Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-12-2011, n. 6812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 92 del 2009 il Sindaco del Comune di Corato, facendo seguito ad esposti di un comitato cittadino ed alla relazione tecnica dell’Arpa dai cui rilievi era emerso il superamento dei limiti di legge delle emissioni da parte di alcune emittenti radiotelevisive, ha ordinato la riduzione della potenza del loro segnale e irrogato sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse.

2. Avverso tale atto hanno presentato due distinti ricorsi le emittenti T., R., V., R. K. K., P. e le emittenti S. e T., deducendone l’illegittimità a motivo degli errori che l’Arpa avrebbe commesso nel corso delle sue rilevazioni, avuto particolare riguardo: alle strumentazioni adoperate per effettuare le misurazioni; ai luoghi, disabitati, in cui le misurazioni sarebbero state effettuate; alla presenza di corpi reflettenti, quali ringhiere e cancelli in prossimità degli strumenti di rilevazione, idonei ad influenzare l’attendibilità degli esiti.

3. Il Tar per la Puglia, con due sentenze distinte ma pressoché coincidenti (nn. 3896 e 3897 del 2010), dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi quanto all’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 22 bis l. 689/1981, li ha accolti per la restante parte annullando l’ordinanza sindacale.

4. Avverso le sentenze ha proposto appello l’Arpa, assumendo l’ingiustizia e l’erroneità di dette pronunce di cui ha chiesto la riforma.

4.1. Si sono costituite le emittenti eccependo l’inammissibilità degli appelli e, nel merito, la loro infondatezza.

4.2. All’esito dell’udienza pubblica del 10 giugno 2011, riuniti i ricorsi per ragioni di connessione, con l’ordinanza n. 4009/2011 è stata disposta una verificazione, incaricando il Responsabile del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di accertare: 1) la data di calibratura della strumentazione impiegata; 2) lo stato dei luoghi in cui le misurazioni sono state effettuate; 3) l’eventuale presenza in prossimità delle apparecchiature utilizzate di corpi reflettenti, idonei ad influenzare l’attendibilità degli esiti delle misurazioni.

4.3. Dopo il deposito della Relazione e delle memorie di parte, alla nuova udienza pubblica del 2.12.2011 i ricorsi riuniti sono passati in decisione.

5. Reputa il Collegio che, alla luce degli esiti dell’istruttoria, quali emergono con chiarezza dall’ampia e motivata relazione depositata dal Verificatore, il giudizio di inattendibilità formulato dal Giudice di primo grado, nei confronti delle rilevazioni dell’Arpa, risulti in massima parte confermato.

5.1. Nella relazione trova, infatti, conferma il principale elemento posto a fondamento delle sentenze del Tar di accoglimento dei ricorsi proposti dalle emittenti radiotelevisive, ovvero il fatto che il termine, prudenziale, di taratura per le strumentazioni fosse da intendersi come già scaduto alla data delle misurazioni, avvenute nei mesi di marzo ed aprile del 2009 (v. Relazione a pp. 5 e 17). Ciò sul presupposto che, nel caso di specie, l’intervallo di calibrazione raccomandato dalla ditta costruttrice fosse pari ad un solo anno a decorrere dal 28.11.2007, non avendo l’Arpa indicato l’utilizzo di sorgenti esterni, se non solamente dopo il deposito della relazione, sulla base di affermazioni che, data la sequenza temporale e la tardività dell’allegazione di parte, il Collegio non considera credibili.

5.2. Non è persuasiva neppure l’obiezione secondo cui il Tar avrebbe motivato sulla strumentazione a banda larga mentre invece il verificatore avrebbe fatto riferimento a quella a banda stretta, sul rilievo che la censura proposta dai ricorrenti in primo grado verteva e verte, più in generale, sulla data di calibratura di tutta la strumentazione impiegata.

5.3. Ciò posto, l’attendibilità dell’accertamento tecnico effettuato dall’Arpa, decisivo ai fini dell’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata, risulta minata anche sotto un secondo profilo, che concerne le caratteristiche e lo stato dei luoghi scelti per la rilevazione delle emissioni, avendo le emittenti dedotto, in primo grado ed in appello (con tempestiva memoria di costituzione ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a.), la natura disabitata della zona. Approfondendo anche tale aspetto, il Verificatore è infatti giunto alla conclusione che "i luoghi oggetto di misura non risultano disabitati ma la zona non può certo essere considerata densamente popolata", precisando come in due casi su tre siano stati selezionati un vialetto di ingresso per le auto e il patio di una villetta ancora in costruzione. Il che fa dubitare che sia stata davvero rispettata la prescrizione contenuta nell’art. 3, co. 2, del DPCM 8.7.2003, secondo cui le misurazioni devono essere effettuate in luoghi dove vi sia la presenza stabile di persone per almeno quattro ore al giorno.

5.4. Nell’insieme quindi, sulla base degli esiti della verificazione, che il Collegio valuta come persuasivi ed immuni da vizi logici, risulta confermata la valutazione di non piena attendibilità del giudizio tecnico reso dall’Arpa, poiché fondato su operazioni di misurazione dimostratesi non corrette sotto diversi profili (v. già la fondamentale pronuncia Cons. St., IV, n. 601/1999); il tutto a riprova di un’istruttoria procedimentale incompleta e imperfetta, cui l’amministrazione potrà ovviare ripetendo le misurazioni con strumentazioni di cui sia certa la validità ed in luoghi che siano stabilmente abitati.

6. In conclusione, entrambi gli appelli principali sono infondati e vanno respinti, conseguendone la conferma delle sentenze con essi impugnate. Il che determina, inoltre, l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto nel solo ricorso n. 505/2011 subordinatamente all’accoglimento dell’appello principale.

7. Le spese di causa sono poste a carico dell’ Arpa, secondo il principio generale della soccombenza, al pari del compenso spettante al verificatore, negli importi liquidati con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe, così provvede:

respinge gli appelli principali dell’Arpa;

dichiara improcedibile l’appello incidentale di S.. s.r.l. e T. s.r.l.;

condanna l’Arpa a rifondere le spese di lite alle parti appellate che liquida nell’importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila), oltre al 12,5% per spese forfettariamente calcolate, all’IVA e al CPA come per legge;

pone il compenso del verificatore definitivamente a carico dell’Arpa, nella misura richiesta di euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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