Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 21-11-2011, n. 42894 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.S. e T.R. ricorrono avverso la sentenza 4 novembre 2010 della Corte di appello di Torino (che, in parziale riforma della sentenza 13 maggio 2010 del G.U.P. del Tribunale di Ivrea, ha ridotto la pena: per il primo, ad anni 4 di reclusione ed Euro 600 di multa e, per il secondo, ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro. 4.000 di multa per reati in tema di stupefacenti ed altro), deducendo vizi e violazioni -nella motivazione nella decisione impugnata- nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) le accuse.

G. è accusato al capo A): del delitto di cui all’art. 81 cpv c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 – 1 bis, lett. a) poichè, in assenza dell’autorizzazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva dosi di sostanze stupefacenti (cocaina e di eroina) acquistate a Torino a E.H.H., M.C., C.L., L.T.N. e ad altre persone; in (OMISSIS), in altre località dell’eporediese e a (OMISSIS) all’inizio di agosto 2009; al capo B):

del delitto di cui all’art. 81 cpv, art. 629, art. 61 c.p., n. 10, poichè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciando reiteratamente don V.A. di divulgare delle foto, per lui compromettenti, se non gli avesse consegnato somme di denaro, costringeva lo stesso V. a consegnargli in almeno 15- 20 occasioni somme di denaro comprese tra i 500 e 2.500 Euro, per un importo complessivo di circa Euro 20.000,00, procurandosi in tal modo il corrispondente ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa; con l’aggravante di avere commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro di culto cattolico (essendo il V. parroco di (OMISSIS), da (OMISSIS).

Il T. è accusato al capo sub C) del delitto di cui all’art. 81 cpv c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 – 1 bis, lett. a) poichè, in assenza dell’autorizzazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva dosi di sostanze stupefacenti (cocaina e eroina), acquistate a Torino, a Milano e altrove, a G.S., M.C., V. F. e ad altre persone; in (OMISSIS) e altre località dell’eporediese, dal (OMISSIS).

2.) i motivi di impugnazione del G. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione, per l’accusa del capo sub A), viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione per totale omessa considerazione dei motivi di impugnazione, con riguardo agli episodi di cessione a E. H., M., C.L., L.T.N. e ad "altre persone" ( F., L., P. e V.).

Il motivo è palesemente infondato.

E’ infatti risaputo che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, ogni qualvolta, come nella specie, entrambe le decisioni risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.

In buona sostanza ed in altre parole, nella vicenda e con riferimento agli episodi di cessione, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.

Ne consegue che l’esito del giudizio di responsabilità, così ottenuto ed argomentato, non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente, in punto di responsabilità, le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione sulle dette "cessioni", nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

La doglianza risulta quindi inammissibile.

Con un secondo motivo si lamenta in relazione al reato sub B):

contraddittorietà della motivazione,risultante dal testo impugnato, anche con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e conseguente insufficienza di motivazione.

Sul punto si osserva che anche la sentenza impugnata, in parte narrativa-espositiva, ha richiamato le più significative conversazioni intercettate tra il G. e tal Don V., ed ha pure richiamato le argomentazioni a sostegno del primo provvedimento di condanna, senza peraltro valorizzare la risolutiva e non contestata circostanza che Don V. ha dato una versione dei fatti non totalmente veritiera (pp. 14 Sent. C.A.), così erroneamente considerando le conversazioni come prove del delitto di estorsione continuata, in assenza di una attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità a fronte della ineccepibile motivazione dei giudici di merito i quali, proprio nella rigorosa valutazione della credibilità del Don V., hanno ritenuto di prendere atto dell’iniziale e naturale reticenza della vittima a fornire dettagli della vicenda, ma hanno del pari superato tale iniziale "spunto di inaffidabilità" in una complessiva ed esaustiva disamina dei fatti che ha consentito il finale giudizio di totale credibilità del teste.

Qui comunque adesivamente osservandosi che la "valutazione improntata a prudente apprezzamento e spirito critico" (così come richiesta dalla Corte costituzionale nella sua pronuncia 115/92), non può che limitarsi ad un solo "riscontro interno di intrinseca coerenza logica" della deposizione della vittima (anche se costituita parte civile), tutte le volte in cui, come nella specie, non sono possibili altri riscontri per l’assenza di altri dati probatori a corredo.

Il motivo risulta quindi palesemente privo di fondamento.

Con un terzo motivo si prospetta insufficienza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è manifestamente inaccoglibile.

La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purchè congrua e non contraddittoria -come nella specie- non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti Indicati nell’interesse dell’imputato"(Cass. Penale sez. 4^, 12915/2006 Billeci).

Il ricorso del G. va quindi dichiarato inammissibile.

3.) i motivi di impugnazione del T. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente prospetta personalmente la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancato proscioglimento dall’accusa e per mancata considerazione dell’attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5.

Il motivo, nelle sue plurime articolazioni, difetta di specificità in quanto risulta genericamente formulato senza alcun preciso riferimento alle singole argomentazioni della motivazione della decisione impugnata, oggetto di doglianza in quanto carenti o manifestamente contrarie alla logica o alle regole di diritto.

Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna di entrambi i ricorrenti, ciascuno, alle spese cui hanno dato causa ed alla somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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