, comunque, rispondente agli atti programmatori regionali: infatti, il Piano Sanitario Regionale (D.C.R. 30.12.1996 n. 505) espressamente prevede che l’istituto Neuromed sia polo neurologico interregionale in tutti gli aspetti clinici, diagnostici, medici, chirurgici e riabilitativi.

2. Nell’atto di appello il dottor F. e l’istituto Oftalmico Pentrio, dopo avere sottolineato che il ricorso in primo grado deve considerarsi tempestivo, deducono che gli accordi impugnati producono gli stessi effetti di provvedimenti già annullati dal Tar Molise con la sentenza n.952/2002, con la quale si era già accertata la illegittimità di un ampliamento delle prestazioni dell’Istituto in quanto disposto da organo incompetente, con l’effetto di favorire, ancora una volta, un indebito ampliamento delle prestazioni ambulatoriali oltre i limiti della branca di accreditamento, con un comportamento sviato delle amministrazioni che così operando, avrebbero del tutto omesso, tra l’altro, la necessaria attività istruttoria preordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti per accordare l’accreditamento.

Si sono costituiti la ASREM, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, e l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed (IRCCS), chiedendo una pronunzia di irricevibilità, inammissibilità e, nel merito, di infondatezza dell’appello con la conferma della sentenza del primo giudice.

All’udienza del 18 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. La Sezione ritiene infondata la eccezione di tardività sollevata dagli appellati che hanno eccepito che la notifica del ricorso di primo grado è avvenuta sei mesi dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale. Ed invero, come rilevato dagli appellanti, nel bollettino ufficiale della Regione Molise la deliberazione n.855 del 4.8.2003 era annunziata solo per il suo oggetto così epigrafato "Trasferimento di attività ambulatoriale" mentre il suo contenuto non veniva riportato.

Ora se è vero che l’atto impugnato non richiedeva una comunicazione individuale nei confronti degli attuali appellanti, non sembra dubbio, del pari, che la intitolazione della delibera sul bollettino, concernente l’ambito logistico della attività dell’Istituto, non consentiva agli stessi e in genere ai terzi, di comprendere il reale contenuto della delibera di ampliamento della convenzione ed era inidonea a raggiungere lo scopo per il quale si disponeva la pubblicazione dell’oggetto della delibera cioè quello di porre la notizia di tale ampliamento di pubblico dominio.

3. Fondata è invece la eccezione sollevata dagli appellati di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Come infatti rilevato, all’accreditamento provvisorio e all’accordo contrattuale per le prestazioni ambulatoriali di cui tra alla delibera impugnata, è seguito l’accreditamento istituzionale, disposto con Decreto Commissariale n.22 del 30.6.2011, intitolato "Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28.7.2009. Punto 9). Conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori. IRCCS Neuromed di Pozzilli. Accreditamento istituzionale. Provvedimenti", allegato agli atti di causa, che ha previsto, per l’IRCCS Neuromed, tra gli altri, l’accreditamento definitivo dei reparti di assistenza specialistica ambulatoriale sia di "Oculistica" che di "Cardiologia" (pag. 13); tale atto non risulta impugnato dagli attuali appellanti.

Una volta acquisito l’accreditamento istituzionale definitivo, di cui all’art. 8, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, poi integrato dal d.lg. 19 giugno 1999 n. 229, e conferita alla pregressa convenzione, valenza costitutiva e di fonte regolativa del rapporto definitivo di accreditamento (Cons. Stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1434), era onere degli appellanti impugnare anche tale atto, che peraltro risultava adeguatamente pubblicizzato con "Avviso pubblico per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie private" di cui alla DGR n.219 del 10.3.2009.

Ed invero l”interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione e se ciò non avviene in ragione di mutamenti nella situazione di fatto o di diritto rispetto al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo, e la situazione lesiva si consolida, pendente il ricorso, a seguito della adozione di un ulteriore atto da parte della amministrazione, che supera o assorbe quello impugnato in primo grado, si determina la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere e la conseguente inutilità della pronunzia che comporta la dichiarazione di improcedibilità, non soltanto dell’appello, ma altresì dell’originario ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7000).

4. Ne consegue quindi la declaratoria d’improcedibilità dell’appello e del ricorso in primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse.

5. Si ravvisano tuttavia motivi per dichiarare le spese del grado interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n.8289/2005) lo dichiara improcedibile.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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