Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 21-11-2011, n. 42896 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.A. ricorre personalmente avverso la sentenza 23 novembre 2011 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza 4 febbraio 2010 del G.I.P. del Tribunale di Napoli, di condanna per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti, deducendo vizi e violazioni – nella motivazione nella decisione impugnata – nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge con riferimento all’art. 178 cod. proc. pen., art. 420 ter cod. proc. pen., commi 1 e 5, considerato che, a seguito di rinvio dell’udienza del 4 novembre 2010, dovuto a legittimo impedimento del difensore, la data della successiva udienza, (immediatamente) fissata per il giorno 23 novembre 2010 non è stata comunicata nè all’imputato (che risulta a verbale come persona detenuta ed assente) nè al difensore.

Il motivo, nei termini illustrati anche dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza, è fondato.

Dalla non agevole lettura del verbale di udienza, atteso l’utilizzo di una grafia in taluni punti assolutamente incomprensibile, risulta comunque che nell’udienza del 4 novembre 2010:

a) l’avv.ssa Chiara Turneri difensore di fiducia, non era presente in quanto impedita ed autrice della richiesta ritenuta fondata di rinvio del dibattimento;

b) l’imputato, "detenuto ed assente", risultava assistito dall’avv. Nespoli, professionista, già difensore di fiducia, ma la cui nomina era stata revocata dall’interessato e per il quale "non consta dagli atti leggibili" una formale nomina ex art. 97 cod. proc. pen., comma 4.

Il rinvio del dibattimento alla data del 23 novembre 2010 doveva quindi essere comunicato all’avv.ssa Turneri ed allo stesso imputato assente e non dichiarato contumace.

E’ ben vero che il difensore, che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo; ed è altrettanto vero che l’imputato, dichiarato contumace, non ha diritto ad ulteriori avvisi perchè, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente (cfr. in termini: Sez. U, 8285/2006 Rv.

232906).

Tuttavia nella vicenda: non consta una rinuncia a comparire dell’imputato detenuto, che risulta indicato come "assente"; non vi è stata dichiarazione di contumacia dell’imputato stesso, nè formale nomina di un difensore ex art. 97 cod. proc. pen., comma 4, non potendosi nella specie considerarsi legittimato il precedente difensore (che era stato revocato), occasionalmente presente in aula.

Da ciò la necessità dell’avviso al difensore avv.ssa Furneri, tale nominata il 30 ottobre 2010, e la cui omissione ha determinato la nullità del giudizio e della impugnata sentenza, per invalidità riconducibile al disposto dell’art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), con conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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